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28.02.2006 - economia

LEGGE FINANZIARIA 2006 – DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

LEGGE FINANZIARIA 2006 – DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI LEGGE FINANZIARIA 2006 – DISPOSIZIONI  DI INTERESSE  PER IL SETTORE  DELLE COSTRUZIONI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, Supplemento Ordinario n. 211, la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 nota come “Legge finanziaria 2006”.
Di seguito si propone una valutazione degli elementi della legge di interesse per il settore delle costruzioni, distinguendo gli aspetti della manovra finanziaria che avranno effetto sulla domanda pubblica di attività edilizia, i profili normativi generali, che modificano o integrano il quadro legislativo relativo al settore. 
Aspetti di finanza pubblica e risorse per  investimenti
Commi 23-26: Immobili pubblici
La manovra impone una riduzione alla spesa delle amministrazioni pubbliche per l’acquisto di immobili.  Infatti, a partire dal 2006 le amministrazioni pubbliche potranno acquisire annualmente immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio (2003-2005).  Inoltre se la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto di immobili risulterà più alta di quella media del quinquennio precedente (2001-2005), la differenza sarà ridotta dai trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti.
Tali disposizioni non si applicano all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

Comma 28: Infrastrutture e investimenti delle Forze dell’ordine
E’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro nel 2006 per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine.

Comma 32: Limitazione ai pagamenti dell’Anas
Nel 2006 l’Anas potrà sostenere spese per investimenti per un importo complessivo non superiore a 1.700 milioni di euro. In tale somma sono ricomprese le risorse derivanti dall’accensione dei mutui. Come più volte affermato dall’Ance, questa norma determina il grave rischio di una nuova pesante crisi finanziaria per l’Ente, che già nel corso del 2005 ha ritardato notevolmente i pagamenti per i lavori stradali eseguiti dalle imprese di costruzioni.  Il limite imposto, infatti, sembra non tenere assolutamente in conto le esigenze finanziarie dell’Anas, che dovrà far fronte, per i soli lavori attualmente in corso, ad un volume di spese pari a circa 3.500 milioni di euro nel corso del 2006.
Peraltro, tale quantificazione presuppone che nel prossimo anno l’Anas compia un’attività di manutenzione a livelli minimi e che non appalti alcun nuovo lavoro.

Comma 38: Conti di tesoreria non movimentati
Il 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, che risultino alimentati anche in parte con fondi del bilancio dello Stato, che non risultino movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006. In tal modo il Governo intende assicurare maggiori entrate per il bilancio dello Stato, per 1.600 milioni di euro. Per raggiungere tale somma complessiva la quota del 60 per cento può essere addirittura incrementata.
Soltanto un sesto di tali risorse sarà reso disponibile per le amministrazioni che motiveranno una richiesta di utilizzo di tali somme.

Comma 67: Finanziamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
La norma in argomento ha stabilito che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici venga finanziata dal “mercato di competenza”, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
Viene perciò stabilito che debbano gravare sui soggetti, sia pubblici sia privati, sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, contributi a favore dell’Autorità stessa.
A tal fine, la norma prevede che l’Autorità:
– determina annualmente l’ammontare dei contributi ad essa dovuti;
– determina le modalità di riscossione;
– stabilisce l’obbligo di versamento di un contributo da parte dei soggetti partecipanti a gare ad evidenza pubblica, contributo che viene delineato quale condizione di ammissibilità dell’offerta;
– individua i servizi da essa resi soggetti a corrispettivo da parte di chi ne usufruisce secondo tariffe predeterminate.
Le predette determinazioni sono assunte con delibera dell’Autorità soggetta ad approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Da notare, infine, che le azioni attuate dall’Ance per ostacolare detta disciplina non hanno avuto ed oggettivamente non potevano avere effetto, considerato che il Parlamento ha assunto la linea dell’autofinanziamento relativamente, non soltanto all’Autorità sui lavori pubblici, bensì a tutte le Autorità indipendenti ed in particolare la Consob, l’Autorità per la concorrenza, l’Autorità per  le comunicazioni, la Commissione sui fondi pensioni.

Comma 78: Stanziamenti per opere infrastrutturali
Il comma autorizza un limite d’impegno quindicennale di 200 milioni di euro a decorrere dal 2007, in grado di attivare risorse per complessivi 2.200 milioni di euro. 
Tali risorse sono finalizzate al finanziamento del programma della Legge Obiettivo  (1.210 milioni di euro) e per altri interventi espressamente indicati dalla stessa norma tra cui interventi nel settore idrico, potenziamento Passante di Mestre, Circonvallazione Orbitale di Mestre e Tangenziali di Como e Varese, accessibilità Valcamonica – SS 42, corridoio tirrenico – Pedemontana Formia, ammodernamento SS12, opere complementari Asti-Cuneo e Beni Culturali e Domus Aurea.

