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11.03.2004 - tributi

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – IMMOBILE PRIVO DI IDONEITÀ ABITATIVA

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – IMMOBILE PRIVO DI IDONEITA’ ABITATIVA AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – IMMOBILE PRIVO DI IDONEITA’ ABITATIVA
(Cass., Sez. trib., Sent. 23/03, n. 19738)
La Corte di Cassazione ha stabilito che il requisito della impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione sussiste laddove il soggetto non possieda un alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi e quindi non assume rilievo la proprietà di un altro appartamento ove l’interessato deduca e dimostri che esso non è in grado , per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze.
Pertanto l’agevolazione “prima casa” spetta anche a chi acquisti un alloggio trovandosi nel possesso di altra cosa che, per qualsiasi ragione, sociale o tecnica, sia riscontrata inidonea, o sia in qualsiasi modo, inadeguata, ad esempio, per dimensioni, caratteristiche qualitative ecc. a soddisfare le sue esigenze abitative.


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