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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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11.04.2002 - tributi

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – NOVITÀ

 

(Circolare 8 febbraio 2002, n. 1/ DPF)

L’art.10 della legge finanziaria 2002, intervenendo sul capo I del decreto legislativo 507/1993, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, ha apportato, tra l’altro, modifiche integrative riguardo alle fattispecie esenti dall’imposta individuate dall’art.17 del decreto stesso.

In particolare, infatti, il comma 1, lett. c), dell’art.10, aggiungendo il comma 1-bis all’art.17 del D.Lgs. 507/1993, ha stabilito l’esenzione dall’imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, purché di superficie complessiva non superiore a 5 metri quadrati. Il limite dimensionale per l’esenzione dall’imposta può comunque essere innalzato tramite regolamento da parte di ogni singolo comune.

In tal ambito, la successiva Circolare del Dipartimento per le Politiche Fiscali  8 febbraio 2002, n. 1 ha, tra l’altro, precisato le condizioni che devono essere soddisfatte per poter applicare l’esenzione dall’imposta, fornendo chiarimenti sia sulla definizione di “insegne di esercizio”, come unici mezzi pubblicitari a cui si può applicare l’esenzione, sia sulle modalità di computo della superficie complessiva dei cinque metri quadrati che risulta esente dal tributo.

In particolare, precisando che per “insegna di esercizio” si intende “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”, la sopra citata circolare ha poi aggiunto che rientrano nella definizione anche le insegne che contraddistinguono comunque i luoghi dove si svolge l’attività dell’impresa e quindi anche le sedi secondarie, in quanto la norma non limita l’esenzione alla sede legale o principale della stessa.

Sul punto, tenuto anche conto di quest’ultima interpretazione estensiva dell’applicazione della norma, l’ANCE ha intrapreso opportune iniziative presso i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di chiarire se nella definizione di “insegne di esercizio” possano rientrare anche i cartelli posti all’esterno dei cantieri edili.

Si ritiene, infatti, che questi ultimi possano comunque essere configurati come insegne che contraddistinguono i luoghi dove si svolge l’attività di impresa.

Riguardo alla seconda condizione, che deve essere soddisfatta per poter applicare l’esenzione dall’imposta, ossia il limite dimensionale complessivo delle insegne, la circolare ministeriale sopra citata ha precisato che la superficie di cinque metri quadrati deve essere considerata come una misura da computare in diminuzione ad un’eventuale superficie imponibile superiore a tale limite, nel complesso delle insegne di esercizio.

Quindi, se ad esempio si è in presenza di una sola o di una totalità di insegne la cui dimensione complessiva sia di nove metri quadrati, il contribuente dovrà applicare l’imposta su quattro metri quadrati, ossia sulla differenza tra la superficie complessiva reale (in questo caso nove metri quadrati) e la “franchigia” dei cinque metri quadrati esente dallo stesso tributo (di parere opposto si veda la successiva Circolare n. 3 del 3/5/2002).

Da questo risulta, in sostanza, che il limite dimensionale previsto dalla norma opera come:

– esenzione per superfici complessive fino a cinque metri quadrati;
– franchigia di cinque metri quadrati per superfici complessive superiori a tale dimensione.

Anche in relazione a questa condizione, l’ANCE ha chiesto ai medesimi Uffici ministeriali di chiarire, riguardo ai cartelli dei cantieri edili, che il limite dimensionale dei cinque metri quadrati deve essere computato autonomamente con riferimento ad ogni singolo cantiere dove viene esercitata l’attività e, in presenza di più cartelli relativi allo stesso cantiere, con riferimento a ciascuno di essi.

Secondo quanto precisato nello stesso pronunciamento ministeriale sopra citato, infatti, l’intento della norma è quello di definire una misura convenzionale fino alla quale le insegne possono costituire semplicemente una comunicazione al pubblico (quindi priva di effetti pubblicitari) sull’esistenza dell’esercizio e della relativa attività che in esso si svolge.

Di contro, il superamento di tale “franchigia” non può più essere considerato privo di scopo o comunque di effetto pubblicitario e, come tale, deve essere ricondotto a tassazione per la parte eccedente il limite di esenzione. In tale ambito si deve, invece, considerare che i cartelli posti all’esterno del cantiere edile non hanno scopo pubblicitario, ma perseguono sempre l’obiettivo di fornire indicazioni sulle opere in corso.

Allegati:

D. LEGISLATIVO n. 507/93, art. 17
Circolare 8 febbraio 2002, n. 1/ DPF

 


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