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10.01.2003 - trasporti

CALENDARIO REVISIONE VEICOLI A MOTORE/RIMORCHI ANNO 2003

CALENDARIO REVISIONE VEICOLI A MOTORE/RIMORCHI ANNO 2003 CALENDARIO REVISIONE VEICOLI A MOTORE/RIMORCHI ANNO 2003

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 29 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9/12/02, n.288, ha confermato che la revisione generale dei veicoli a motore e loro rimorchi deve avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 80, commi 3 e 4 del Codice della Strada e del D.M. 6/8/98, n.408.
Si ricordano di seguito gli obblighi e le scadenze per tutte le categorie di veicoli.

Revisione annuale
– autoveicoli destinati ai trasporti di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
– autoveicoli ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
– rimorchi/semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Prima revisione (nel 4° anno successivo a quello di prima immatricolazione)
– autovetture;
– autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
– autoveicoli ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
– autoveicoli per il trasporto promiscuo.
 
Revisione periodica (ogni 2 anni)
– autovetture;
– autoveicoli adibiti al trasporto di cose (autocarri) di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
– autoveicoli ad uso speciale (autogru) di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
– autoveicoli per il trasporto promiscuo che siano già stati sottoposti alla prima revisione.

Scadenze
Le operazioni di revisione dovranno essere effettuate, previa prenotazione , presso le sedi operative degli Uffici Provinciali MCTC oppure presso le imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi dell’articolo 80 Codice della Strada ed entro i termini di scadenza previsti dal D.M. 6/8/98, n. 408 e più precisamente secondo il seguente calendario:
– i veicoli sottoposti a revisione annuale:
> entro il mese di rilascio della carta di circolazione (per la prima volta nell’anno successivo alla prima immatricolazione);
> entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione (per le revisioni annuali successive).
– i veicoli sottoposti alla prima revisione:
> entro il mese di rilascio della carta di circolazione;
– i veicoli sottoposti a revisione periodica (ogni 2 anni):
> entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Sanzioni
Per chi circola dopo le scadenze indicate senza aver effettuato la revisione è prevista una sanzione amministrativa di Euro 131,19 ed il ritiro immediato della carta di circolazione.

Circolazione
Per i veicoli sottoposti alla prima revisione o a revisione periodica prenotati entro i termini della scadenza, (ma per una data successiva a questa), non è consentita la circolazione oltre la data di scadenza bensì solo nel giorno fissato per l’operazione di revisione.
Per i veicoli soggetti a revisione annuale, prenotati entro i termini della scadenza, ma per una data successiva a questa, è invece consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza e fino alla data fissata per la revisione, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all’art. 80 del Codice della strada.


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