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26.01.2009 - trasporti

TRASPORTI – TEMPI DI GUIDA – MODELLI PER I CONTROLLI SU STRADA E NEI LOCALI DELLE IMPRESE

TRASPORTI – TEMPI DI GUIDA – MODELLI PER I CONTROLLI SU STRADA E NEI LOCALI DELLE IMPRESE

Si comunica che sono stati emanati i Decreti ministeriali, in attuazione degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 144/08 (di recepimento della Direttiva UE n. 22/06), che adottano i modelli di “lista di controllo” che le Autorità competenti utilizzeranno al fine di accertare – su strada e nei locali delle imprese – il rispetto della normativa vigente relativa agli orari di lavoro dei conducenti di veicoli per l’autotrasporto di massa massima ammissibile, compresi rimorchi e semirimorchi, superiore a 3,5 tonn., rientranti nell’ambito di applicazione del Reg. 3821/85/CEE e del Reg. 561/2006/CE.
Le attività di controllo su strada e presso i locali delle imprese, saranno coordinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno e con quello del Lavoro, e dovranno riguardare almeno il 2% (3% nel 2010, fino al 4% nel 2012) dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti.
I controlli su strada, che devono coprire il 30% dei giorni di lavoro soggetti a verifica, si estendono su gran parte della rete stradale e sono effettuati in luoghi ed orari diversi, verificando il rispetto della disciplina – prevista dai richiamati Regolamenti comunitari – relativa ai periodi di guida e di riposo giornalieri e settimanali, le interruzioni, i fogli di registrazione, la velocità sostenuta dal veicolo, nonché il corretto funzionamento dei cronotachigrafi (analogici o digitali) installati a bordo.
All’atto del controllo, le Autorità competenti rilasceranno i verbali, i protocolli dei risultati dei controlli e altri dati che dovranno essere conservati dalle imprese presso i propri locali per un anno dalla data della verifica.
Per quanto concerne i controlli da effettuarsi nei locali delle imprese, relativi al 50% dei giorni di lavoro soggetti a verifica, questi riguardano i periodi di riposo settimanali e i periodi di guida effettuati negli intervalli tra di essi, nonché il limite di guida bisettimanale, i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell’unità di bordo e della carta del conducente. Contestualmente saranno, inoltre, registrate informazioni riguardanti la tipologia di attività di trasporto che l’impresa effettua, la dimensione del parco mezzi e il tipo di tachigrafo montato a bordo di essi.
Inoltre, il Decreto Legislativo prevede la possibilità per le autorità di accertare un’eventuale corresponsabilità di altri soggetti della filiera del trasporto che abbiano concorso alla commissione di infrazioni, oltre che la conformità dei contratti di trasporto alle disposizioni dei Reg. 3821/85 e 561/06.
Si ricorda, altresì, che è essenziale che i conducenti dei mezzi portino sempre a bordo il modulo attestante eventuali assenze per ferie, malattie o la guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del Reg. 561/2006 (art. 9 del D.Lgs. 144/08), che dovrà essere conservato dall’impresa per un anno dalla data di scadenza del periodo a cui si riferisce, pena l’applicazione di sanzioni amministrative. Tale modulo deve coprire il periodo che va dal giorno dell’accertamento ai 28 gg. precedenti; l’errata compilazione dello stesso determinerà l’applicazione di sanzioni.


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