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11.03.2004 - tributi

IVA – REGOLE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

IVA – REGOLE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IVA – REGOLE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
(D.Lgs. 20/2/04, n. 52)
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che definisce le regole per la compilazione, emissione e conservazione della fatturazione elettronica IVA.
Il decreto, entrato in vigore il 29 febbraio, attua la direttiva comunitaria 2001/115 che mira tra l’altro all’armonizzazione delle normative europee in materia di fatturazione IVA.

Fatturazione delle operazioni
Per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo.
L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’amministrazione finanziaria e purchè il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA.
L’Agenzia delle entrate provvederà a determinare le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione.

Caratteristiche della fattura
La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte ovvero all’atto della sua trasmissione per via elettronica.
La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni:
– ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, del rappresentante fiscale nonchè ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.
– natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione;
– corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
– valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
– aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
– numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell’imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l’indicazione della relativa norma;
– data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
– annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.
Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati sopra indicati (lettere b, c ed e), devono essere indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile.
Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario può essere emessa una sola fattura.

Più fatture allo stesso destinatario
In caso di più fatture trasmesse in unico lotto, per via elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purchè per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni.
Trasmissione elettronica della fattura
La trasmissione per via elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni nè codice eseguibile, è consentita previo accordo con il destinatario.
L’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l’apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i requisiti di autenticità e integrità.
Emissione
La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione.
La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l’indicazione della data e del numero dei documenti stessi.
In tale caso, può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti.

Deroga
La fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.
Il cessionario o il committente deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

Operazioni inesistenti o corrispettivi in misura superiore al reale
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

Tenuta e conservazione di registri e documenti
Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma.
Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica.
Il luogo di archiviazione delle stesse può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi i certificati destinati a garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità delle fatture emesse in formato elettronico siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

Accessi, ispezioni e verifiche
L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.


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