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26.09.2011 - tributi

STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA UG69U – CORRETTIVI ‘ANTICRISI’ E NOVITA’ DEL MODELLO 2011

STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA UG69U – CORRETTIVI “ANTICRISI” E NOVITÀ DEL MODELLO 2011
 
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 giugno 2011[1], sono stati approvati, anche per il periodo d’imposta 2010, i correttivi anticongiunturali da applicare ai risultati stimati dagli Studi di Settore, ivi compreso quello per l’edilizia UG69U, al fine di tener conto della contrazione delle attività e dei mercati dovuta alla crisi economica in atto.
Inoltre, con il Provvedimento 10 giugno 2011[2], sono stati approvati i nuovi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore (che costituiscono parte integrante dell’UNICO 2011, da presentare entro il prossimo 30 settembre 2011), tra i quali è compreso anche l’UG69U, che, come noto, rappresenta lo Studio di Settore per l’edilizia[3], elaborato, dallo scorso anno (con efficacia dal periodo d’imposta 2009), su base regionale.
Tra le novità del modello UG69U 2011 (riguardante il periodo d’imposta 2010), coordinato con le relative istruzioni, oltre ai nuovi dati da indicare nel Quadro X “Altre informazioni rilevanti ai fini degli Studi di Settore”, la cui compilazione è finalizzata all’applicazione dei correttivi “anticrisi”, si evidenziano le nuove informazioni richieste nel Quadro Z “Dati complementari”, funzionali ad un aggiornamento più accurato dello Studio.
Con la Circolare n.30/E del 28 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito chiarimenti in ordine all’applicazione degli Studi di Settore per il periodo d’imposta 2010.

1. I correttivi congiunturali per lo Studio UG69U
Relativamente al periodo d’imposta 2010, con il D.M. 7 giugno 2011, sono stati approvati complessivamente 4 correttivi congiunturali (cd. “correttivi anticrisi”)[4]:
a) correttivi relativi all’analisi di normalità economica, che operano sull’indicatore (I.N.E.) “Durata delle scorte”, per gli Studi di Settore per i quali è presente tale variabile;
b) correttivi specifici per la crisi, applicabili solo ad alcuni Studi di Settore, espressamente individuati;
c) correttivi congiunturali di settore, applicabili anche allo Studio UG69U;
d) correttivi congiunturali individuali, applicabili a tutti gli Studi di Settore, ivi compreso quello per l’edilizia.
Tra questi, con specifico riguardo allo Studio UG69U, troveranno applicazione i:
– correttivi congiunturali di settore;
– correttivi congiunturali individuali.
Come specificato nell’All.1 al D.M. 7 giugno 2011 e nella C.M. n.30/E/2011, tutti i “correttivi anticrisi” operano secondo un meccanismo automatico “a cascata”, che ne determina l’applicazione in sequenza per tutti i contribuenti che risultino non congrui rispetto al ricavo puntuale stimato dallo Studio, derivante dall’analisi di congruità e di normalità economica.
Inoltre, le citate misure di correzione operano indipendentemente dal posizionamento del soggetto rispetto all’analisi di normalità economica e ciascuna di esse, applicata secondo la sequenza indicata, può comportare una riduzione dei ricavi stimati dallo Studio di Settore, con riferimento sia al ricavo puntuale che al ricavo minimo ammissibile.
Pertanto, per quanto riguarda in particolare lo Studio UG69U, l’adattamento della funzione di ricavo con finalità anticrisi verrà effettuato mediante i seguenti passaggi successivi:
a. ordinaria analisi di congruità e di normalità economica[5] dei ricavi dichiarati (rispetto al ricavo puntuale e minimo risultate dallo Studio);
b. applicazione dei correttivi congiunturali di settore.
I “correttivi congiunturali di settore” operano automaticamente per tutti i soggetti che risultino non congrui rispetto ai ricavi stimati dallo Studio.
In particolare, essi tengono conto della riduzione, nel 2010, dei margini e della redditività in conseguenza della crisi economica e, per lo Studio UG69U, sono stati determinati per ogni singola regione ed in funzione dell’appartenenza ai gruppi omogenei.
Nello specifico, per ciascun cluster, viene individuato un coefficiente di riduzione da applicare al ricavo puntuale stimato dallo Studio ai fini della congruità (cfr. Sub Allegato 1.C al D.M. 7 giugno 2011)[6];
c. applicazione dei correttivi congiunturali individuali.
I “correttivi congiunturali individuali” operano per i soggetti che rimangono non congrui anche a seguito dell’applicazione dei correttivi di cui al punto b, e che presentano, per il periodo d’imposta 2010, costi variabili inferiori ai “costi variabili storici di riferimento” (pari al maggior valore fra i costi variabili per i periodi d’imposta 2008 e 2009)[7].
Tale categoria di variabili adegua la flessibilità dello Studio UG69U relativamente ai soggetti che hanno presentato, nel 2010, una situazione di crisi non interamente colta dai “correttivi congiunturali di settore”, di cui al punto b.
In tal caso, per lo Studio UG69U, la riduzione dei ricavi stimati (in base all’analisi di congruità e di normalità economica) viene determinata utilizzando correttivi congiunturali di natura strutturale, individuati per singolo cluster (cfr. Sub Allegato 1.F al D.M. 7 giugno 2011)[8].
Da un punto di vista pratico, i risultati derivanti dall’applicazione dei correttivi congiunturali di settore ed individuali verranno sottratti ai risultati derivanti dall’analisi di congruità e da quella di normalità economica, individuando, così, il ricavo puntuale ed il ricavo minimo relativi al periodo d’imposta 2010.
Si evidenzia in ogni caso che, analogamente a quanto realizzato l’anno scorso, anche per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010, sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) lo specifico software “Segnalazioni”, con il quale i contribuenti potranno segnalare, entro il 31 dicembre 2011, eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli Studi di Settore, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi.
Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare 30/E/2011, tale procedura informatica si aggiunge a quella prevista utilizzando il campo delle “Note aggiuntive” di GERICO[9].
Si ricorda, inoltre, che, già dallo scorso anno (con efficacia dal periodo d’imposta 2009), lo Studio UG69U prevede l’applicazione automatica (direttamente nella funzione di stima dei ricavi) del “fattore correttivo” legato alla presenza di rimanenze valutate a costo (ai sensi dell’art.92 del TUIR – D.P.R. 917/1986).
In particolare, in presenza di un incremento di tali rimanenze, il correttivo interviene come fattore di abbattimento delle variabili utilizzate nella stima dei ricavi [10].