Commi 79-83: Infrastrutture Spa
Infrastrutture Spa viene incorporata nella Cassa depositi e prestiti, che prosegue in tutti i rapporti giuridici intrapresi da Ispa fino al 31 dicembre 2005.  Le obbligazioni emesse ed i mutui contratti di Infrastrutture Spa sono garantiti dallo Stato.
Comma 84: Alta Velocità ferroviaria
Ferrovie dello Stato Spa potrà contare su due limiti d’impegno quindicennali, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007, per il proseguimento degli interventi relativi al Sistema alta velocità/alta capacità, per un investimento complessivo pari a 2.160 milioni di euro. Un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, in grado di attivare investimenti per 175 milioni di euro è destinato al finanziamento delle attività preliminari delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona, incluso il nodo di Verona.

Comma 92: Finanziamenti per il settore delle fiere
Per il proseguimento delle infrastrutture per la mobilità relative alle Fiere di Bari, di Verona, di Foggia e di Padova è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro l’anno, in grado di attivare investimenti pari a 35 milioni di euro.

Comma 100: Ricostruzione zone colpite da calamità naturali
Per la ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali la legge finanziaria autorizza un contributo quindicennale di 26 milioni di euro, in grado di attivare mutui per complessivi 300 milioni di euro.

Comma 136: Accessibilità Fiera di Milano
Per garantire il completamento delle infrastrutture di collegamento al Polo esterno della Fiera di Milano, viene disposto uno stanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro per il 2006 e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, suddiviso, in parti uguali, tra l’Anas e il Comune di Milano.

Comma 310: Edilizia sanitaria
Gli interventi inseriti nel programma di edilizia sanitaria (articolo 20 Legge 67/1988) per i quali entro diciotto mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma non sia stata presentata al Ministero della salute la relativa richiesta di finanziamento, oppure sia valutata non ammissibile entro ventiquattro mesi, si intendono risolti.
Lo stesso trattamento sarà esteso agli interventi ammessi al finanziamento ma non aggiudicati entro nove mesi, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. 
Per gli accordi pluriennali, i termini si intendono decorrenti dalla data di inizio dell’annualità prevista per i singoli interventi.

Comma 480: Fondi Inail per le infrastrutture
Regioni ed enti locali, possono presentare, entro il 1 aprile 2006, proposte di investimenti infrastrutturali, da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’INAIL che risultino disponibili per investimenti. La lista degli interventi approvati sarà approvata, entro i successivi 60 giorni, da un apposito decreto del ministero dell’Economia.  Al momento il bilancio previsionale dell’Inail per il 2006 non risulta approvato, quindi non è possibile quantificare le risorse che si renderanno disponibili per tale programma
Ordine del giorno: Legge obiettivo per le città ed edilizia residenziale
L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato gli ordini del giorno promossi dall’ANCE, aventi ad oggetto:
– la Legge obiettivo per le città, con cui si impegna il Governo a costituire un
apposito fondo per il finanziamento degli interventi attuativi di tale Legge;
– misure di politica abitativa, con cui si impegna il Governo a varare un programma
straordinario di edilizia agevolata per la proprietà e la locazione, anche con i  fondi non ancora impegnati dei programmi di competenza del Ministero delle  infrastrutture e quelli di cui all’art. 3, comma 108, Legge 350/2003.

Aspetti normativi
Comma 88: Sanatoria edilizia per gli immobili delle Ferrovie dello Stato 
La norma prevede la sanatoria edilizia degli immobili, indipendentemente dalla destinazione d’uso, appartenenti alle Ferrovie dello Stato s.p.a. o alle sue società controllate disponendo una presunzione di conformità degli stessi alla legge vigente al momento della loro costruzione.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia dal 1° gennaio 2006) dette società, o gli eventuali acquirenti degli immobili, potranno richiedere al Comune la dichiarazione di regolarità urbanistica ed edilizia eventualmente mancante.
Per ottenere la sanatoria dovrà essere presentata al Comune, nel cui territorio è sito l’immobile, apposita domanda alla quale andrà allegata: una documentazione fotografica della parte dell’edificio da sanare; una perizia giurata qualora l’opera sia superiore a 450 metri cubi; la denuncia dell’immobile al catasto per l’attribuzione della rendita. E’ previsto, infine, l’obbligo di corrispondere  una somma pari al 10% di quella che sarebbe dovuta per il condono edilizio di cui al Decreto Legge 269/03. La somma da versare al Comune è, invece, triplicata laddove a presentare la richiesta siano gli acquirenti di tali immobili.
In base al principio del silenzio assenso, infine, salvo che il Comune non attesti, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, l’esistenza di un abuso non sanabile, la dichiarazione presentata varrà come titolo abilitativo in sanatoria.

