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21.07.2004 - tecnica

MARCHIO CE PER GLI AGGREGATI – DIRETTIVA 89/106 CEE SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

MARCHIO CE PER GLI AGGREGATI – MARCHIO CE PER GLI AGGREGATI – DIRETTIVA 89/106 CEE SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

Negli ultimi giorni, anche a seguito di notizie, non del tutto corrette, riportate sulla stampa nonchè di incontri organizzati da alcune Società di certificazione, si è creato un diffuso clima di incertezza riguardo l’obbligatorietà o meno della marcatura CE per gli aggregati, a far data dal 1 giugno scorso.
Causa principale del clima di incertezza, è la pubblicazione, sulla G.U. del 23 aprile u.s., del Decreto del Ministero Attività produttive che riportava l’elenco di 89 norme europee armonizzate sui prodotti della costruzione, tra cui 7 riguardanti gli aggregati.
L’elenco indica anche, per ogni norma, la data di ”fine periodo coesistenza” con eventuali norme nazionali al termine del quale diverrebbe obbligatoria la messa in vendita e l’uso di prodotti con attestazione di conformità e marchio CE, come previsto dal D.P..R .246/93 con le modifiche apportate dal D.P.R. 499/97, ”Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.
Il D.P.R. 246/93 all’art.1, comma 4, prevede che, per essere considerate ”norme armonizzate” in Italia, sia necessario pubblicarne in G.U. i riferimenti sulla base di analoga pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea : questa previsione è stata assolta dal Decreto 7 aprile 2004 ”Applicazione della direttiva 89/106/CE, ………., relativa alla pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee” pubblicato in Gazzetta del 23 aprile scorso.
Il D.P.R. 246/93 prevede altresì, all’art.6 comma 4, che con Decreto dei tre ministeri coinvolti nell’attuazione della direttiva (Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell’Interno, Ministero delle Attività produttive) siano indicati, per ogni norma armonizzata, i metodi di controllo della conformità dei prodotti ed il sistema di attestazione da adoperare.
Ad oggi il decreto previsto dall’ art. 6 non è stato ancora pubblicato.
Per quanto sopra, è da ritenersi che non si possa ancora parlare di applicabilità della marcatura CE per gli aggregati.
Al fine di evitare interpretazioni non corrette, anche da parte delle stazioni appaltanti, l’Ance ha richiesto, ai Ministeri competenti, chiarimenti circa l’obbligatorietà della marcatura CE per gli aggregati.
Per maggiore chiarezza circa l’applicazione della Direttiva 89/106 e sulle modalità operative per poter marcare CE i prodotti da costruzione, si riporta di seguito una sintetica informativa sulla Direttiva e sulla sua applicazione in Italia.
La Direttiva intende ”materiale da costruzione” -denominato prodotto- qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in ”opere di costruzione” -denominate opere- che comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.
All’art. 2 stabilisce che ”gli Stati Membri prendono le misure necessarie  per fare in modo che i prodotti di cui all’art. 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite soddisfare i requisiti essenziali di cui all’art. 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti”.
Ne deriva che è l’ opera  che deve rispettare i requisiti essenziali, mentre ai prodotti è richiesto di rispettare le caratteristiche prefissate, individuate nelle specificazione tecniche armonizzate.
I 6 requisiti essenziali individuati dalla Direttiva sono:
1.  Resistenza meccanica e stabilità
2.  Sicurezza in caso di incendio
3.  Igiene, salute ed ambiente
4.  Sicurezza di utilizzazione
5.  Protezione contro il rumore
6.  Risparmio energetico e l’isolamento termico
Il mettere in relazione le caratteristiche dei prodotti con i requisiti essenziali dell’opera, è compito svolto dai ”documenti interpretativi” elaborati dalla Commissione.
Le norme armonizzate