2. Le novità del Modello UG69U 2011
Il Provvedimento 10 giugno 2011 ha approvato i nuovi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare (entro la scadenza del 30 settembre 2011) con il modello unico 2011.
Per quanto riguarda le principali novità nella struttura del modello UG69U, si segnala, in sintesi, che sono stati modificati, insieme alle relative istruzioni (cfr. C.M. n.30/E/2011):
– il quadro F (Elementi contabili relativi all’attività d’impresa)[11].
Al fine di monitorare i casi di perdita e distruzione dei beni sottratti dal complesso aziendale, sono stati inseriti nella sezione “Ulteriori elementi contabili” del Quadro F tre nuovi righi.
In particolare, in relazione alle “Materie prime, sussidiarie, semilavorati. merci e prodotti finiti”, sono stati previsti i seguenti righi:
• F36 relativo ai “Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)”;
• F37 afferente i “Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti”.
In relazione alle “Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR” è stato previsto il nuovo rigo:
• F38 “Beni distrutti o sottratti”.
In tali righi dovrà essere riportato, per ciascuna tipologia dei beni suindicati, il costo storico degli stessi nel caso in cui siano stati distrutti o sottratti nel periodo di imposta 2010.
Le integrazioni in argomento potranno servire per analizzare, nelle future evoluzioni degli studi di settore, i possibili effetti distorsivi nella stima dei ricavi connessi alla non corretta determinazione del valore del costo del venduto in presenza di beni distrutti o perduti.
Inoltre, le nuove informazioni potranno essere di ausilio agli Uffici sia in sede di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sia di contraddittorio per valutare, caso per caso, la rilevanza delle richieste dei contribuenti di giustificare eventuali scostamenti tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli stimati dallo Studio sulla base del minore importo “effettivo” del costo del venduto.
In relazione ai “Beni strumentali mobili” è stato previsto il nuovo rigo:
• F39 “Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro”.
– il quadro X (Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore), dove devono essere riportati i dati necessari ai fini dell’applicazione dei correttivi congiunturali.
Per quanto riguarda l’applicazione dei “correttivi congiunturali individuali”, vengono, infatti, richiesti i dati necessari per rilevare l’effettiva contrazione dei costi variabili sostenuti nel 2010, rispetto a quelli rilevati nei periodi d’imposta precedenti (2008 e 2009), ivi comprese le variazioni delle rimanenze valutate “a costo” [12].
A tal fine, occorre indicare nei righi:
• X03, le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale, relative ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009), valutate “a costo”, ai sensi dell’art.92, del TUIR – D.P.R. 917/1986,
• X04, le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, relative ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009), valutate “a costo”, ai sensi del previgente art.93, co.5, del TUIR – D.P.R. 917/1986[13],
• X05, le rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale, relative ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009), valutate “a costo”, ai sensi dell’art.92, del TUIR – D.P.R. 917/1986,
• X06, le rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, relative ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009), valutate “a costo”, ai sensi del previgente art.93, co.5, del TUIR – D.P.R. 917/1986[14],
• X07, i costi per l’acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci, relativi ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009),
• X08, il costo per la produzione di servizi, relativo ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009),
• X09, le spese per acquisti di servizi relative ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009),
• X10, gli altri costi per servizi relativi ai due precedenti periodi d’imposta (2008 e 2009);
– il quadro Z (Dati complementari), per la richiesta di ulteriori informazioni utili alla futura evoluzione dello Studio UG69U.
A tal fine, sono stati inseriti i nuovi righi:
• Z03, per la tipologia di specializzazione relativa all’installazione di impianti fotovoltaici, la percentuale di attività realizzata, in rapporto al valore complessivo dell’intera produzione che, nel corso del periodo d’imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze,
• Z04, il numero delle giornate retribuite e non “effettivamente lavorate” per effetto di provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa di “Cassa integrazione guadagni ordinaria”, determinati da eventi meteorologici,
• Z05, i costi sostenuti per l’allestimento dei cantieri che sono stati aperti nel corso del periodo d’imposta, escludendo quelli relativi alle attività acquisite in subappalto,
• Z06, distintamente per le fasce di valore dell’intervento[15], il numero di cantieri che sono stati aperti nel corso del periodo d’imposta, escludendo quelli relativi alle attività acquisite in subappalto,
• Z07, le spese per partecipazione a Consorzi ed Associazioni temporanee d’impresa per acquisizione lavori (devono essere indicate solo le spese amministrative[16] e non quelle afferenti la produzione),
• Z08, l’ammontare dei ricavi derivanti dalla partecipazione a Consorzi ed Associazioni temporanee d’impresa per l’acquisizione di lavori (a fronte di SAL definitivamente accettati),
• Z09, l’ammontare dei ricavi conseguiti a seguito di noleggio di macchine e attrezzature.

