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06.11.2001 - lavoro

INAIL – RICORSI CONTRO L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

INAIL – RICORSI CONTRO L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO INAIL – RICORSI CONTRO L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

L’INAIL  con nota del 29 settembre 2001, ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla nuova disciplina concernente le modalità per la presentazione dei ricorsi contro l’applicazione delle tariffe dei premi, introdotte dal DPR 314/2001 (cfr. nota suppl. n° 2 al Not. 8/9 e Not. 10/2001). Si riepilogano qui di seguito gli argomenti trattati con la nota in parola:

Competenza in ordine ai ricorsi
L’INAIL ritorna innanzitutto sull’attribuzione della competenza in ordine ai ricorsi, per confermare che rientrano nella competenza eslcusiva:

A) della Sede territoriale INAIL, i ricorsi concernenti

– i provvedimenti in materia di oscillazione per prevenzione nel primo biennio di attività (art. 20 vigenti Modalità di Applicazione della Tariffa);

– i provvedimenti di oscillazione per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività (art. 22 vigenti Modalità Tariffarie);

– i provvedimenti di oscillazione del tasso supplementare per silicosi/asbestosi.
Si rammenta che la decisione della Sede territoriale è definitiva. Non è, pertanto, più ammesso ulteriore ricorso al Consiglio d’Amministrazione.

B) del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, i ricorsi concernenti ogni altro provvedimento riguardante l’applicazione delle tariffe dei premi, e tra questi anche quelli relativi:

– alla domanda di oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività (art. 24 Modalità Tariffarie);

– l’inquadramento in una delle quattro gestioni tariffarie disposto direttamente dall’INAIL.

Istanze di rettifica della classificazione tariffaria
L’istanza di rettifica della classificazione delle lavorazioni, ex art. 17 vigenti Mod. Tariffarie, consente al datore di lavoro, il quale ritenga che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione applicati dall’INAIL siano errati, di chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla Sede INAIL territoriale competente.
La nota precisa al riguardo che la domanda del datore di lavoro volta a far correggere una classificazione errata può essere presentata in ogni tempo, e dunque non è soggetta a termini particolari.
La domanda deve essere definita dalla sede entro 90 giorni dalla data di ricezione. Non essendo espressamente stabilito, il termine viene ricavato dalle “Norme di attuazione per i servizi agli utenti” diffuse dall’INAIL con circolare n. 26/1992.
In caso di inutile decorso del termine predetto, la domanda deve intendersi respinta.
Sia avverso un provvedimento di diniego espresso, sia contro il silenzio-rigetto è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione nel termine di 30 giorni decorrenti:

– nel primo caso (provvedimento di diniego espresso), dalla “piena conoscenza” del provvedimento impugnato;

– nel secondo caso (silenzio-rigetto), dall’inutile scadenza del termine per decidere l’istanza (cioè decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della domanda).

Istanze di rettifica dell’inquadramento
L’istanza di rettifica dell’inquadramento in una delle quattro gestioni tariffarie, ex art. 15 Mod. Tariffarie può essere proposta in qualsiasi momento alla Sede INAIL territorialmente competente.
Deve essere decisa entro 120 giorni dalla data di ricezione. In assenza di provvedimento espresso nel predetto termine, la domanda si intende respinta.
Contro il provvedimento di diniego espresso o contro il silenzio rigetto è consentito proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni decorrenti:

– dalla “piena conoscenza” del provvedimento impugnato;

– dall’inutile scandeza del termine di 120 giorni assegnato alla Sede territoriale per deliberare. Si pone in evidenza che il ricorso è ammissibile solo nei casi di inquadramento disposto direttamente dall’INAIL e che risulti difforme dalla classificazione aziendale disposta dall’INPS ai sensi dell’art. 49, Legge n. 88/89.

Istanze di riduzione del tasso medio nel primo biennio di attività
L’istanza per la riduzione del tasso medio nel primo biennio di attività ex art. 20 Modalità Tariffarie, può essere presentata in qualsiasi momento dall’impresa, purché non oltre la scadenza del primo biennio di attività, alla Sede INAIL territorialmente competente. Questa deve decidere sull’istanza nei 30 giorni dalla data di ricezione (il termine, in mancanza di previsione espressa, è ricavato dalle “Norme di attuazione per i servizi agli Utenti”).
Decorso inutilmente il termine, l’istanza si intende rigettata.
La decisione negativa, in forma espressa o tacita, può essere impugnata entro i 30 giorni successivi decorrenti:

– dalla “piena conoscenza” del provvedimento, se espresso;

– dalla inutile scadenza del termine per decidere l’istanza, nel caso di silenzio-rifiuto.

Istanze di riduzione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività
L’istanza per la riduzione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, in misura fissa (variabile in relazione al numero dei lavoratori-anno) in relazione agli interventi realizzati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, ex art. 24 Modalità tariffarie, deve essere presentata, a pena dell’inammissibilità, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, alla sede INAIL territorialmente competente. Deve essere definita entro 120 giorni dalla ricezione della domanda.
L’inutile decorso del termine, perfeziona il silenzio rifiuto.
Tanto in caso di diniego espresso che di silenzio-rifiuto, è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL., nel termine di 30 giorni decorrenti:

-dalla “piena conoscenza” del provvedimento impugnato, se trattasi di provvedimento espresso;

– dalla inutile scadenza del termine per decidere, nel caso di silenzio rifiuto.
Ferma la regola del rifiuto-tacito, la nota richiama comunque le Sedi all’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi concernenti le istanze suddette con l’adozione di un provvedimento espresso, provvedimento che l’Amministrazione può emettere anche se sia già scaduto il termine assegnato per la decisione.
In conclusione, le istanze sopra richiamate possono essere rivolte alla competente Sede Territoriale dell’INAIL secondo la disciplina stabilita dalle vigenti Modalità per l’applicazione delle Tariffe.
Le regola stabilite dal DPR 14 maggio 2001, n. 314, trovano invece applicazione nell’eventuale fase successiva, qualora l’INAIL respinga in forma espressa o tacita l’istanza aziendale. In questo caso il procedimento per il ricorso amministrativo avverso il provvedimento negativo dell’Istituto è disciplinato dalle norme del decreto.


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