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01.03.2001 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N° 2/2001

SICUREZZA SUL LAVORO – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N° 2/2001 SICUREZZA SUL LAVORO – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – CIRCOLARE MINISTERO LAVORO           N° 2/2001

Il Ministero del Lavoro, con circolare n° 2/2001, ha fornito risposte ad alcuni quesiti posti dalle ASL a proposito della sanzionabilità della mancata redazione del piano operativo di sicurezza da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici di lavori nei cantieri temporanei o mobili (articoli 2 comma 1 lettera f) e articolo 9 comma 1 e lettera c – bis) del D.Lgs n. 494/96 così come modificato dal D.Lgs n. 528/99).
In particolare la circolare in parola:
– ribadisce che l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza per il singolo cantiere interessato vige anche nei casi di imprese familiari e/o con fino a 10 addetti, (nonostante tali imprese siano ricomprese, a norma dell’art. 4 comma 11 del D.Lgs n. 626/94, tra quelle non tenute a redigere il documento di valutazione dei rischi in forma scritta);
– afferma che la sanzione applicabile in caso di inosservanza è quella prevista dall’art. 89 comma 1 del D.Lgs n. 626/94;
– conclude facendo cenno alla necessità per il datore di lavoro di “predisporre, con riferimento alla sua attività in generale, gli atti documentali necessari a dare sostanza ai contenuti di cui alle lettere a) e c) dell’art. 4.2 del D.Lgs n. 626/94”.
Mentre, per ciò che concerne i primi due punti sopra evidenziati, le indicazioni del Ministero, in quanto coerenti con la lettera e lo spirito delle varie normative richiamate, non richiedono commenti, qualche precisazione merita la frase conclusiva della circolare.
Da chiarimenti assunti dall’ANCE presso la competente Direzione del Ministero del Lavoro, con tale frase non si intende estendere alle imprese fino a 10 addetti l’obbligo di redigere in forma scritta il documento di valutazione relativo alle attività “fisse” dell’impresa (uffici, magazzino, etc.) ma si è voluto richiamare l’attenzione sull’opportunità che, presso la sede dell’impresa – e ciò a prescindere dalle dimensioni dell’impresa – siano presenti le documentazioni relative alla attività di valutazione dei rischi effettuata dall’impresa stessa anche se tale attività non è formalizzata nel più volte citato documento di valutazione dei rischi.
A titolo esemplificativo rientrano tra le documentazioni di cui sopra eventuali procedure di sicurezza stabilite dall’impresa per l’esecuzione dei lavori più ricorrenti, schede di sicurezza delle macchine ed attrezzature, verbali di verifica di macchine ed impianti, criteri di scelta e d’uso del D.P.I., etc.
Naturalmente, le imprese che, anche se non tenute in quanto con numero di dipendenti non superiore a dieci, abbiano sviluppato un documento di valutazione dei rischi, assolvono più che sufficientemente a quanto richiamato dalla circolare ministeriale.
Ai fini della redazione del piano operativo di sicurezza, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 31 della legge 109/94, si rinvia ai criteri enunciati sul Notiziario n° 11/99.


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