3. L’adeguamento ai ricavi stimati dallo Studio
Come già chiarito nella precedente C.M. n.34/E/2010, l’Agenzia delle Entrate precisa nuovamente che l’introduzione dei correttivi anticrisi non costituisce una “evoluzione” degli Studi di Settore, ma una “integrazione” degli stessi (C.M. n.30/E/2011).
Tale chiarimento ha riflessi sotto il profilo dell’adeguamento del contribuente ai risultati degli Studi di Settore (nel senso che l’adeguamento ai ricavi stimati dagli Studi, integrati dai correttivi congiunturali, comporta il versamento della maggiorazione del 3% della differenza fra i ricavi stimati e quelli indicati nelle scritture contabili – art.2, comma 2-bis, D.P.R. 195/1999).
Tale maggiorazione è dovuta solo nell’ipotesi in cui la differenza tra i ricavi stimati e quelli dichiarati è superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi annotati.

4. Utilizzo retroattivo degli Studi di Settore
La citata C.M. 30/E/2011, in conformità alle precedenti C.M. 28/E/2011 e 34/E/2010, esclude che gli Studi di Settore revisionati mediante i citati correttivi congiunturali possano essere utilizzati, ove più favorevoli, anche con riferimento a periodi d’imposta precedenti.
Infatti, chiarisce la C.M. n.30/E/2011, «le risultanze degli Studi che tengano conto dei correttivi di cui al Decreto 7 giugno 2001 trovano applicazione, ai fini dell’accertamento, per il solo periodo d’imposta 2010».
Si ricorda, infine, che, in materia di Studi di Settore, l’art.23, co.28, del D.L. 98/2011(cd. “Manovra correttiva”, convertito con modifiche nella legge 111/2011) ha previsto:
– a decorrere dall’anno 2012, la proroga del termine di pubblicazione degli Studi in G.U., che viene fissata, dall’attuale 30 settembre, al 31 dicembre di ciascun periodo d’imposta d’applicazione. Eventuali integrazioni per particolari andamenti economici o dei mercati devono essere pubblicate in G.U. entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello d’applicazione;
– in caso di omessa presentazione del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore, laddove sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione dello stesso anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’erogazione di:
• una sanzione pari a 2.065,83 euro (sanzione massima prevista dall’art.8, co.1, del D.Lgs. 471/1997, relativo a violazioni del contenuto e della documentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA),
• una sanzione tra il 150% e il 300% della maggior imposta dovuta, qualora siano accertate anche violazioni in materia di imposte dirette e il maggior reddito d’impresa accertato (a seguito della corretta applicazione degli Studi di Settore) sia superiore al 10% di quello dichiarato,
• una sanzione tra il 150% e il 300% della maggior imposta dovuta, qualora siano accertate anche violazioni in materia di IVA e la maggior imposta accertata (a seguito della corretta applicazione degli Studi di Settore) sia superiore al 10% di quella dichiarata,
• una sanzione tra il 150% e il 300% della maggior imposta dovuta, qualora siano accertate anche violazioni in materia di IRAP e il maggior imponibile accertato (a seguito della corretta applicazione degli Studi di Settore) sia superiore al 10% di quello dichiarato;
– la possibilità di applicazione dei metodi di “accertamento induttivo” (previsto dall’art.39, del D.P.R. 600/1973), nell’ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore, nonchè di indicazioni di cause di esclusione o inapplicabilità degli Studi non sussistenti, a condizione che il maggior reddito d’impresa accertato (a seguito della corretta applicazione degli Studi di Settore) sia superiore al 10% di quello dichiarato;
– l’eliminazione dell’obbligo di motivare, nell’atto d’accertamento, le ragioni ch e inducono gli uffici verificatori a disattendere le risultanze degli Studi di Settore.
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[1] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.133 del 10 giugno 2011.
[2] Come modificato dal successivo Provvedimento 4 luglio 2011.
