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01.02.2001 - tributi

NUOVO REGIME FISCALE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

NUOVO REGIME FISCALE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NUOVO REGIME FISCALE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
(Min. fin., Circ. 26/1/01, n. 7/E)

Il Ministero delle finanze ha fornito numerosi chiarimenti in materia di regime fiscale per i redditi dipendenti da collaborazione coordinata e continuativa alla luce dell’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente (art. 34, legge n. 342/2000).

Redditi per opere dell’ingegno
Continuano a costituire redditi di lavoro autonomo i compensi che derivano dall’utilizzazione di opere e invenzioni tutelate dalle norme sul diritto d’autore.

Contributo previdenziale
Non concorrono alla determinazione del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza di disposizioni di legge. Anche la quota parte del contributo previdenziale a carico del lavoratore non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF.

Indennità di trasferta e rimborso spese
Per trasferta si intende la prestazione dell’attività lavorativa resa fuori dalla sede di lavoro. Questa sede è determinata dal datore di lavoro ed è generalmente indicata nella lettera o contratto di assunzione.

Sede di lavoro
Per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa non è possibile, in virtù delle caratteristiche della prestazione svolta determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificare la sede con quella della società.
In questa ipotesi, per l’applicazione del trattamento fiscale previsto per l’indennità di trasferta e i rimborsi spese, bisogna fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore (art. 48, comma 5, D.P.R. n. 917/1986). Questo criterio può essere utilizzato ad esempio per gli amministratori di società o enti sempreché dall’atto di nomina non risulti diversamente individuata la sede di lavoro.

Compensi corrisposti in unica soluzione
Qualora il compenso dell’attività sia periodico la ritenuta sui compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, come per i lavoratori dipendenti, è operata per periodi di paga (semestre, bimestre, mese, quindicina, settimana, giornata).
Il sostituto d’imposta sarà tenuto ad applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, ragguagliando le stesse al periodo di paga.
Si può pero’ verificare che non vi sia un periodo di paga ma sia previsto un solo pagamento.
In questa ipotesi la ritenuta deve essere applicata all’atto del pagamento del compenso sull’intero ammontare, senza necessità di operare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento.

Compensi corrisposti nel 2001 per
prestazioni rese nell’anno 2000
Sono disciplinati dalle nuove regole sulle collaborazioni coordinate e continuative i compensi erogati nel corso dell’anno 2001, anche se riferiti a prestazioni rese in precedenti periodi d’imposta.

Principio di cassa
In applicazione del principio di cassa, questi compensi devono essere interamente imputati al reddito complessivo del periodo d’imposta in cui vengono percepiti.

Nuovo regime
A partire dal periodo di imposta 2001 anche ai collaboratori coordinati e continuativi si renderà applicabile il cosiddetto “principio di cassa allargato”, che considera percepiti nel periodo d’imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
Pertanto i compensi corrisposti, ad es., entro il 12 gennaio dell’anno 2002 parteciperanno alla formazione del reddito imponibile per il periodo d’imposta 2001.

Compensi percepiti entro il 12/1/2001
I compensi percepiti entro il 12 gennaio 2001 e relativi a prestazioni rese nel corso dell’anno 2000, invece, concorreranno alla formazione della base imponibile per il periodo d’imposta dell’anno 2001 e dovranno essere ricondotti alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Detrazioni
Le detrazioni spetteranno nella misura prevista per l’anno 2001, ma andranno rapportate al periodo di durata del rapporto sia pure intercorso nell’anno 2000, nell’ipotesi di redditi corrisposti nel corso dell’anno 2001, se pur relativi a prestazioni rese nel corso dell’anno 2000.

Periodo di calcolo delle detrazioni
Le detrazioni possono competere per un periodo massimo di 365 giorni per ogni periodo d’imposta, quindi, se il rapporto di collaborazione prosegua per tutto l’anno 2001, non possono essere considerati i periodi prestati nel 2000.

Comunicazione delle detrazioni spettanti
E’ opportuno che il collaboratore comunichi ad uno dei sostituti d’imposta le detrazioni spettanti, ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni stesse.
In questa ipotesi, nell’individuazione del numero dei giorni per i quali spetta la detrazione quelli compresi in periodi contemporanei vanno computati una volta soltanto.

Caratteri distintivi delle collaborazioni
coordinate e continuative
I caratteri distintivi delle collaborazioni coordinate e continuative sono:
– la continuità nel tempo della prestazione lavorativa;
– la coordinazione che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del parasubordinato nell’organizzazione economica;
– la mancanza del vincolo di subordinazione proprio del lavoro dipendente.

Vincolo di subordinazione
La mancanza del vincolo di subordinazione consiste nel non assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

Attività manuali e operative
Nell’ipotesi in cui sussistono questi caratteri distintivi gli incarichi potranno rientrare nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se consistono in attività manuali ed operative.

Premi INAIL
I premi corrisposti per l’assicurazione dei lavoratori parasubordinati rivestono la natura di contributo assistenziale in quanto volti a garantire il lavoratore parasubordinato nell’ipotesi di infortunio o malattia (D.Lgs. n. 38/2000).
Il Ministero delle finanze rispondendo ad un quesito sul trattamento fiscale del premio INAIL ha chiarito che il premio rimasto a carico del collaboratore che è pari ad un terzo del premio complessivo dovuto non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore parasubordinato.
Infatti, secondo le previsioni contenute nel TUIR (art. 48), relativamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, è stabilita la non concorrenza alla determinazione del reddito dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza di disposizioni di legge.
Tali premi hanno natura assistenziale per cui sono esclusi da tassazione (circ.n. 326/1997).

Addizionali IRPEF
A seguito dell’assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa con i redditi di lavoro dipendente, si applicano a tutte e due le categorie le stesse modalità di tassazione anche con riferimento alle addizionali IRPEF.
Le Finanze hanno precisato che per i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, se il compenso è stato corrisposto in unica soluzione, e non si configuri la cessazione del rapporto, il sostituto, dopo aver determinato l’addizionale, deve procedere a trattenere il relativo importo dai compensi del periodo successivo, in unica soluzione o ratealmente, a seconda delle modalità di pagamento dei compensi stessi.
Se la corresponsione del compenso in unica soluzione è consequenziale alla cessazione del rapporto, il sostituto deve procedere all’atto del pagamento ad effettuare le trattenute.

Operazioni di conguaglio
Il soggetto titolare di più rapporti di collaborazione coordinata e continuativa può richiedere ad uno solo dei sostituti di tenere conto, in sede di conguaglio di fine anno, anche degli altri redditi erogati allo stesso titolo da altri sostituti (art. 23, comma 4, D.P.R . n. 600/1973).

Deducibilità dei compensi corrisposti
agli amministratori
A decorrere dal 2001 i compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Secondo il Ministero questo inquadramento non ha mutato il criterio di deducibilità dal reddito d’impresa (art. 62, comma 3, TUIR).
Tali redditi, infatti, continuano ad essere deducibili per cassa, ossia nell’esercizio in cui sono corrisposti, in quanto trattasi di deroga all’ordinario criterio di competenza che il legislatore ha previsto per tali spese, indipendentemente dal loro inquadramento giuridico.

Prestazioni rese all’estero da soggetti
non residenti
Si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 30 per cento sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni di lavoro rese da soggetti non residenti (art. 24, comma 1-ter, D.P.R. n. 600/1973).
La ritenuta, secondo le Finanze, non si applica se la prestazione viene resa all’estero in quanto i non residenti sono tassati unicamente per i redditi prodotti in Italia (art. 20, D.P.R. n. 917/1986).


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