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20.07.2005 - lavoro

INPS – LEGGE 407/90 – ASSUNZIONI AGEVOLATE – ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO

INPS – LEGGE 407/90 – ASSUNZIONI AGEVOLATE – ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO INPS – LEGGE 407/90 – ASSUNZIONI AGEVOLATE – ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO

Con il messaggio del 30 maggio 2005, con il quale viene trasmesso nuovamente il precedente messaggio del 27 maggio 2005 che conteneva un errore di trascrizione, l’INPS impartisce alcune istruzioni in materia di assunzioni agevolate ai sensi della legge n. 407/90.
Si tratta della riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o dallo stesso tempo sospesi in CIGS e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale.
In tal caso, infatti, i datori di lavoro beneficiano di uno sconto contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per un periodo di 36 mesi  (elevato al 100% per le imprese operanti nel Mezzogiorno), a condizione che dette assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti da dette imprese e licenziati o sospesi per qualsiasi causa.
Con il messaggio l’Inps informa di recepire e adeguarsi al mutato orientamento del Ministero del lavoro in materia, maturato sulla base del decreto legislativo n. 297 del 2002 in tema di collocamento ordinario.
Con tale provvedimento, infatti, è stata modificata la disposizione di cui alla legge n. 264/1949 che prevede il principio dell’obbligo di riassunzione, dimezzando il termine temporale ivi previsto da 12 a 6 mesi.
Pertanto, le agevolazioni contributive di che trattasi spettano anche ai datori di lavoro che abbiano assunto i nuovi lavoratori in sostituzione di altri con medesima qualifica licenziati o sospesi in precedenza, purchè le assunzioni siano intervenute trascorsi sei mesi dalla cessazione di tali rapporti di lavoro. Il nuovo limite temporale di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 297, e cioè dal 30 gennaio 2003. Per le assunzioni effettuate nel periodo previgente, resta in vigore il limite temporale annuale. Con l’occasione l’Inps ribadisce che per usufruire di dette agevolazioni le assunzioni devono essere effettuate a tempo indeterminato, anche part time, sin dall’origine, non rilevando a tali fini l’assunzione a tempo determinato con successiva trasformazione.


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