[3] Si ricorda che lo Studio UG69U interessa le imprese operanti nel settore delle costruzioni, con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art.2 D.M. 12 marzo 2010).
[4] Come noto, in attuazione dell’art.8 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009, i correttivi congiunturali speciali relativi al periodo d’imposta 2010 sono stati approvati dalla Commissione degli Esperti (cui l’ANCE fa parte) lo scorso 31 marzo 2011.
[5] Si ricorda che l’analisi di normalità economica viene effettuata sulla base degli “indicatori di normalità economica” (cd. “I.N.E. a regime”), ai sensi dell’art.10-bis, co. 2, della legge 146/1998, introdotto dall’art.1, comma 13, della legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007).
Per lo Studio UG69U, gli “I.N.E. a regime”, che sono presenti nella struttura regionalizzata dello Studio (ossia nelle funzioni di ricavo) e ne formano parte integrante, sono così individuati (cfr. All. 11 al D.M. 12 marzo 2010, che ha approvato lo Studio di Settore UG69U e News ANCE n.1105 del 5 luglio 2010):
– incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione;
– incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi;
– incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi.
[6] Inoltre, sempre per ogni cluster viene indicato, oltre al valore del correttivo, la percentuale di contrazione dei costi variabili rispetto all’anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello specifico Studio di Settore (per l’UG69U, periodo d’imposta 2009).
[7] A tal fine, nel Quadro X del Modello UG69U, sono stati inseriti i righi da X03 a X10 la cui compilazione è finalizzata all’adeguamento delle risultanze dello Studio di Settore alla situazione di crisi economica.
[8] Per lo Studio UG69U non operano i correttivi individuali di natura territoriale, in quanto già il medesimo Studio di Settore, nonchè i correttivi “anticrisi” ad esso applicabili, tengono conto delle varie diversificazioni a livello locale.
[9] Con il software “Segnalazioni” i contribuenti, oltre che comunicare eventuali giustificazioni nel caso:
– non risultano congrui, anche a fronte di una “non normalità economica”;
– non risultano coerenti;
– non risultano normali, anche se congrui;
possono evidenziare le ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o di inapplicabilità agli studi di settore.
[10] Cfr. All.11 al D.M. 12 marzo 2010, che ha approvato lo Studio UG69U. Per completezza, si ricorda che nel precedente Studio TG69U (in vigore sino al periodo d’imposta 2008), tale fattore correttivo operava, invece, in modo non automatico, ossia su richiesta del contribuente, avanzata nella fase di contraddittorio con gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
[11] L’integrazione del Quadro F riguarda tutti gli Studi di Settore.
[12] Come già evidenziato, infatti, i “correttivi congiunturali individuali” trovano applicazione per quei contribuenti che, per il 2010, presentano costi variabili inferiori ai “costi variabili storici di riferimento” (pari al maggior valore fra i costi variabili per i periodi d’imposta 2008 e 2009).
[13] In merito, si ricorda che l’art.1, co. 70, della legge 296/2006 ha abrogato il citato comma 5 dell’art.93 del TUIR – D.P.R. 917/1986, che attribuiva la possibilità di valutare “a costo” le rimanenze di opere di durata ultrannuale, in deroga al principio generale di valutazione in base ai corrispettivi pattuiti. Tale facoltà è stata abrogata relativamente alle opere avviate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 (periodo d’imposta 2007, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
[14] Ibidem.
[15] Si precisa che per “valore dell’intervento” si intende:
– il valore della commessa, qualora si operi in appalto;
– il costo di costruzione al netto del valore dell’area e degli oneri di urbanizzazione, qualora si operi in propria promozione.
[16] Sono da considerare “spese amministrative” le spese inerenti la costituzione dell’entità associativa e la partecipazione della stessa alle gare d’appalto per l’acquisizione di lavori (spese notarili, spese per garanzie fideiussorie, etc.).


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