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06.06.2002 - tributi

TREMONTI BIS – ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERIALI

TREMONTI BIS – ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERIALI TREMONTI BIS – ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Min. finanze – Circ. 13/5/02, n. 41/E)
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 maggio 2002, n. 41/E sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative del beneficio fiscale concesso ai sensi degli artt.4 e 5 della Legge 383/2001 (cd Tremonti bis).

Applicazione dei benefici agli immobili
Il Ministero fornisce significative precisazioni in ordine all’applicazione dei benefici fiscali per l’acquisto di beni immobili strumentali nuovi, ed in particolare relativamente all’acquisto da cooperative edificatrici e di immobili ristrutturati.
Sul primo punto, l’Agenzia precisa che ai fini dell’agevolazione in esame, l’acquisto di un immobile da cooperative edificatrici rileva a partire dal momento in cui il bene si considera fiscalmente appartenente al “socio” acquirente, ovvero dal momento dell’assegnazione del bene che attribuisce al socio il diritto di possesso e utilizzo dello stesso. Non rileva pertanto a tali fini il fatto che il rogito per l’acquisto del diritto di proprietà sia successivo all’assegnazione.
Profondamente innovativa è altresì l’apertura concessa dall’Amministrazione finanziaria in merito al requisito di “novità” dei beni agevolati, in particolare nel caso di un immobile che venga acquistato già utilizzato e sul quale vengano realizzati, successivamente all’acquisto, interventi strutturali che ne determinano l’ampliamento o la riattivazione.
In generale, si ricorda, che l’agevolazione compete sia per i beni acquistati che per quelli autoprodotti, mediante contratto d’appalto o in economia, anche nell’ipotesi in cui alla realizzazione dell’immobile abbia concorso un bene usato (cd beni complessi), a condizione, però, che il costo d’acquisto di quest’ultimo non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Nel caso in cui l’oggetto dell’investimento sia un fabbricato strumentale ceduto da un’impresa di costruzione, sul quale questa abbia precedentemente effettuato interventi di radicale trasformazione, l’Amministrazione non aggiunge nessuna ulteriore precisazione rispetto a quanto già indicato nella precedente Circolare n.90/E del 17 ottobre 2001.
Rimangono valide le condizioni necessarie per usufruire del beneficio, ovvero:
– l’intervento non deve configurare semplice cambiamento di categoria catastale
– i costi sostenuti dall’impresa cedente per eseguire gli interventi devono essere prevalenti rispetto al costo di acquisto del bene.
Nel caso, invece, in cui l’immobile venga acquistato usato e su questo l’acquirente intenda successivamente effettuare interventi che ne comportino l’ampliamento la riattivazione o l’ammodernamento, il Ministero, che ha finora sostenuto l’agevolabilità ai fini del beneficio fiscale previsto dagli artt.4-5 della Legge 383/2001 esclusivamente per i costi sostenuti per la ristrutturazione, con il presente pronunciamento, modifica il proprio orientamento, distinguendo due diverse soluzioni.
La prima soluzione proposta, ovvero l’agevolazione commisurata solo al costo sostenuto per l’intervento strutturale successivo, che ricalca esattamente quanto finora affermato, si applica nell’ipotesi in cui l’acquirente intervenga sull’immobile con lavori di ristrutturazione di valore inferiore rispetto al costo originario da lui sostenuto per l’acquisto del bene.
Il soggetto che acquista altresì un immobile usato potrà detassarne anche il costo originario d’acquisto a condizione che:
– l’acquisto sia avvenuto dopo il 30 giugno nell’ambito di un unitario progetto finalizzato alla realizzazione di un immobile strumentale per natura;
– il soggetto cedente (produttore/costruttore, rivenditore o altro soggetto) attesti di non aver fruito del beneficio previsto dalla stessa Legge 383/2001 per il bene immobile oggetto della vendita;
– l’intervento realizzato non costituisca un mero adattamento della struttura alle caratteristiche di una diversa categoria catastale;
– i costi complessivi dei lavori effettuati siano prevalenti, quindi di valore superiore, rispetto costo storico d’acquisto del bene.

