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24.07.2008 - urbanistica

OPERE E ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A VIA DI COMPETENZA PROVINCIALE

OPERE E ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A VIA DI COMPETENZA PROVINCIALE

In data 9 giugno u.s. è stata pubblicata sul Burl n.24, serie ordinaria, la D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7366 “individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di Via (art.3, L.R. n.20/1999) ed integrazione alla D.G.R. n. 8882/2002”.
La norma, con riferimento all’art.3 comma 3 della L.R. 20/99, assolve all’individuazione delle opere e degli interventi il cui l’iter di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA verrà esercitato a livello provinciale (in quanto già soggetti ad autorizzazione provinciale). Le opere e gli interventi risultano quindi essere:
– tutti gli impianti che effettuano le operazioni di recupero rifiuti comprese ai punti da R1 a R9 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, sia in procedura ordinaria che in procedura semplificata (ex artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06) e che sono ricompresi, per tipologia e dimensioni, nei progetti di cui all’allegato IV della parte II del D.Lgs. 152/06;
– tutti gli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento rifiuti comprese ai punti da D1. a D1.5 dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e che sono ricompresi, per tipologia e dimensioni, nei progetti di cui all’allegato IV della parte II del D.Lgs. 152/06.
Si precisa che la valutazione delle istanze presentate prima della data di approvazione della succitata Delibera verrà concluso dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, a cui originariamente era posto in capo tale compito.
La D.G.R. 8882/02, richiamata nel titolo della deliberazione, viene invece integrata di un nuovo punto, il 2.5, inerente la verifica di assoggettabilità alla VIA, secondo cui gli oneri istruttori, (aggiuntivi a quelli per il rilascio dell’autorizzazione) sono riconducibili, anche per gli impianti in procedura semplificata, ex artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06, alla somma delle fasi istruttorie per il rilascio dell’autorizzazione fatta eccezione per quelle relative al collaudo finale.


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