Il processo di redazione e pubblicazione delle norme armonizzate prende avvio con il ”mandato” della Commissione al CEN, l’Ente di normazione europea, di mettere a punto le specificazioni tecniche per i prodotti.
Il mandato contiene indicazioni su :
– denominazione della famiglia di prodotti interessata, descrizione degli usi previsti, prodotti da considerare all’interno della famiglia;
– lista delle caratteristiche che i prodotti devono avere e che rappresenta l’inviluppo delle caratteristiche obbligatorie negli Stati Membri (quando una caratteristica non è obbligatoria in uno Stato Membro è possibile usare l”opzione NPD – No Performance Determined -);
– prescrizioni su eventuali livelli o classi di caratteristiche/prestazioni e scelta del sistema di attestazione di conformità da utilizzare per la marcatura CE;
– eventuale presenza di sostanze pericolose nei prodotti.
Per quanto riguarda i sistemi di attestazione di conformità, questi sono descritti nell’allegato III della Direttiva e nel ”Guidance  Paper K” dove sono dettagliati i ruoli e le funzioni degli organismi notificati (organismi autorizzati dagli Stati Membri a svolgere attività di prove inziali/ ispezione/ certificazione).
La tabella seguente riporta, per i vari sistemi previsti quali sono i compiti del produttore, quelli dell’organismo notificato e le condizioni necessarie per l’applicazione della marcatura CE.
Sistema 4
– Compiti del Produttore: Prove iniziali di tipo su prodotto (ITT). Controllo del processo di fabbricazione  (FPC)
– Compiti dell’organismo notificato: ===
– Base per l’applicazione della marcatura CE: Dichiarazione di conformità del produttore
Sistema 3
– Compiti del Produttore: Controllo del processo di fabbricazione  (FPC)
– Compiti dell’organismo notificato: Prove iniziali di tipo su prodotto (ITT)
– Base per l’applicazione della marcatura CE: Dichiarazione di conformità del produttore
Sistema 2
– Compiti del Produttore: Prove iniziali di tipo su prodotto (ITT)Controllo del processo di fabbricazione  (FPC)
– Compiti dell’organismo notificato: Certificazione del controllo del processo di fabbricazione sulla base di un’ispezione iniziale
– Base per l’applicazione della marcatura CE: Dichiarazione di conformità del produttore accompagnata dalla certificazione del controllo del processo di fabbricazione
Sistema 2+
– Compiti del Produttore: Prove iniziali di tipo su prodotto (ITT). Controllo del processo di fabbricazione  (FPC). Prove su campioni di prodotto  secondo un programma di prove definito
– Compiti dell’organismo notificato: Certificazione del controllo del processo di fabbricazione sulla base di un’ispezione iniziale, di una sorveglianza continua, della valutazione e dell’approvazione del controllo del processo di fabbricazione
– Base per l’applicazione della marcatura CE: Dichiarazione di conformità del produttore accompagnata dalla certificazione del controllo del processo di fabbricazione
Sistema 1
– Compiti del Produttore: Controllo del processo di fabbricazione  (FPC). Prove su campioni di prodotto  secondo un programma di prove definito
– Compiti dell’organismo notificato: Prove iniziali di tipo su prodotto (ITT). Ispezione iniziale della fabbrica e del controllo del processo di fabbricazione. Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo  di fabbricazione.
– Base per l’applicazione della marcatura CE: Dichiarazione di conformità del produttore, accompagnata dal certificato di conformità del prodotto.
Sistema 1+
– Compiti del Produttore: Controllo del processo di fabbricazione  (FPC). Prove su campioni di prodotto  secondo un programma di prove definito
– Compiti dell’organismo notificato: Prove iniziali di tipo su prodotto (ITT). Ispezione iniziale della fabbrica e del controllo del processo di fabbricazione. Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo  di fabbricazione. Prove di verifica di  campioni  prelevati in fabbrica  sul mercato o in cantiere.
– Base per l’applicazione della marcatura CE: Dichiarazione di conformità del produttore, accompagnata dal certificato di conformità del prodotto.

