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14.10.2008 - trasporti

PIANO DI AZIONE 2008-2009 PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO – FERMO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI DAL 15 OTTOBRE 2008 AL 15 APRILE 2009 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.30

PIANO DI AZIONE 2008-2009 PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO – FERMO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI DAL 15/10/08 AL 15/4/09

La Regione Lombardia, facendo seguito alla D.G.R. n. 5546 del 10 ottobre 2007, ha stabilito, con Delibera di Giunta Regionale n. 8/7635 del 11 luglio 2008, pubblicata sul BURL, serie ordinaria, n. 34 del 18 agosto 2008, le modalità di attuazione delle misure di limitazione del traffico previste dal Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico.
Per la zona A1 del territorio lombardo, come meglio sotto specificato, è previsto il fermo del traffico nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009 per i seguenti veicoli:
• autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti “pre-Euro 1” a benzina);
• autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive (veicoli detti “pre-Euro 1” e “Euro 1” diesel);
• motoveicoli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti “pre-Euro 1 a due tempi”);
Sono previste delle deroghe per alcune categorie di veicoli impiegati per particolari servizi.
Tra queste, segnaliamo l’esclusione dal fermo del traffico per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all’art. 54, comma 1, lettere f) e g) del d.lgs. 285/1992, elencati all’articolo 203 del d.P.R. 495/92. Nel novero di tali veicoli ricadono, tra gli altri, le betoniere, gli autoveicoli gru, le autosgranatrici, le autoscavatrici, le autoperforatrici, le autopompe per calcestruzzo.
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
• veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
• veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
• veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. 285/92 (si veda apposito elenco, che si allega), per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all’Allegato A del decreto del Ministero dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;
• veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell`articolo 60, comma 4, del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/92;
• veicoli classificati come macchine agricole di cui all`articolo 57 del D.Lgs. 285/92;
• motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o “pre-Euro 1”;
• veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
– veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
– veicoli di pronto soccorso sanitario;
– scuola bus e mezzi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) – fatto salvo quanto gia` disciplinato per i veicoli di categoria M3 con D.G.R. 15 giugno 2007, n. 4924 e con D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 6418;
– veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
– autovetture targate CD e CC.
• veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
• veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
• veicoli degli operatori dei mercati all`ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell`attività lavorativa;
• veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
• veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
• veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
• veicoli utilizzati per il trasporto dei persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
• veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
• veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
• veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
• veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell`articolo 116 del D.Lgs. 285/92;
• veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
Tali misure si applicano alla zona A1 del territorio regionale, come individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2007, n. 5290. L’elenco dei Comuni ricadenti in tale classificazione è riportato in allegato. La Regione informa, inoltre, che il fermo del traffico potrà essere esteso a ulteriori porzioni di territorio, anche diverse dalla zona A1, a seguito della stipula di specifici accordi con le Province i cui Comuni intendano aderire alle limitazioni alla circolazione previste dalla Delibera in oggetto.
Il fermo della circolazione non si applica:
• alle autostrade;
• alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della L.R. 9/2001, art. 3, con D.G.R. 7/19709 del 2004 e s.m.i., comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
• ai tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.
L’elenco completo delle strade, di cui ai precedenti punti, sarà pubblicato sul sito www.ambiente.regione.lombardia.it.
La Delibera in oggetto stabilisce, inoltre, sempre per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009 l’obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli di trasporto merci durante le fasi di carico/scarico.
Con lo stesso provvedimento (D.G.R. n. 7635 del 11 luglio 2008), la Regione ha già anticipato i Piani di azione 2009-2010 e 2010-2011.
In sostanza, dal 15 ottobre 2009 e con le medesime modalità individuate per il periodo 2008-2009, il fermo della circolazione sarà esteso (oltre ai veicoli già individuati) anche ai veicoli Euro 2 diesel e per i veicoli “pre-Euro 1” ed Euro 1 diesel per trasporti specifici e per uso speciale di cui all’art. 54, comma 1, lettere f) e g) del D.Lgs. 285/1992, elencati all’articolo 203 del D.P.R. 495/92 (tra i quali, si ricordano, tra gli altri, le betoniere, gli autoveicoli gru, le autosgranatrici, le autoscavatrici, le autoperforatrici, le autopompe per calcestruzzo).
Per quest’ultima tipologia di veicoli il fermo sarà ulteriormente esteso, a partire dal 15 ottobre 2010 anche per veicoli classificati Euro 2 diesel.
Si ricorda, inoltre, che, per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, è demandata alla Direzione Generale Qualità dell’Ambiente la revoca del fermo della circolazione nei giorni feriali disciplinato dalla Delibera in oggetto.
I controlli del rispetto delle limitazione del traffico saranno effettuati dai soggetti che svolgono servizio di polizia locale. L’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dei commi 6 e 7 e 11 della L.R. 24/2006 e in caso di accertamento di violazioni, avverrà nell’ipotesi di:
• inosservanza dell’obbligo del controllo dei gas di scarico con frequenza annuale (adempimento previsto per tutti i veicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia ai sensi del comma 1 dell’art. 17 della L.R. 24/2006). La sanzione amministrativa pecuniaria applicata in questa ipotesi può variare da € 50,00 a € 300,00;
• mancata esibizione della documentazione attestante la regolare sottoposizione del veicolo al controllo per l’emissione dei gas di scarico (di cui all’articolo 17, comma 2). La sanzione amministrativa pecuniaria applicata in questa ipotesi può variare da € 25,00 a € 150,00;
• inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli, di cui alla Delibera in oggetto. La sanzione amministrativa pecuniaria applicata in questa ipotesi può variare da € 75,00 a € 450,00.
Sempre con finalità di contenimento dell’inquinamento atmosferico, la Regione ha previsto, in aggiunta al fermo del traffico veicolare, alcune misure di contenimento dell’inquinamento da combustioni da biomasse legnose per il riscaldamento domestico e da combustioni in generale.
Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009 è disposto il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa (quali i camini aperti, i camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantisca un rendimento energetico maggiore o uguale al 63% e un valore di emissione di monossido di carbonio inferiore o uguale a 0,5 in riferimento ad un tenore di ossigeno del 13%, riferito ai gas secchi e a 1,013 bar) qualora siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi.
Per facilitare l’identificazione dei requisiti tecnici che devono essere posseduti dall’apparecchio sono disponibili, sul sito www.ambiente.regione.lombardia.it, gli elenchi di carattere orientativo nonché la specificazione del valore di rendimento energetico dei produttori stessi.
Tali misure si applicano alla zona A1 del territorio regionale, come individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale 2 Agosto 2007, n. 8/5290 e a tutti i Comuni del residuo territorio lombardo la cui quota altimetrica, così come definita dall’ISTAT, risulti uguale o inferiore ai 300 metri s.l.m. Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini, anche in parte, superiori ai 300 metri s.l.m. i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota ai fini dell’applicazione del divieto stesso; in caso di non individuazione, tutto il territorio comunale sarà oggetto del divieto.
Ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell’inquinamento derivante da combustioni
Su tutto e il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009 è fatto:
• divieto di combustione all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
• divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:
– cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
– box, garage, depositi.

Allegati:

a) D.G.R. n. 7635 del 11/7/08;
b) Classificazione dei veicoli ex art. 47, D.Lgs. 30/4/92 n. 285;
c) Elenco dei Comuni lombardi ricadenti in zona A1 ex D.G.R. n. 5290 del 2/8/07


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