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15.10.2009 - tributi

STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA TG69U – MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI E GUIDA ALLA COMPILAZIONE

STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA TG69U – MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI E GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Si segnala che l’Ance ha realizzato una guida alla compilazione del modello per lo Studio di settore TG69U, che costituisce lo Studio per l’edilizia, in vigore dal periodo d’imposta 2006, per tutte le imprese e le società, con ricavi ed incrementi di rimanenze entro 5.164.569 euro, con indicazioni integrative rispetto alle stesse istruzioni ministeriali.
La novità principale per il periodo d’imposta 2008 è la revisione congiunturale speciale degli Studi di Settore, approvata dal Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 19 maggio 2009, a seguito della crisi economica e dei mercati verificatasi nell’ultimo anno.
I correttivi “anti-crisi” adottati incidono direttamente sui ricavi stimati da ciascuno Studio di Settore (riducendone l’ammontare), e costituiscono i primi interventi per adeguare tali strumenti alle diverse realtà produttive interessate dalla crisi economica, tra cui il settore delle costruzioni.
In particolare, la nota tecnica e metodologica, contenuta nell’allegato n.2 al D.M. 19 maggio 2009, prevede 2 tipologie di misure correttive a carattere straordinario, ossia:
– correttivi relativi all’analisi di normalità economica;
– correttivi da applicare ai risultati degli Studi di Settore[2].
Con specifico riferimento al settore edile[3] (Studio TG69U – “Costruzioni”), l’adattamento della funzione di ricavo, con finalità anticrisi, viene effettuato, come chiarito anche dalla C.M. n.29/E/2009, mediante i seguenti passaggi successivi:
1. ordinaria analisi di congruità e di normalità economica dei ricavi dichiarati (rispetto al ricavo puntuale e minimo risultate dallo Studio).
In particolare, per tale Studio, l’analisi di normalità economica viene effettuata sulla base degli “indicatori di normalità economica” (cd. “I.N.E.”) transitori (ossia applicabili agli Studi in vigore a partire dal periodo d’imposta 2006 e che non sono stati revisionati nel 2007 e 2008), di cui all’art.1, comma 14, della legge 296/2006[4] ed approvati con D.M. 20 marzo 2007.
Per lo Studio TG69U, gli I.N.E. si riferiscono a:
– costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al loro valore storico,
– costi di disponibilità dei beni strumentali mobili,
– valore aggiunto per addetto (territorialità generale a livello provinciale, aree territoriali 1-2-3-5),
– redditività dei beni strumentali mobili (territorialità generale a livello provinciale, aree territoriali 1-2-3-5);
2. applicazione di correttivi congiunturali relativi all’analisi di normalità economica.
In particolare, come chiarito dalla C.M. n.29/E/2009[5], con riguardo agli I.N.E. “valore aggiunto per addetto” e “redditività dei beni strumentali mobili”, le soglie minime di tali indicatori vengono ridotte di una percentuale pari a quella di riduzione dei ricavi dichiarati;
3. applicazione di correttivi congiunturali individuali, legati alla “contrazione dei ricavi”.
In tal caso, la riduzione dei ricavi stimati dallo Studio (in base all’analisi di congruità e di normalità economica di cui al punto 1) viene determinata utilizzando correttivi congiunturali di natura sia strutturale, sia territoriale[6], che tengono conto dei tassi di variazione (fra i ricavi dichiarati ed i ricavi teorici), dal 2007 al 2006.
Per le attività rientranti nel comparto dei servizi, le variabili congiunturali di tipo territoriale sono state determinate utilizzando i risultati della “territorialità generale” (di cui al D.M. 6 marzo 2008) a livello comunale o provinciale.
Pertanto, con riferimento allo Studio TG69U sono applicabili:
– i correttivi congiunturali strutturali (per tutti i cluster);
– i correttivi congiunturali territoriali (territorialità generale a livello provinciale, aree territoriali 1-2-3-5);
4. applicazione eventuale dei correttivi “non automatici”[7], introdotti a partire dal periodo d’imposta 2007, che riducono il ricavo puntuale stimato dallo Studio nell’ipotesi in cui l’impresa effettui la costruzione del bene (con valutazione a costo delle rimanenze) ma non abbia ancora conseguito i relativi ricavi.
Sul tema, si evidenzia che, come previsto dall’allegato n.2 al D.M. 19 maggio 2009, e confermato dalla C.M. n.29/E/2009, i correttivi di cui ai punti 2 e 3 si applicano in modo automatico, con l’unica condizione che nel periodo d’imposta 2008 si sia verificata, per l’impresa, una riduzione dei ricavi dichiarati, rispetto a quelli relativi al periodo d’imposta 2007 (i dati necessari per fruire dei correttivi “anticrisi” sono richiesti nel Quadro X).
Per quanto riguarda l’operatività del software GE.RI.CO. 2009 relativamente ai citati correttivi, si segnala che:
– nella sezione “Risultati Congruità e Normalita”‘ sono visualizzabili ulteriori informazioni rispetto alla versione precedente dell’applicativo informatico.
In particolare, qualora vengano utilizzati (come nel caso dello Studio TG69U) correttivi riferiti all’analisi di normalità economica, il programma indica la dicitura integrativa “Indicatore corretto per effetto crisi 2008”;
– sotto il titolo “Applicazione dei correttivi riferiti alla crisi economica 2008” è visualizzabile il contributo apportato dall’applicazione degli altri correttivi “anticrisi” (per lo Studio TG69U si tratta di quelli congiunturali individuali), in termini di riduzione della stima dei ricavi complessivi.
Si evidenzia che, per lo Studio TG69U, solo nell’ultima versione del programma GE.RI.CO (versione 1.0.3), messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10 settembre u.s., vengono individuati automaticamente i nuovi valori dei ricavi puntuali e minimi e l’intervallo di confidenza, a seguito dell’applicazione dei correttivi congiunturali, che nelle versioni precedenti dovevano essere determinati dallo stesso contribuente al di fuori del software[8];
– nel caso in cui il contribuente ritenga che le risultanze dello Studio di Settore non corrispondano alla reale situazione dell’impresa, il sistema GE.RI.CO. consente di segnalare all’Amministrazione finanziaria la non corretta applicazione dei singoli indicatori di normalità economica, di modificare le variabili relative a tali indicatori, nonchè di richiedere agli Uffici la non applicazione degli stessi.

