Print Friendly, PDF & Email
27.03.2009 - trasporti

AUTOTRASPORTO – TACHIGRAFO PER VEICOLI LEGGERI E CONTROLLI CONTRO MANOMISSIONI

AUTOTRASPORTO – TACHIGRAFO PER VEICOLI LEGGERI E CONTROLLI CONTRO MANOMISSIONI
(Regolamento UE n.68/2009 e Direttiva UE 4/2009)

L’Unione europea ha adottato, il 23 gennaio 2009, il Regolamento n.68/2009 e la Direttiva 4/2009.
Il Regolamento, entrato in vigore il 12 febbraio 2009 e applicabile a partire dal 24 luglio 2009, introduce l’obbligo per i veicoli cd. leggeri di classe M1 (veicoli per il trasporto passeggeri con numero massimo di posti a sedere pari ad 8 oltre al sedile del conducente) e N1 (veicoli per il trasporto di merci con portata non superiore alle 3.5 tonn.), messi in circolazione tra il 1.5.2006 e il 31.12.2013, di installare a bordo un “adattatore” che registri costantemente la velocità del veicolo e/o in base alla distanza percorsa.
Il Regolamento, inoltre, indica le informazioni che devono essere riportate sulla targhetta di montaggio dell’adattatore, quali, ad esempio: il nome, l’indirizzo o denominazione commerciale del montatore o dell’officina autorizzati, il coefficiente caratteristico del veicolo, la dimensione dei pneumatici e numero di identificazione del veicolo.
La Direttiva UE n. 4/2009, invece, modifica parzialmente la direttiva UE 22/2006 (direttiva controlli) e dovrà essere recepita entro il 31.12.2009, ha stabilito che, nell’ambito dei controlli su strada, le Autorità competenti dovranno anche verificare il corretto funzionamento del cronotachigrafo installato a bordo dei veicoli – rientranti nell’ambito di applicazione dei Regolamenti UE 3821/85 e 561/06, nonché del Regolamento 68/2009 di cui sopra.
La verifica, infatti, mira ad evidenziare eventuali tentativi di manomissione, l’installazione di strumentazione volta ad alterare o cancellare i dati registrati, ovvero la presenza di meccanismi che interferiscono con la registrazione degli stessi. Peraltro, la direttiva stabilisce che le Autorità dovranno anche verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima del controllo, attraverso un’apposita apparecchiatura di analisi


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941