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09.02.2004 - lavoro

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI – DEFINIZIONE PROVVISORIA DEI FLUSSI D’INGRESSO PER L’ANNO 2004

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI – DEFINIZIONE PROVVISORIA DEI FLUSSI D’INGRESSO PER L’ANNO 2004 LAVORATORI EXTRACOMUNITARI – DEFINIZIONE PROVVISORIA DEI FLUSSI D’INGRESSO PER L’ANNO 2004

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2004, n. 18, sono stati pubblicati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, datati 19 dicembre 2003, riguardanti la programmazione provvisoria dei flussi di ingresso motivi di lavoro di cittadini non comunitari per l’anno 2004. I decreti, emanati ai sensi della potestà transitoria prevista dal comma 4 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, autorizzano, come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori extracomunitari, per l’anno 2004 l’ingresso di 79.500 lavoratori subordinati, residenti all’estero.
La suddetta quota è così ripartita:
1) n. 400 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay e Venezue-la, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi. Tali ingressi possono essere autorizzati sia per motivi di lavoro subordinato non stagionale che di lavoro autonomo.
2) n. 26.600 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale, con la seguente ulteriore ripartizione:
– n. 6.100 ingressi per cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero di nazionalità non predeterminata;
– n. 20.000 ingressi per cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero, in Paesi che hanno sottoscritto o stanno sottoscrivendo con l’Italia specifici accordi di cooperazione in materia di migrazione come di seguito ripartiti:
– 3.000 cittadini albanesi;
– 3.000 cittadini tunisini;
– 2.500 cittadini marocchini;
– 1.500 cittadini egiziani;
– 2.000 cittadini nigeriani;
– 1.500 cittadini moldavi;
– 1.500 cittadini dello Sri Lanka;
– 1.500 cittadini del Bangladesh;
– 1.000 cittadini pakistani;
– 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamen-tazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione;
– n. 500 ingressi per cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato;
3) n. 2.500 ingressi per cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero per motivi di lavoro autonomo;
4) n. 50.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale, riservate a cittadini non comunitari di Paesi di cui e’ stata accettata l’adesione all’Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, nonchè di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2002 o 2003.
Con circolare n. 5 del 21 gennaio 2004, il Ministero del lavoro ha fornito le prime indicazioni operative. Alla citata circolare sono allegati prospetti di ripartizione a livello di Regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, della quota di lavoro subordinato e della quota di lavoro stagionale. Come per il passato, le Direzioni Regionali provvederanno a stabilire le unità spettanti a ciascuna Provincia. Si sottolinea, infine, quanto alla tempistica di presentazione delle istanze, che la circolare precisa che a partire dalla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale, e dunque dal 23 gennaio 2004, è consentito ai datori di lavoro interessati presentare le domande di autorizzazione al lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro. Viene ancora precisato che le domande da presentare alle Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla “prescritta documentazione”.
La Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia, con comunicato stampa, ha disposto che le domande di autorizzazione al lavoro devono essere inoltrate unicamente a mezzo posta con raccomandata. A tal fine si consiglia di fare ricorso a raccomandata con avviso di ricevimento.


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