Compilazione del modello – indicazioni generali
Per quanto concerne la compilazione del Modello TG69U, si richiama l’attenzione sui seguenti punti, contenuti nella parte generale delle istruzioni, rimandando un esame più dettagliato delle diverse voci del suddetto modello alla Guida ANCE fornita in allegato:
1. sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel periodo di imposta precedente hanno dichiarato ricavi ed incrementi di rimanenze superiori a Euro 5.164.569[9];
2. i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono comunicare i dati richiesti nel modello di comunicazione, con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta;
3. il riferimento alle “spese sostenute”, contenuto nelle istruzioni ministeriali, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi che, per quanto riguarda, l’attività d’impresa, è quello di competenza;
4. i dati contabili (strutturali) devono essere comunicati senza tener conto delle variazioni fiscali. Viceversa i dati contabili da indicare nel quadro F e X devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie;
5. inserendo i dati contabili ed extracontabili in GE.RI.CO. 2009, anch’esso disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), vengono fornite indicazioni in ordine alla congruità dei ricavi dichiarati, alla coerenza dei principali indicatori economici (per l’edilizia, gli indici di coerenza sono valore aggiunto per addetto e la redditività) che caratterizzano l’attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assunti da operatori economici operanti nello stesso settore e con caratteristiche similari;
6. nell’apposito campo “NOTE AGGIUNTIVE – Informazioni aggiuntive” dell’applicazione GE.RI.CO. 2009 devono essere indicate le cause che hanno determinato l’attestazione della non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi.

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[1] Approvati con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 21 maggio 2009 e disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)
[2] Sotto tale profilo, sono state individuate 4 categorie di interventi (1 – correttivi relativi al costo delle materie prime; 2 – correttivi relativi al costo del carburante; 3 – correttivi congiunturali di settore; 4 – correttivi congiunturali individuali).
[3] Si ricorda che lo Studio TG69U è attualmente in corso di revisione ordinaria triennale.
[4] Tali I.N.E. troveranno, infatti, applicazione fino alla citata revisione dello Studio TG69U. Infatti, nella struttura del nuovo Studio (UG69U), saranno già presenti anche gli I.N.E. aggiornati, che, pertanto, formeranno parte integrante degli Studi medesimi.
[5] Cfr. anche il paragrafo 2 dell’allegato n.2 al D.M. 19 maggio 2009.
[6] Cfr. il paragrafo 3.4 dell’allegato n.2 al D.M. 19 maggio 2009. In particolare, sotto il profilo procedurale, si evidenzia che, ai fini della riduzione dei ricavi stimati, le variabili “strutturali” vengono applicate prima di quelle “territoriali”.
[7] Ossia applicabili in sede di contraddittorio e su richiesta del contribuente, unicamente nell’ipotesi in cui gli Uffici fiscali ne accertino i presupposti di applicabilità. Cfr. anche il paragrafo 4 della stessa C.M. n.29/E/2009.
[8] Le prime versioni del programma GE.RI.CO. 2009 mostravano unicamente il valore di riduzione dei ricavi (rispetto ai ricavi puntuali originari), e non i nuovi valori dei ricavi puntuali e minimi.
[9] Si ricorda che, per il periodo d’imposta 2008, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere compilato anche dai contribuenti che dichiarano un volume di ricavi (art.85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR – D.P.R. 917/1998) aumentato dell’incremento delle rimanenze (artt. 92-93 del TUIR – D.P.R. 917/1998), di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000, per i quali, pur non applicandosi la disciplina dell’accertamento basato sugli Studi di settore di cui all’art.10, della legge 146/1998, è necessario raccogliere le relative informazioni.


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