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30.01.2006 - lavoro

INPS – ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA – NUOVI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

INPS – ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA – NUOVI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO INPS – ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA – NUOVI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

L’Inps ha chiarito che il collaboratore coordinato e continuativo già iscritto alla Gestione Separata non deve reiscriversi alla medesima Gestione quando vi sia una semplice variazione, o aggiunta, del committente.
Al contrario è necessario che si reiscriva quando interviene una modifica del rapporto tra lavoratore ed Inps. Ciò si verifica quando, in conseguenza del mutamento del rapporto contrattuale tra committente e collaboratore, quest’ultimo divenga l’unico e diretto responsabile del pagamento dei contributi previdenziali.
L’iscrizione alla Gestione separata è disciplinata dall’art. 2, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e gli incaricati alle vendite a domicilio comunicano all’Inps, dalla data di inizio dell’attività lavorativa, la tipologia dell’attività, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
I decreti di attuazione della legge citata e le disposizioni successive, che hanno previsto l’obbligo assicurativo nella Gestione separata per nuove figure di lavoratori (lavoratori autonomi occasionali ed associati in partecipazione) non hanno innovato o integrato la disciplina delle modalità e dei termini di iscrizione sopra descritte.
In materia l’Istituto, oltre a predisporre la relativa modulistica e le procedure di iscrizione “on line”, per le diverse categorie di lavoratori da assicurare alla Gestione, ha avuto modo di chiarire, in riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, come non sia giuridicamente configurabile l’obbligo di iscrizione del lavoratore alla Gestione separata tutte le volte che al primo rapporto ne seguano o se ne aggiungano altri, con diversi committenti.
A diverse conclusioni deve pervenirsi, peraltro, allorché venga a modificarsi la qualifica del lavoratore nell’ambito della Gestione, nelle fattispecie nelle quali il collaboratore (o, se si vuole , l’associato in partecipazione, il lavoratore autonomo occasionale) intraprenda un’attività di lavoro autonomo ex art.53, comma 1, del T.U.I.R. in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali.
In tali fattispecie, infatti, si modifica radicalmente il rapporto tra l’Istituto ed il lavoratore, che diviene l’unico e diretto responsabile del pagamento dei contributi previdenziali, dovuti sulla base di un diverso reddito , con scadenze e modalità proprie e senza alcun obbligo di denuncia nei confronti dell’Inps.
Per quanto precede deve concludersi che, ai fini del corretto svolgimento del rapporto contributivo, il soggetto che intraprenda l’attività di “lavoratore autonomo” debba iscriversi in quanto tale alla Gestione separata, ancorché gia presente nella stessa con diversa qualifica, a nulla rilevando, ai fini predetti, l’unicità della relativa posizione assicurativa.


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