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04.02.2002 - trasporti

TASSE AUTOMOBILISTICHE – INDENNIZZO DI USURA – RIMORCHI PER IL TRASPORTO DI COSE

TASSE AUTOMOBILISTICHE – RIMORCHI PER IL TRASPORTO DI COSE TASSE AUTOMOBILISTICHE – INDENNIZZO DI USURA – RIMORCHI PER IL TRASPORTO DI COSE
Si ricorda che l’art. 6 della legge n. 488/99 ha introdotto un diverso regime di tassazione per le motrici e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di cose, non più basato sulla portata dei singoli rimorchi, bensì “sul peso massimo dei rimorchi trasportabile per le automotrici”.
Ai sensi delle nuove disposizioni il parametro “massa rimorchiabile”, inteso come capacità di traino delle motrici, viene indicato come nuovo presupposto impositivo.
Nell’evidenziare che gli importi non sono variati rispetto allo scorso anno, si riportano di seguito le tariffe per l’anno 2002.
Si segnala, infine che l’art. 34 del Codice della strada “Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali” dispone che i mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
Tasse automobilistiche – rimorchi per il trasporto di cose
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