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06.06.2002 - economia

GESTIONE DEL PATRIMONIO E FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE

GESTIONE DEL PATRIMONIO E FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE GESTIONE DEL PATRIMONIO E FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge n. 63 del 15 aprile 2002 che, tra l’altro, detta le linee guida per la costituzione di due società, una per la gestione del patrimonio dello Stato, l’altra per il finanziamento delle infrastrutture.
Art. 7 – Patrimonio dello Stato S.p.a.
L’art. 7 prevede l’istituzione di una società per azioni denominata “Patrimonio dello Stato Spa” con il fine di valorizzare, gestire e alienare il patrimonio dello Stato.
Le azioni della società sono attribuite al Ministero dell’economia e delle Finanze che può trasferirle, a titolo gratuito, in tutto o in parte alla Cassa DD e PP, alla società “Infrastrutture Spa” di cui al successivo articolo 8 del Decreto, oppure ad altre società di cui il Ministero comunque detenga,direttamente o indirettamente, l’intero capitale sociale.
Alla nuova società possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio dello Stato, e, comunque, sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato.
Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell’economia.
Il trasferimento non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti e restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e i diritti di godimento spettanti a terzi.
La Società può effettuare operazioni di cartolarizzazione secondo le norme della L. 410/2001.
L’ultimo comma del d.d.l. prevede inoltre la possibilità che i beni della Società siano trasferiti a titolo gratuito alla Società “Infrastrutture Spa”.
Osservazioni:
La società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro, ma, essendo formalmente una società di diritto privato sarà necessario approfondire la sua natura giuridica per valutare se sussistono le condizioni affinché sia sottoposta alla normativa sui lavori pubblici nelle sue attività di valorizzazione e gestione del patrimonio.
Inoltre, proprio in merito alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio, occorre rilevare che nella legge non vengono specificati i criteri sulla base dei quali svolgere tali attività.
Articolo 8 – Società “Infrastrutture S.p.a”
La seconda società prevista dal Decreto, la “Infrastrutture S.p.a. “, costituita su iniziativa della Cassa Depositi e Prestiti, erogherà finanziamenti, sotto qualsiasi forma, per la realizzazione delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche, nonché per investimenti per lo sviluppo economico.
La Società raccoglierà le risorse necessarie mediante l’emissione di titoli e l’assunzione di finanziamenti garantiti dallo Stato.
Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto, la Società Patrimonio S.p.a., costituita dal Ministero dell’economia per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato, potrà trasferire a titolo gratuito immobili del proprio patrimonio alla Infrastrutture S.p.a., per essere utilizzati come garanzia per le operazioni di finanziamento.
La società potrà assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali.
Le modalità di funzionamento della Società saranno emanate con un apposito Decreto del Ministro dell’economia.
Osservazioni:
L’obiettivo che il Governo intende raggiungere è quello di reperire risorse finanziarie per il finanziamento di opere infrastrutturali senza che tali impegni finanziari gravino sul bilancio dello Stato. In questo modo le risorse non contribuiranno ad aumentare il debito pubblico utilizzato per il calcolo dei parametri di Maastricht.
Sulla fattibilità tecnica di tale possibilità vi è un acceso dibattito, incentrato sulla contabilizzazione nel bilancio dello Stato delle garanzie prestate a vantaggio dei finanziamenti richiesti dalla società sul mercato.
Al di là dei problemi contabili, il tentativo di raccogliere il denaro necessario alla realizzazione di infrastrutture senza che tale operazione incrementi il debito dello Stato, è un elemento senz’altro positivo.
Vi sono, però, degli aspetti del dettato normativo che impongono un’attenta riflessione, per evitare che questo strumento alteri le regole del mercato, attraverso un’attribuzione di finanziamenti ad alcuni soggetti invece che ad altri, senza che i primi garantiscano una maggiore capacità di realizzazione e gestione.
Sarebbe una grave alterazione della concorrenza se in una gara, sia essa di appalto con affidamento a general contractor, o di realizzazione di opere con capitale privato, la Cassa intervenisse nella fase competitiva alterando la parità di opportunità tra soggetti che partecipano alla competizione.
L’erogazione dei finanziamenti da parte della Società, quindi, dovrebbe avvenire a vantaggio dell’amministrazione aggiudicatrice oppure ai soggetti privati vincitori di una competizione trasparente per l’aggiudicazione delle opere. Solo una volta ottenuta la concessione potrà essere concesso loro il finanziamento, e, naturalmente, chiunque sia il vincitore avrà questo diritto.
In questo modo gli operatori potranno contare sulla disponibilità delle risorse a parità di condizioni, senza che l’apporto della Cassa a vantaggio di qualcuno modifichi gli equilibri della competizione.
In caso contrario, e cioè se la Società intervenisse a monte della gara a vantaggio di questo o quel soggetto, la parità di condizioni tra i diversi soggetti sarebbe irrimediabilmente compromessa.
Tali preoccupazioni sono state evidenziate agli esponenti sia del Governo sia del Parlamento, i quali hanno assicurato che nella gestione delle risorse saranno evitate attività che possano nuocere alla parità di trattamento tra i competitori.
Inoltre appare necessario che nella legge di conversione venga precisato che la detenzione di partecipazioni di altre società non potrà essere in nessun caso di maggioranza o di controllo, per evitare la commistione di ruoli tra un istituto pubblico, qual è la Cassa Depositi e Prestiti, e il ruolo sul mercato che sarebbe chiamata a la società Infrastrutture.


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