Print Friendly, PDF & Email
06.06.2002 - tributi

FINANZIARIA 2002 – CHIARIMENTI PER LE IMPRESE

FINANZIARIA 2002 – CHIARIMENTI PER LE IMPRESE FINANZIARIA 2002 – CHIARIMENTI PER LE IMPRESE
(Min. finanze Circ. 13/5/02, n. 40/E)
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle disposizioni della Finanziaria 2002 destinate alle imprese, soffermandosi in particolare su:
– rivalutazione dei beni;
– estromissione;
– assegnazione agevolata;
– affrancamento dei fondi;
– riserve in sospensione d’imposta.

Rivalutazione dei beni
La disciplina in materia di rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa e delle partecipazioni è stata innovata dai primi commi dell’art.3 della Finanziaria per il 2002 (legge n. 448/ 2001).
Gli obiettivi e le caratteristiche fondamentali della materia (legge n. 342/2000; D.M. 13 aprile 2001, n. 162) non sono variati. In particolare, è confermato il carattere economico di tale rivalutazione, finalizzata a garantire una maggiore rappresentatività dei dati di bilancio.
Le novità riguardano invece:
– l’ambito applicativo: sono rivalutabili anche i beni risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2000;
– le modalità di calcolo: il maggior valore attribuito ai beni non può eccedere il loro valore economico calcolato, in modo uniforme per ogni categoria omogenea, in base al valore di mercato, al valore di utilizzazione per l’impresa, ovvero ad uno degli altri criteri indicati nella legge n. 342/2000. Nel rispetto di tale limite economico, i diversi metodi di rivalutazione possono essere utilizzati anche contestualmente per rivalutare il medesimo bene;
– l’imposta sostitutiva: il riconoscimento fiscale dei nuovi valori conseguenti alla rivalutazione è subordinato al pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Estromissione
Nell’intento di assicurare all’imprenditore individuale una maggiore flessibilità nell’individuazione dei beni strumentali, la Finanziaria per il 2002 ripropone l’estromissione agevolata degli immobili strumentali, utilizzati alla data del 30 novembre 2001.

Requisiti soggettivi
L’Agenzia ha precisato in proposito che possono avvalersi dell’agevolazione i soggetti che alla data del 30 novembre rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino al 1° gennaio 2002.

Beni immobili strumentali
Per quel che attiene all’ambito oggettivo, invece, viene specificato che l’agevolazione si riferisce ai beni immobili strumentali per destinazione, utilizzati dall’imprenditore esclusivamente per l’esercizio dell’impresa.
Occorre tuttavia distinguere tra gli immobili acquisiti fino al 31 dicembre 1991 e quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992, data in cui è entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 77 del TUIR che considera gli immobili strumentali relativi all’impresa, solo se indicati nell’inventario. Al contrario, prima della modifica normativa, lo erano sempre, anche se non indicati nell’inventario.
Alla luce di quest’osservazione, fra gli immobili acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992, possono essere estromessi quelli strumentali per destinazione che siano relativi all’impresa stessa a norma dell’art. 77 del TUIR; mentre gli immobili acquisiti fino al 31 dicembre 1991, possono essere estromessi se strumentali per destinazione ed anche se non indicati nell’inventario.
Non possono, in ogni caso, essere estromessi gli immobili che:
– costituiscono beni “merce”;
– sono strumentali per natura e non sono utilizzati nell’esercizio dell’impresa, anche se indicati nell’inventario;
– anche se indicati nell’inventario, non sono strumentali né per natura, né per destinazione.

Base imponibile
La base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Quest’ultimo è determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d’imposta 2001.
L’estromissione può essere comunque effettuata anche nell’ipotesi in cui non emerga alcuna differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, da assoggettare ad imposta sostitutiva.
L’assenza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire del beneficio, poiché, in tali casi, il valore dei beni estromessi ha già concorso alla formazione del reddito d’impresa secondo le ordinarie regole.

Modalità di esercizio dell’opzione
L’opzione per fruire dell’agevolazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2002, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.
Circa le modalità di esercizio dell’opzione, viene precisato che assume rilevanza anche il comportamento concreto del contribuente. Pertanto, si ritiene sia sufficiente per l’esercizio dell’opzione il comportamento concludente dell’imprenditore che effettui adempimenti che presuppongono la volontà di escludere i beni immobili strumentali per destinazione dal patrimonio dell’impresa.

Imposta sostitutiva
L’esclusione dei beni dal patrimonio dell’impresa avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, IRAP e IVA. L’imposta è determinata applicando per ciascun bene l’aliquota del 10% alla differenza tra il valore normale ed il valore fiscalmente riconosciuto.
Per gli immobili la cui estromissione è considerata cessione soggetta ad IVA l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell’IVA applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.

Modalità di versamento
Il versamento del 40% dell’imposta sostitutiva dovuta deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2001.
L’importo residuo deve essere versato in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003.

Assegnazione agevolata
L’Agenzia ha fornito sul tema alcuni chiarimenti, superando talune interpretazioni restrittive.
Viene premesso innanzitutto che le assegnazioni e le trasformazioni devono essere effettuate entro il 30 settembre 2002, mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10% sulla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, da assegnare o compresi nel patrimonio della società oggetto della trasformazione.

Effetti nei confronti dei soci assegnatari
L’aspetto più rilevante su cui la circolare si sofferma attiene agli effetti impositivi dell’assegnazione nei confronti dei soci destinatari.
Si precisa che l’imposta sostitutiva, pagata dalla società, sia di persone che di capitali, sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto, ha effetto liberatorio rispetto a qualsiasi altro debito tributario, sia in capo alla società, sia in capo al socio, fino a concorrenza dell’ammontare tassato.
Pertanto, limitatamente alla differenza su cui la società ha applicato l’imposta sostitutiva, si producono in capo al socio destinatario dell’assegnazione i seguenti effetti:
– disapplicazione dell’art. 44 del TUIR;
– irrilevanza, dal punto di vista reddituale, delle riserve, sia di utili che di capitale, utilizzate come contropartita patrimoniale dell’assegnazione.
Assume invece rilevanza in capo al socio la differenza tra il valore normale del bene e l’ammontare su cui la società ha assolto l’imposta sostitutiva, secondo le regole ordinarie, ossia come dividendo se saranno state annullate riserve di utili, ovvero in riduzione del costo della partecipazione se saranno state annullate riserve di capitale.

Affrancamento valori fiscalmente
sospesi
La Finanziaria per il 2002 prevede la proroga, con alcune modifiche, delle disposizioni contenute negli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (attuate con D.M. 22 ottobre 2001, n. 408), che consentono l’affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di conferimenti effettuati in regime di neutralità e continuità di valori fiscali.

Novità
Il contesto normativo ha subito poche modifiche; le novità riguardano:
– il bilancio con riferimento al quale devono essere individuate le differenze di valore oggetto dell’affrancamento;
– le misure dell’imposta sostitutiva;
– le modalità di rateazione e versamento dell’imposta;
– la possibilità di effettuare l’affrancamento anche da parte dei soggetti conferenti.

Riserve e fondi in sospensione
d’imposta
L’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulla disciplina relativa all’affrancamento delle riserve (art. 4, Finanziaria 2002) per precisarne alcuni aspetti.
La disciplina, che si applica alle riserve e ai fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2001, consente di affrancare le riserve e i fondi in sospensione di imposta, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ma non dell’Irap, nella misura del 19%.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941