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17.10.2007 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – ELEMENTI SINTOMATICI CHE CON VALUTAZIONE COMPLESSIVA RAPPRESENTANO INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI PORTANO A PRESUPPORRE UN COLLEGAMENTO SOSTANZIALE TRA IMPRESE CONCORRENTI CHE VANNO PERCIO’ ESCLUSE DALLA GARA

APPALTI PUBBLICI -ELEMENTI SINTOMATICI CHE CON VALUTAZIONE COMPLESSIVA RAPPRESEN- TANO INDIZI GRAVI,PRECISI  E CONCORDANTI  PORTANO  A PRESUPPORRE UN COLLEGAMENTO SOSTANZIALE TRA IMPRESE CONCORRENTI CHE VANNO PERCIO’ ESCLUSE DALLA GARA
(Consiglio di Stato sez.IV 19/9/2007 n. 4835)

Ai fini dell’individuazione di situazioni di collegamento sostanziale gli elementi di fatto accertati, considerati nel loro complesso e con riferimento alla specifica situazione concreta, devono rappresentare indizi gravi, precisi e concordanti, in presenza dei quali, secondo l’id quod plerunque accidit, è ragionevole presumere che si sia potuta verificare l’alterazione della par condicio dei concorrenti, e cio’ anche nel caso in cui i singoli elementi riscontrati dalla Commissione di gara, atomisticamente considerati, possono essere ritenuti privi di valenza probatoria per i fini che qui rilevano, laddove tuttavia nella loro valenza complessiva – come devono essere necessariamente valutati – essi fanno ragionevolmente presumere che le offerte provengano da un unico centro di interessi .
Nel caso esaminato la spedizione del plico è stata effettuata nello stesso giorno, dal medesimo ufficio postale, con le medesime modalità; la cauzione provvisoria è stata costituita a mezzo di polizze fideiussorie rilasciate dalla stessa compagnia di assicurazioni, medesima dipendenza/agenzia, contrassegnate da numerazione progressiva e identità di data di emissione e di legalizzazione di firme;vi è contiguità tra le sedi delle imprese, ubicate in un immobile che gli stessi concorrenti dichiarano di utilizzare in porzioni immobiliari distinte, ove risultano ubicate le relative utenze (telefono-fax), agli stessi intestate, dichiarate in atti di gara in uso e disponibilità da ciascuno dei concorrenti.
sussistono rapporti parentali tra i due concorrenti, le cui residenze anagrafiche risultano coincidenti con le sedi d’impresa.


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