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23.04.2008 - tributi

REVERSE CHARGE – QUALIFICA DI GENERAL CONTRACTOR – CHIARIMENTI MINISTERIALI

REVERSE CHARGE – QUALIFICA DI GENERAL CONTRACTOR – CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Risoluzione Min. n.111/E del 28/3/08)

Esclusa la qualifica di “general contractor ai sensi del D.lgs. 163/06” per un’impresa che assume, nei confronti del committente, l’obbligo di far eseguire la realizzazione di un’opera edile interamente ad imprese terze – R.M. n.111/E del 28 marzo 2008
Un’impresa che assume, nei confronti di un committente, l’obbligo di far eseguire la realizzazione di un’opera edile interamente ad imprese terze, svolgendo, al contempo, una funzione meramente manageriale connessa al rilascio delle necessarie garanzie finanziarie per l’esecuzione dell’opera, non è riconducibile alla figura del contraente generale (cd.”general contractor”), ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
Tuttavia, lo specifico contratto stipulato dall’impresa affidataria è qualificabile come una committenza atipica, e, pertanto, i contratti conclusi dalla medesima con imprese terze, riunite in consorzi, si configurano come appalti e non come subappalti, e come tali sono esclusi dall’applicazione del meccanismo del “reverse charge”, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. 633/1972.
Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 111/E del 28 marzo 2008, in risposta ad un’istanza d’interpello relativa all’applicabilità dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese da due consorzi, appositamente costituiti per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una linea ferroviaria, nei confronti dell’impresa istante.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria:
– esclude la qualifica di “general contractor”, come individuata negli artt. 173 e 176 del D.Lgs. 163/2006, in capo all’impresa istante, sul presupposto che questa non provvede direttamente al prefinanziamento ed all’esecuzione delle infrastrutture, ma ne affida l’intera realizzazione a soggetti terzi;
– assimila, anche in virtù delle conclusioni cui giunge il Consiglio di Stato sul caso di specie, il rapporto giuridico che lega l’istante e l’impresa committente ad un contratto atipico di committenza, qualificando, di conseguenza, come contratti di appalto, e non di subappalto, i rapporti tra l’istante ed i due consorzi di imprese che realizzano i lavori;
– esclude l’applicazione dell’inversione contabile per le prestazioni di servizi rese da tali consorzi nei confronti dell’impresa istante, proprio in virtù della mancanza di un contratto di subappalto.
In via generale, con la citata R.M. 111/E/2008 è stato, inoltre, confermato quanto previsto dall’art.1, commi 155 e 162-163 della legge 244/2007, ed in particolare, che:
– dal 1° febbraio 2008, le prestazioni edili rese nei confronti del “general contractor” non sono più sottoposte all’applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile, per cui dovranno essere fatturate con le modalità ordinarie (art.17, comma 16, lett.a, del D.P.R. 633/1972, come modificato dall’art.1, comma 162, della legge 244/2007);
– nell’ambito del nuovo regime sanzionatorio specifico previsto in caso di mancata o erronea applicazione dell’inversione contabile, è operante una sanzione amministrativa, in misura pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro (e, in ogni caso, non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione della disposizione), nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata assolta irregolarmente dal committente ovvero dal prestatore.
In applicazione del principio del favor rei, tale nuovo regime, compresa la sanzione massima di 10.000 euro, si applica anche per le violazioni commesse negli anni precedenti al 2008, sempreché non siano intervenuti provvedimenti definitivi di irrogazione di sanzioni (Cfr. la C.M. 12/E/2008).


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