Print Friendly, PDF & Email
11.11.2003 - lavoro

INPS – D.LGS.26/03/2001, N.151 – CONGEDO PARENTALE – CALCOLO DELL’INDENNITÀ – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

INPS – D INPS – D.LGS. 26/03/2001, N. 151 – CONGEDO PARENTALE – CALCOLO DELL’INDENNITA’ – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

L’Inps, con nota del 25 settembre 2003 ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al calcolo dell’indennità per congedi parentali (ex astensione facoltativa). L’Istituto aveva chiarito che, ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i periodi di congedo parentale è dovuta ai lavoratori ed alle lavoratrici astenutisi dal lavoro un’indennità pari al 30% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso (cfr. Not. n. 2/2003).
Più precisamente l’Istituto con le precedenti note aveva precisato che tale importo è pari:
– alla retribuzione media globale giornaliera percepita dalla lavoratrice, a seconda che la paga sia o meno settimanale, nel periodo di paga quadrisettimanale ovvero mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione,
– alla retribuzione del periodo mensile o quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità (senza conteggiare i ratei delle mensilità aggiuntive), qualora la lavoratrice fruisca del congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità (senza ripresa alcuna dell’attività lavorativa),
– alla retribuzione del periodo di ripresa dell’attività lavorativa, qualora la lavoratrice ritorni in servizio (anche per un solo giorno), al termine del congedo i maternità,
– alla retribuzione del mese precedente, qualora il congedo parentale sia fruito in maniera frazionata.
Secondo le regole note, la retribuzione lorda così individuata deve essere divisa per il numero dei giorni lavorati o retribuiti, ed in particolare per:
– 30, per gli impiegati che hanno lavorato l’intero mese o, se il mese non è interamente compiuto, per il minore numero dei giorni lavorati o retribuiti (comprese le festività);
– il numero dei giorni retribuiti, comprensivi, oltre che di quelli lavorati, anche di quelli per i quali è stata corrisposta la retribuzione, quali, festività, ferie, permessi retribuiti, nonché la sesta giornata nel caso in cui sia in vigore la “settimana corta”, per gli operai.
Con la citata nota del 25 settembre 2003 l’Istituto ha precisato che agli effetti della determinazione della misura dell’indennità in parola è necessario distinguere due ipotesi:
– la lavoratrice, dopo il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), riprende l’attività lavorativa prima di fruire del congedo parentale.
In questa ipotesi si prende a riferimento:
1) la retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadri-mesettimanale immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale;
2) la retribuzione relativa al periodo di ripresa dell’attività (anziché la retribuzione del mese precedente) nel caso in cui la ripresa dell’attività lavorativa (anche per un solo giorno) e l’inizio del primo congedo parentale cadano nello stesso mese;
3) nel caso di periodi di congedo parentale fruiti in modo frazionato si prende a riferimento:
– in via generale, la retribuzione del mese precedente a quella di ogni singola frazione. Tale criterio si applica anche nel caso in cui le singole frazioni siano intervallate da ferie;
– la retribuzione media giornaliera del più breve periodo immediatamente precedente alla prima fruizione del congedo parentale, nel caso non sia individuabile una retribuzione del mese precedente (ad es. per la recente instaurazione del rapporto di lavoro),
– la lavoratrice fruisce del congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) senza riprendere l’attività.
In questa ipotesi, congedo parentale che segue senza soluzione di continuità il congedo di maternità, si deve prendere a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941