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08.11.2004 - comunicazioni

ACCORDO PER I MUTUI EDILIZI CON IL CREDITO BERGAMASCO

ACCORDO PER I MUTUI EDILIZI CON IL CREDITO BERGAMASCO ACCORDO PER I MUTUI EDILIZI CON IL CREDITO BERGAMASCO

In data 2 agosto il Centredil- ANCE Lombardia ha sottoscritto un nuovo accordo per i mutui edilizi con il Credito Bergamasco con decorrenza immediata.
Si trasmette, in allegato, oltre al testo della convenzione, la tabella con le condizioni riservate ai nostri associati ed ai loro clienti.
Il Credito Bergamasco offre, inoltre, ai propri clienti condizioni di conto corrente interessanti, in particolare per le imprese (presso qualsiasi Filiale sono disponibili fogli informativi).

CONVENZIONE

L’anno 2004 il giorno 2 del mese di agosto,
Tra
Centredil – ANCE Lombardia (Centro Regionale dei Costruttori Edili Lombardi – ANCE Lombardia) con sede in Milano (20123), Via Cantucci, 18 C.F. 80052570159 in persona del geom. Giuseppe Colleoni, nato a Bottanuco (BG) il 27.7.1932, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Centredil
E
la Banca Credito Bergamasco Spa, con sede in Bergamo Largo Porta Nuova 2, in persona del Dr. Giovanni Capitanio nella sua qualità di Direttore Generale, nato a Venezia il 25.1.1949, domiciliato per la carica presso la sede della Banca stessa
si conviene di sottoscrivere un accordo che prevede quanto segue:
il Credito Bergamasco offre alle imprese edili aderenti a Centredil – ANCE Lombardia, alle Società immobiliari da esse partecipate ed ai loro clienti, una serie di prodotti/servizi bancari e non bancari come esplicato nell’allegato “A”, che formano parte integrante dell’accordo, a condizioni preferenziali e che costituiscono una prima offerta di opportunità finalizzate allo sviluppo ed alla crescita delle imprese associate.
Tali condizioni potranno essere successivamente modificate, a discrezione della Banca, in relazione ad eventuali mutamenti del mercato, con comunicazione scritta a Centredil medesimo per la diffusione tra i propri associati.       .
Credito Bergamasco e Centredil – Ance Lombardia, di comune accordo, valuteranno la possibilità di attivare iniziative congiunte di co-marketing e di collaborazione per l’organizzazione di eventi ed iniziative, sia a carattere regionale sia a carattere locale destinate alle imprese aderenti allo stesso Centredil.
Centredil e/o le Imprese ad esso aderenti potranno presentare le domande di finanziamento predisposte unicamente sui moduli della Banca e corredate della documentazione necessaria per la specifica tipologia del prodotto, ad una Filiale della Banca, che ne curerà l’istruttoria.
Le sopradette domande di finanziamento dovranno essere accompagnate da un attestato di adesione a Centredil.       .
Il presente accordo non riveste carattere di esclusiva per le parti.
La Banca si impegna a riservare alle pratiche segnalate dal Centredil ogni migliore attenzione per la più sollecita definizione delle operazioni, ovviamente nel rispetto della legislazione pro tempore vigente.
Resta comunque inteso che la Banca, a suo esclusivo giudizio, si riserva la facoltà di non accogliere le domande di finanziamento di cui trattasi e non si assume alcun obbligo di concludere il contratto di finanziamento.
La Banca curerà l’istruttoria delle domande di finanziamento con l’osservanza dei limiti d’importo e di tutti gli altri limiti posti non soltanto dalla legislazione bancaria pro tempore vigente, ma anche dalla normativa interna della Banca stessa. L’eventuale delibera di concessione del finanziamento verrà pertanto assunta dalla Banca con le modalità, i termini ed i limiti che la Banca stessa determinerà a suo insindacabile giudizio.
La presente convenzione ha durata di un anno dal giorno di firma della stessa ed è prorogabile tacitamente di anno in anno. Qualora una delle parti non intendesse procedere alla proroga della convenzione dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza a mezzo raccomandata AR.
Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, viene stabilito come Foro competente quello di Milano.

