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06.06.2002 - lavoro

INPS -DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N.151 – CONGEDO PARENTALE – LIMITI DI REDDITO AI FINI DELL’INDENNIZZABILITÀ – CIRCOLARE ISTITUTO 25 MARZO 2002, N.59

INPS – DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N INPS – DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 – CONGEDO PARENTALE – LIMITI DI REDDITO Al FINI DELL’INDENNIZZABILITA’ – CIRCOLARE ISTITUTO 25 MARZO 2002, N. 59

Ai sensi dell’art. 34, comma 3, dei decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al padre ed alla madre lavoratori che decidano di fruire del congedo parentale (ex astensione facoltativa), per periodi ulteriori rispetto al periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi ovvero, in tutto o in parte, e comunque entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 10 mesi (elevati a 11, se il padre si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi) successivamente al 3° anno di vita dei bambino, compete una indennità pari al 30% della retribuzione, subordinatamente a determinate condizioni reddituali del lavoratore richiedente (cfr. Not. 5/2001).
In particolare, l’indennità compete se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo dei trattamento minimo di pensione a carico dell’A.G.O. fermi, ovviamente, i periodi massimi fruibili individualmente (6 mesi, elevati a 7 per i padri lavoratori che si astengono dal lavoro per almeno 3 mesi) e complessivamente (10/11 mesi), e con i seguenti limiti temporali:
‑ per i genitori naturali: fino al compimento dell’8° anno di età dei bambino. Le condizioni di reddito diventano operative dopo che i genitori abbiano già fruito dei sei mesi complessivi di congedo entro il 3° anno di età del bambino, oppure, dopo il compimento del 3° anno età, per gli eventuali periodi non ancora fruiti;
‑ per i genitori adottivi o affidatari: quando l’astensione viene richiesta o prosegue dopo la fruizione dei primi sei mesi, tra i due genitori, oppure, per i periodi eventualmente non fruiti ma teoricamente spettanti, dopo il 6° anno di età dei bambino, ovvero dopo il 3° anno dall’ingresso In famiglia, qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni (art. 36 decreto legislativo n. 151/2001).
Come accennato, il limite di reddito da porre a raffronto con il reddito individuale dei lavoratore interessato è costituito dall’importo del trattamento minimo di pensione vigente nell’anno in cui inizia l’astensione o una frazione di essa, moltiplicato per 2,5.
Il risultato ottenuto rappresenta il limite di reddito al quale deve essere fatto riferimento dall’inizio alla fine dei singolo periodo di congedo parentale richiesto dal lavoratore. L’INPS, con circolare 25 marzo 2002, n. 59, ha comunicato il limite di reddito provvisorio per l’anno 2002.
In base al valore provvisorio del trattamento minimo pensionistico, fissato per l’anno 2002 nella misura di euro 5.104,97, il limite di reddito provvisorio, valido al fine del riconoscimento dell’indennità in questione, è stabilito in euro 12.762,43 (euro 5.104,97 x 2,5).
Pertanto, il lavoratore che, nel 2002, faccia richiesta di periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli, sopra ricordati, di cui all’art. 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 151/2001, ha diritto all’indennità nella misura dei 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a euro 12.762,43.
L’Istituto si riserva di comunicare il valore definitivo dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2002, qualora dovesse risultare diverso da quello sopra indicato.


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