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06.06.2002 - tributi

REGISTRO – IL DEPOSITO CAUZIONALE DELL’INQUILINO NON PAGA LA TASSA

REGISTRO – IL DEPOSITO CAUZIONALE DELL’INQUILINO REGISTRO – IL DEPOSITO CAUZIONALE DELL’INQUILINO NON PAGA LA TASSA
(Ris. Min finanze 151/2002)
L’Agenzia delle entrate è intervenuta con la risoluzione 151/2002 per eliminare le difformità riscontrate nel comportamento degli uffici in sede di registrazione dei contratti di locazione, per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di registro alle garanzie reali e personali pattuite dalle parti.
Diversi uffici, infatti, tassavano ordinariamente il deposito cauzionale dell’inquilino con l’aliquota dello 0,50 per cento, probabilmente sulla base di una interpretazione restrittiva data dalla circolare 14 ottobre 1983, n. 88, del Ministero delle Finanze all’articolo 20 del DPR 26 ottobre 1972 n. 634. Questo articolo prevede, infatti, che quando in un atto sono contenute “disposizioni necessariamente connesse”, si deve applicare l’imposta “come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”. La citata circolare, considerando che il deposito cauzionale previsto contrattualmente dalle parti non dà luogo a clausola necessariamente connessa al contratto di locazione di cui fa parte e, conseguentemente, non rientra nell’ambito d’applicazione del citato articolo 20 del DPR n.634, concludeva che alle garanzie in questione doveva applicarsi l’aliquota proporzionale dello 0,50%.
Nella risoluzione 151 si osserva che la circolare in questione precede l’emanazione del vigente testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n.131, che ha sostituito ed in parte sostanzialmente modificato la precedente normativa (articolo 20 del DPR n.634 del 1972 ed articolo 6 della relativa tariffa parte prima).
In particolare, il nuovo articolo 6 della tariffa, parte prima del DPR 131 del 1986, prevede l’applicazione dell’aliquota dello 0,50% “alle garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge”. Per conseguenza, se le parti nel contratto di locazione convengono un deposito cauzionale prestato dall’inquilino, al fine di garantire l’esatto adempimento degli obblighi da lui assunti, questo non è soggetto all’aliquota dello 0,50%.
Se, invece, la garanzia fosse prestata da terzi (ad esempio, con un deposito costituito ad opera di un soggetto estraneo al rapporto di locazione) sull’ammontare di questo deposito sarebbe dovuta l’imposta proporzionale.


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