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24.07.2008 - trasporti

CODICE DELLA STRADA – NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE

CODICE DELLA STRADA – NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE
(DL 23/5/08, n. 92)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio scorso è stato pubblicato il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” che, tra le altre, modifica alcune disposizioni del codice della strada, inasprendo le sanzioni amministrative in caso di violazione degli artt. 186, 187, 189 e 222 del Codice della Strada.
Riportiamo di seguito una breve analisi delle principali novità introdotte dal decreto.

Guida sotto l’influenza dell’alcool
(Art. 186 Cds)
Le sanzioni previste per chi giuda in stato di ebbrezza possono essere così evidenziate a seconda del valore di accertamento del tasso alcolemico:

Tasso alcolemico/Sanzione
1) compreso tra 3 a 0,5 g/l e 0,8 g/l – ammenda da 500 a 2.000 euro + sospensione della patente da 6 mesi
2) compreso tra 0,8 e 1,5 g/l – ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi + sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
3) oltre 1,5 g/l – ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da tre mesi ad 1 anno + sospensione della patente da 1 a 2 anni.
3.1) Se la violazione è commessa da un autista di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t o di complessi di veicoli o se lo stesso commette in un biennio più violazioni è disposta la revoca della patente.
3.2) Confisca del veicolo con la sentenza di condanna, solo se il veicolo è di proprietà del trasgressore.
Se il veicolo non è sottoposto a sequestro e non può essere guidato da altra persona idonea, è trasportato nel luogo indicato dall’interessato o alla più vicina autorimessa e lasciato in custodia al gestore di quest’ultima.
Se il conducente rifiuta di sottoporsi ai tests di accertamento del tasso alcolemico è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad 1 anno, la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Se il soggetto ha commesso lo stesso reato nel biennio precedente è disposta la revoca della patente di guida.

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
(Art. 187 Cds)
Le sanzioni previste per chi giuda in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti sono:
– Ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, arresto da 3 mesi a 1 anno e sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno;
– Revoca della patente se la violazione è commessa da un autista di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli o se lo stesso commette in un biennio più violazioni;
– Confisca del veicolo con sentenza di condanna, se il veicolo è di proprietà del trasgressore;
– Se il veicolo non è sotto sequestro e non può essere guidato da altra persona idonea, può essere trasportato nel luogo indicato dall’interessato o alla più vicina autorimessa e lasciato in custodia al gestore di quest’ultima.

Comportamento in caso di incidente
(Art. 189 Cds)
Chi provoca un incidente e non ottempera all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se non presta l’assistenza alle persone ferite è punito con la reclusione da 1 anno a 3 anni.

Sanzioni  amministrative accessorie all’accertamento di  reati 
(Art.  222 Cds)
E’ prevista la revoca della patente per chi, in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, provoca un incidente dal quale derivi la commissione del reato di omicidio colposo.
Il provvedimento specificato in oggetto modifica inoltre, alcuni articoli del codice penale. In particolare si segnala che nel caso di incidenti causati da soggetti alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti è prevista la reclusione da 3 a 10 anni, e la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni a seconda che ne derivi una lesione grave o gravissima (art. 590 Codice Penale).


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