È’ da segnalare che per un prodotto possono essere previsti uno o più sistemi di attestazione della conformità, in funzione della natura del prodotto e della destinazione d’uso (è quanto accade  con gli aggregati, per i quali sono previsti i sistemi  4 e 2 +).
Il singolo Stato Membro, oltre a definire  quali caratteristiche obbliga a dichiarare, deve indicare  il metodo di attestazione da adoperare.
Controllo del processo di fabbricazione (FPC)
Tra i compiti del produttore, presente in tutti i sistemi di attestazione, vi è il controllo del processo di fabbricazione (da non confondere con il più generale sistema di gestione della qualità  previsto dalla ISO 9000/2000) che contiene gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal produttore che devono essere documentati in maniera sistematica  ed in forma di obiettivi e procedure scritte.
Attestazione di conformità
È compito del produttore attestare la conformità del prodotto ai requisiti della norma armonizzata secondo le procedure applicabili:dichiarazione di conformità, rilasciata dal produttore (per i sistemi 3 e 4) più certificazione dell’FPC o del prodotto (per i sistemi 2, 2 +, 1 e 1 +).
A valle dell’attestazione è possibile la marcatura CE del prodotto.
Situazione in Italia -maggio 2004-
Delle 120 norme armonizzate pubblicate in GUCE, 110 sono state recepite dall’Uni e, di queste, 90 sono state indicate in GU.
Per il recepimento delle norme armonizzate in Italia, oltre alla pubblicazione da parte dell’Uni ed alla pubblicazione dei riferimenti in GU, art. 1 comma 4 del DPR 246/93 ”I numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Industria…., sulla base di corrispondenti riferimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee”, l’art. 6 comma 4 del DPR 246/93 stabilisce che ”Con Decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Industria……, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformità”. I metodi di controllo della conformità corrispondono all’allegato ZA della norma europea armonizzata.
In sostanza il decreto previsto deve stabilire quali siano i sistemi di attestazione della conformità da utilizzare – per gli aggregati deve indicare se sia il 4 o il 2+ – nonchè quali siano le caratteristiche tecniche, tra quelle elencate nell’allegato ZA della norma europea, che il produttore deve obbligatoriamente dichiarare nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE.
Ad oggi, l’unica norma europea per cui si possa parlare di completezza dell’iter applicativo, è la Uni En 197-1:2000 relativa ai cementi comuni. Infatti, con decreto del Ministero attività produttive del 25 gennaio 2002 ne fu data comunicazione in Gazzetta Ufficiale, citando la norma europea armonizzata, e l’allegato ZA nella sostanza esisteva già, in quanto le caratteristiche prestazionali da misurare erano già stabilite per legge, in accordo con quanto previsto dalla norma europea.
Ulteriore aspetto che deve essere ben chiaro è che la attestazione di conformità è legata all’uso finale cui gli aggregati sono destinati. Pertanto, in funzione dell’uso, bisognerà attestare la conformità con riferimento alla specifica norma tra le 7 ad oggi pubblicate:
– Uni En 13055-1: 2003 Aggregati leggeri -parte 1: aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione
– Uni En 13139: 2003 Aggregati per malta
– Uni En 13383-1: 2003 Aggregati per opere di protezione (armoustore) – Parte 1: specifiche
– Uni En 12620: 2003 Aggregati per calcestruzzo
– Uni En 13043: 2004 Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico
– Uni En 13242: 2004 Aggregati per materiali non legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
– Uni En 13450: 2003 Aggregati per massicciate ferroviarie
Ultimo aspetto, non meno importante, è la disponibilità di organismi notificati, indispensabili se il sistema di attestazione richiesto è il 2+. Per i prodotti ”aggregati”, ad oggi non risultano notificati, in sede europea, organismi italiani. Questo è spiegabile perchè il decreto interministeriale che doveva stabilire i criteri per l’autorizzazione degli organismi italiani è stato pubblicato meno di un anno fa, il 7 luglio 2003. Dal mese di aprile scorso il Ministero attività produttive ha iniziato a rilasciare alcune autorizzazioni per il prodotto ”aggregati” limitate, però, ai requisiti essenziali di sua competenza, e riportando la frase ”l’abilitazione rilasciata non comprende l’eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti”.
In conclusione
Nella situazione attuale, caratterizzata da molte incertezze e dalla mancanza del quadro normativo completo, nel ribadire la non obbligatorietà della marcatura CE, in attesa che sia pubblicato il Decreto che stabilisce i metodi di controllo della conformità, è consigliabile, alle imprese produttrici di aggregati, di prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate, individuando quale, tre le norme armonizzate, è applicabile al propri prodotti, acquisire la norma, dotarsi di un ”sistema di controllo della produzione di fabbrica” seguendo le specifiche contenute  in appendice  alla norma, identificare (anche in mancanza del Decreto ministeriale previsto) le prove da affidare a laboratori esterni e quelle da svolgere all’interno.


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