Comma 329: Aggiornamento importi sanzioni pecuniarie
Viene disposto l’aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni pecuniarie civili, amministrative e penali. L’aumento non è automatico con l’entrata in vigore della legge Finanziaria 2006, ma sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro il 28 febbraio 2006.  Al riguardo si sottolinea che la norma desta dubbi di legittimità quanto meno nella parte in cui demanda ad un DPCM l’aggiornamento delle sanzioni penali e amministrative, in considerazione della riserva di legge che la Costituzione prevede per queste materie (art. 23 e 25). L’aumento delle sanzioni si profila comunque consistente visto che dall’attuazione della disposizione dovranno derivare entrate per lo Stato non inferiori a 100 milioni di Euro per l’anno 2006 e a 200 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2007.

Commi 366-372: Distretti produttivi
Il sistema produttivo italiano ha come peculiarità  la presenza sul territorio dei distretti industriali specializzati, fino ad oggi, in produzioni manifatturiere. I commi in esame introducono una nuova definizione di distretti e ne ampliano l’ambito di intervento.
Una prima indicazione sulle nuove caratteristiche è contenuta nel comma 366 che definisce i distretti produttivi quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
Il modello tradizionale dei distretti viene, dunque, rivisitato, comprendendo una nozione nuova, quella di distretto funzionale che prescinde da uno specifico territorio e si sviluppa come integrazione dell’offerta di beni e servizi da parte di imprese che svolgono attività complementari o comunque connesse.
Ferma restando l’individualità delle imprese e la libera adesione al distretto, i commi che seguono prevedono una piattaforma comune alla quale possono aderire le imprese sul piano fiscale, amministrativo e finanziario  e, in questo ambito, particolare attenzione è prestata ai progetti di ricerca e  sviluppo.
E’ prevista una fase sperimentale della normativa nei riguardi di uno o più distretti che saranno individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, decreto che dovrà definire anche le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi.

Comma 482: Dismissioni immobili militari
La norma stabilisce la procedura per la dismissione di un ulteriore lotto di immobili militari che verranno individuati con successivo decreto ministeriale. Le operazioni di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione di tali beni sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa, che si potrà avvalere anche del supporto tecnico-operativo di società pubbliche o a partecipazione pubblica, con particolare esperienza nel settore immobiliare.  In particolare il Ministero della difesa – direzione generale dei lavori e del demanio – provvede alla determinazione del valore di tali beni, previo parere di una apposita commissione, nonché alla fissazione dei criteri di cessione, agli enti locali interessati, di una quota del 5% della plusvalenza economica realizzata a seguito del processo di valorizzazione.  Qualora il valore del singolo bene, così determinato, sia inferiore a 400 mila euro le operazioni di  alienazione e permuta potranno essere effettuate a trattativa privata.   Il Ministero della difesa è tenuto, inoltre, a comunicare l’elenco degli immobili da dismettere al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale, entro quarantacinque giorni, si dovrà pronunciare in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico, al fine di individuare gli immobili soggetti a tutela.  Peraltro la norma stabilisce che le approvazioni e le autorizzazioni, previste dal D.Lgs.  n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), siano rilasciate o negate entro il termine di novanta giorni, dalla ricezione dell’istanza.

Commi 597– 600: Dismissioni immobili IACP
Viene prevista la semplificazione, da attuarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, delle procedure inerenti l’alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio degli IACP, o altri enti comunque denominati, al fine di utilizzare i proventi ricavati per: la realizzazione di nuovi alloggi; il contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti dalle giovani coppie per la “prima casa”; il recupero di quartieri degradati; il sostegno delle famiglie in stato di bisogno.  Per ottimizzare le procedure di dismissioni la norma consente agli enti proprietari di affidare la gestione complessiva delle attività di vendita a soggetti appositamente individuati di comprovata professionalità nel settore immobiliare (analogamente quindi a quanto avvenuto in passato per le dismissioni militari, degli enti previdenziali ecc.).
 


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