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19.03.2007 - tributi

“REVERSE CHARGE” – CHIARIMENTI DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE

“REVERSE CHARGE”- CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE “REVERSE CHARGE”- CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il “reverse charge” si applica per prestazioni rese da subbaltatore con codice F a prescindere dal settore economico in cui opera il committente.
Queste tra le precisazioni in tema di inversione contabile fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E/07.
Il “reverse charge” in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella Sezione F della Tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), nei confronti di un altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore.
Non assume rilevanza, invece, la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, nè il settore economico in cui lo stesso opera.
Questo uno dei chiarimenti in tema di “reverse charge”, fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.11/E del 16 febbraio 2007, che ufficializza le indicazioni già rese dall’Amministrazione finanziaria in occasione degli incontri con la stampa specializzata tenutisi nel mese scorso.

Indice
1.  Ambito applicativo
2.  Errori di fatturazione
3.  Soggetti Esteri

1.  Ambito applicativo
Il “reverse charge” nell’edilizia è disciplinato dall’art.17, comma 6, lettera a) del D.P.R. 633/1972 [1] che stabilisce che l’inversione contabile trova applicazione “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
In sostanza, la norma prevede l’applicazione del meccanismo alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori, con l’effetto di rendere l’appaltatore, non solo debitore dell’Iva, ma anche soggetto obbligato al relativo versamento dell’imposta.
Con riferimento all’ambito applicativo della disposizione, la Circolare 37/E/2006 ha già chiarito che il settore edile, cui fa riferimento la norma, va identificato nell’attività di costruzione, individuabile nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, che indica i codici riferibili alle attività di “COSTRUZIONI”, utilizzati dai soggetti interessati negli atti e nelle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha, ora, chiarito (cfr. Risposta 5.2 della Circolare 11/E/2007) che qualora il committente sia, ad esempio, un’impresa alberghiera o un professionista, il quale abbia appaltato i lavori edili di costruzione o ristrutturazione dell’edificio in cui svolge l’attività (albergo o studio professionale), ai fini dell’operatività del meccanismo del “reverse charge” non assume rilevanza la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, nè il settore economico in cui lo stesso opera.
L’art. 17 del D.P.R. 633/1972, spiega l’Agenzia, non richiede che il committente principale sia necessariamente un’impresa che opera nel settore della costruzione o ristrutturazione di immobili.
Affinchè il sistema dell’inversione contabile trovi applicazione, infatti, la verifica requisiti soggettivi specifici, relativi all’appartenenza al comparto edilizio, è operata solo in capo ai soggetti appaltatori e subappaltatori e non anche a coloro che risultano committenti degli interventi edili.
In sostanza, il rapporto tra committente e appaltatore non è in alcun modo interessato dalla citata norma.
Diversamente, il meccanismo del “reverse charge” è applicabile solo nei casi in cui il soggetto subappaltatore opera nel quadro di un’attività riconducibile alla predetta Sezione F.
Se, ad esempio, il subappaltatore non opera nel quadro della Sezione F, ma presta attività di falegnameria (codice 20.30.2 della Sezione D della Tabella ATECOFIN 2004), l’inversione non trova applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale messa in atto (cfr. Risposta 5.3 della Circolare 11/E/2007).
L’attività esercitata dal subappaltatore, nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione, non può ritenersi riconducibile al settore edile.
Pertanto, è esclusa dall’applicazione del “reverse charge” a prescindere dalla tipologia di contratto posto in essere tra appaltatore principale e subappaltatore.

2.  Errori di fatturazione
L’Agenzia delle Entrate, con la citata Circolare n.11/E/2007 (cfr. Risposta 5.1 della Circolare 11/E/2007), chiarisce che nell’ipotesi in cui un subappaltatore non applichi la disciplina del “reverse charge”, e, pertanto, emetta erroneamente fattura con IVA al proprio committente, può emettere una nota di accredito entro il termine di 12 mesi dall’effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/1972
Al prestatore viene in tal modo riconosciuta la possibilità, entro il termine stabilito dal dettato normativo (12 mesi), di rettificare la fattura, recuperando l’imposta versata e regolarizzando la situazione anche nei confronti del soggetto che ha ricevuto la prestazione.
Infatti, il destinatario della prestazione (appaltatore) che pagasse erroneamente l’IVA in via di rivalsa, non potrebbe portare in detrazione l’imposta che gli è stata addebitata, fermo restando il suo diritto al rimborso dell’imposta, che dovrebbe essergli corrisposto direttamente dal subappaltatore.
Quest’ultimo, a sua volta, avrebbe in ogni caso diritto alla richiesta di rimborso all’Erario dell’IVA versata.

3. Soggetti esteri
Caso 1
Appaltatore e subappaltatore entrambi soggetti esteri non stabiliti in Italia
L’Agenzia delle Entrate fornisce, inoltre, chiarimenti in ordine a particolari ipotesi in cui l’appaltatore e/o subappaltatore siano soggetti esteri non stabiliti in Italia (cfr. Risposta 5.1 della Circolare 11/E/2007).
In particolare, nel caso in cui l’appaltatore ed il subappaltatore siano entrambi soggetti esteri, non stabiliti in Italia, soltanto l’appaltatore, chiarisce l’Amministrazione finanziaria, in quanto debitore d’imposta in virtù dell’applicazione del “reverse charge”, è tenuto ad identificarsi direttamente in Italia, ovvero, in alternativa, a nominare un rappresentante fiscale (ex art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972).

Caso 2
Subappaltatore soggetto comunitario senza stabile organizzazione in Italia
Invece, nell’ipotesi in cui il subappaltatore:
• sia un soggetto comunitario senza stabile organizzazione in Italia,
• abbia effettuato esclusivamente prestazioni di servizi nell’ambito del settore edile (assoggettate al “reverse charge”) nei confronti di un appaltatore (o altro subappaltatore) stabilito in Italia,
l’Amministrazione finanziaria gli riconosce la possibilità di chiedere il rimborso ai sensi della VIII direttiva comunitaria, recepita nell’art. 38-ter del D.P.R. 633/1972.
Si segnala, infine, che sull’ambito applicativo del “reverse charge” l’Agenzia delle Entrate ha in corso di emanazione una specifica Circolare nella quale dovrebbe far chiarezza sulle fattispecie applicative, soprattutto con riferimento alle forniture di beni con posa in opera ed i noli a caldo.

[1] Comma aggiunto dall’art.35, comma 5, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006 e riscritto dall’art.1, comma 44 della legge 296/2006 Finanziaria 2007.


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