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02.02.2005 - trasporti

TRASPORTI – LIMITI DI VELOCITA’ DEI VEICOLI PER TRASPORTI ECCEZIONALI

TRASPORTI – LIMITI DI VELOCITÀ DEI VEICOLI PER TRASPORTI ECCEZIONALI TRASPORTI – LIMITI DI VELOCITÀ DEI VEICOLI PER TRASPORTI ECCEZIONALI
(Cons. Ministri, Comunicato 26/11/04)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del Decreto del Presidente della Repubblica che modifica l’art. 9 dell’Appendice I del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” che è stato successivamente sottoscritto dal Capo dello Stato.
Di seguito si riportano le specifiche modifiche introdotte:
– la velocità massima per i veicoli atti al traino è stata incrementata da 40 a 62,5 km/h. Restano ferme le eccezioni a tale limite, indicate dal medesimo art. 9 al punto b.4 che specifica le ipotesi in cui è ammesso l’attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima non superiore a 70 km/h;
– per i veicoli rimorchiati il limite di velocità massimo passa da 40 a 62,5 km/h, ove la massa complessiva sia compresa tra 42 e 80 t;
– qualora, invece, la massa complessiva dei veicoli rimorchiati sia superiore a 80 t, il limite di velocità passa dagli attuali 25 km/h a 40 km/h.
I nuovi limiti saranno direttamente applicabili, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto, ai mezzi di prima immatricolazione e non varranno, invece, per il parco veicoli circolante, per i quali sarà necessario attendere un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, che individui le condizioni tecniche e le procedure amministrative ai fini del rilascio della specifica autorizzazione.


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