Tremonti-formazione
Relativamente alle spese di formazione ed aggiornamento del personale, il regime agevolativo è contenuto nel comma 2 dell’art.4 della Legge 383 che dispone che: “l’incentivo si applica …alle spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento del personale” precisando, poi che “…a questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell’attività di formazione e aggiornamento fino a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d’imposta “. Con quest’ultimo pronunciamento, l’Amministrazione finanziaria ha fissato nel dettaglio le modalità di calcolo del limite del 20%.
Come già indicato nella Circolare ministeriale n.4/E del gennaio scorso, il suddetto limite va calcolato sulla quota parte di retribuzione annua corrispondente al rapporto fra il numero di giorni di partecipazione al corso e numero contrattuale annuo di giorni di lavoro.
Va quindi innanzitutto determinato il costo giornaliero del dipendente che si ottiene dividendo la somma della retribuzione annua fissa di base, dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
e della quota T.F.R. annua per il numero contrattuale annuo di giorni di lavoro.
Il costo giornaliero del dipendente va così moltiplicato per i giorni di formazione/aggiornamento in cui questi è impegnato e maggiorato degli oneri connessi con la trasferta (spese di vitto e alloggio, spese di viaggio, indennità di trasferta). Sull’importo così ottenuto si applica la percentuale del 20% che individua il limite massimo agevolabile.
L’ammontare totale dell’agevolazione è quindi dato dalle spese sostenute per la partecipazione al corso di formazione a cui si aggiunge il costo del personale impegnato calcolato così come sopra descritto.
Sembra opportuno ricordare che l’agevolazione spetta esclusivamente per i costi di formazione sostenuti a favore del personale dipendente, a prescindere dal tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato), ma non possono costituire oggetto di agevolazione le spese di formazione obbligatorie per legge, tipiche di specifiche tipologie contrattuali (per esempio, l’apprendistato o i contratti di formazione lavoro).

Ulteriori precisazioni
Nella medesima Circolare n.41/E l’Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti:
– relativamente al fatto che l’investimento agevolabile deve essere assunto al netto di eventuali contributi erogati, viene specificato che, nel caso in cui questi vengano erogati in esercizi successivi a quello in cui si è fruito della detassazione, il soggetto beneficiario dovrà provvedere al ricalcolo dell’agevolazione nel periodo d’imposta in cui si verifica la certezza del diritto a percepire il contributo.
L’ammontare del contributo dovrà essere considerato sia ai fini della determinazione del valore dell’investimento agevolabile, sia ai fini del calcolo della media di riferimento, qualora sia riferibile ad un investimento realizzato nel quinquennio precedente;
– con riferimento agli investimenti realizzati tramite contratti di lease back, anche immobiliari, l’Agenzia conferma che costituisce motivo di revoca dell’agevolazione il mancato esercizio del diritto di riscatto ovvero la cessione del contratto di leasing, se tali circostanze si verificano entro i limiti temporali previsti dal comma 6 dell’art.4 della Legge 383/2001, ovvero entro il II periodo d’imposta successivo all’investimento in beni mobili o entro il V periodo d’imposta successivo in caso di beni immobili;
– per quanto riguarda i cosiddetti contratti di “locazione operativa”, al cui termine non è previsto per l’utilizzatore il diritto al riscatto del bene dalla società di leasing, il Ministero, in forza alla natura prettamente finanziaria del contratto, esclude per le stesse società di leasing la possibilità di fruire della detassazione per l’acquisto di detti beni;
– vengono infine ammessi al beneficio fiscale della Tremonti-bis anche i beni strumentali nuovi acquistati con patto di riservato dominio di cui all’art.1523 del Codice Civile, fermo restando che l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento del compratore costituisce motivo di revoca dell’agevolazione.


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