Allegato “A”
CREDITO BERGAMASCO
Convenzione
CENTREDIL – ANCE LOMBARDIA
MUTUI EDILIZI (FONDIARI)
Beneficiari: imprese associate a Centredil (anche se operanti fuori dalla Lombardia) ed ai loro clienti privati
destinazione: costruzione e/o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo
forma tecnica: mutuo ipotecario fondiario (frazionabile).
Importo massimo:da concordarsi di volta in volta in relazione all’ammontare del progetto, comunque non superiore all’ 80% del valore commerciale di perizia finale dell’immobile
esecuzione/ erogazione: di norma su stato avanzamento lavori, secondo le seguenti percentuali di concessione:
– prima erogazione nella misura massima del 60% del valore di perizia del terreno;
–  erogazioni successive nella misura massima del 60% dei costi di costruzione (relativi a ciascuno stato avanzamento lavori);
– eventuale erogazione a saldo, contestuale all’atto di suddivisione in quote / frazionamento, nel caso di richieste di accollo da parte dei soggetti privati acquirenti delle unità immobiliari per un importo complessivo fino all’80% del valore commerciale di perizia finale.
N.B.:fino alla completa esecuzione (al termine dei lavori) sulle somme erogate maturano gli interessi di preammortamento.
suddivisione in quote/ frazionamento: ad avvenuto accatastamento delle singole unità immobiliari del complesso condominiale, vengono eseguiti la suddivisione in quote del finanziamento ed il corrispondente frazionamento dell’ipoteca, mediante la stipulazione di atto notarile dì frazionamento.
Accollo finale: nell’atto di compravendita gli acquirenti delle singole unità immobiliari si accollano la specifica quota di mutuo (nel caso di soggetti privati per un ammontare fino all’80% del prezzo indicato nell’atto di compravendita e/o di perizia) a saldo dello stesso, risparmiando, tra l’altro, le spese di stipula del contratto di finanziamento (onorario notarile, imposta sostitutiva, spese istruttoria ecc.)
Durata massima: 240 mesi (oltre al periodo di preammortamento).
Durata massima preammortamento: 24 mesi (corrispondente al periodo di realizzazione dei lavori)
Rimborso ammortamento: mediante rate trimestrali, posticipate, calcolate secondo il metodo dell’ammortamento progressivo o “francese”
tasso indice e modalità dì indicizzazione: EURIBOR – Euro Interbank Offered Rate – 3 mesi media % mese precedente
Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente. Il tasso viene pertanto aggiornato ogni mese (decorrenza inizio mese).
Tasso applicato: annuo nominale, indicizzato, pari a EURIBOR 3 mesi media % mese precedente, aumentato di 1,00 punto.
Data fissa scadenza rate: obbligatoria: fine trimestre solare
Tasso di mora:pari al tasso applicato aumentato di 1,00 punti
Oneri accessori:
– spese di istruttoria: max. 0,50% calcolate sull’importo di ogni singola erogazione, massimo € 2.600,00;
– spese di incasso rata: € 2,00
– spese di perizia tecnico / estimativa :0,50% dello standard ( ad oggi € 400,00 la prima perizia € 150 le successive):
– imposta sostitutiva: 0,25% calcolato sull’importo effettivamente erogato, recuperato, pro-quota, ad ogni erogazione del mutuo; l’imposta grava solo sul contratto originario (in fase di accollo quindi non sarà eseguita alcuna rivalsa);
– spese di frazionamento: non previste;
– commissioni di accollo: € 200,00 forfettarie;
– commissioni di mancata erogazione: 0,50% sul capitale non erogato;
– commissione per estinzione anticipata: 1,00% sul capitale anticipatamente rimborsato (non applicabili qualora l’estinzione anticipata avvenga nel periodo di preammortamento e prima dell’accollo);
N.B.: gli onorari notarili sono ridotti per legge della metà
Adempimenti obbligatori:
– apertura di conto corrente e rilascio di specifica autorizzazione permanente per l’addebito sia delle rate di preammortamento da parte dell’impresa edile sia delle rate di ammortamento da parte degli acquirenti delle unità immobiliari.
– presentazione di:
– relazione notarile ventennale riguardante gli immobili oggetto di ipoteca
– polizza assicurativa contro i danni al fabbricato per incendio e/o scoppio vincolata a favore della Banca (valore assicurato pari al valore di ricostruzione dell’immobile)
– perizia obbligatoria, eseguita da tecnico incaricato dalla Banca (interno o esterno)
– progetto
– concessione edilizia
– computo metrico estimativo
– stime progressive dello stato di avanzamento dei lavori
– piano di suddivisione in quote / frazionamento
Termini risolutivi del contratto di finanziamento: Nelle note di delibera di concessione del mutuo devono essere precisati :
–   termini di inizio e di fine dei lavori finanziati;
–   il termine entro il quale deve avvenire la suddivisione in quote / frazionamento del mutuo e i relativi accolli, stabiliti a pena di decadenza dal beneficio del termine / risoluzione del contratto di finanziamento; deve essere inoltre indicata
–   la nuova durata (inferiore a quella originariamente prevista) del mutuo, ovvero della parte del mutuo che, sottratte le quote accollate, rimane in capo all’impresa, qualora non si intenda procedere alla risoluzione del contratto.
Garanzie: tutte le garanzie reali o personali ritenute opportune
Ammontare ipoteca: minimo 100% in più dell’importo del finanziamento.


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