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01.02.2012 - lavori pubblici

“DECRETO MONTI”: COSTO MANODOPERA E DISPOSIZIONI VARIE

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, Supplemento >Ordinario n. 276, la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, conosciuta come “Decreto Monti”. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 6 dicembre.
Il Decreto in commento contiene disposizioni necessarie al fine di consolidare il debito pubblico, affrontare la crisi finanziaria nazionale e rispondere alle richieste provenienti dall’Europa.
Si esaminano in questa sede gli aspetti che interessano il settore dei lavori pubblici

Obbligo di unica centrale di committenza

L’art. 23 comma 4 e comma 5, obbligano dal 31 marzo 2012, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ad affidare ad un’unica centrale di committenza l’espletamento delle gare per lavori, servizi e forniture.

Inderogabilità dei minimi salariali

L’art. 44 ribadisce che, al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare di appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e l’incidenza del costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rimangono disciplinate dalle norme di seguito elencate.
Nello stesso articolo è stata prevista l’abrogazione del comma 3bis dell’art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006, che indicava i criteri per la definizione del costo del personale nella individuazione dell’offerta migliore.

 Pertanto, restano in vigore:

relativamante al D.Lgs. n. 163/2006

-l’art. 86 co. 3bis e 3 ter nei quali si fa riferimento al costo del lavoro di cui alle tabelle ministeriali, da tenersi in considerazione nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte e al costo della sicurezza che non può essere soggetto a ribasso d’asta;
-l’art. 87 commi 3 e 4 che, nel dettare i criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, dispone il divieto di applicare giustificazioni ai trattamenti minimi salariali inderogabili e agli oneri per la sicurezza;
-l’art. 89 che fa di nuovo riferimento per la valutazione della congruità del valore degli appalti al costo del lavoro così come determinato dall’art. 87.

relativamente alla L. n. 300/1970

-l’art. 36 della L. n. 300/1970 “obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche”.

relativamente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

-l’art. 26 co. 5 e 6 nei quali si ribadisce rispettivamente che i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso e che il costo del lavoro, nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte anomale, è quello determinato nelle tabelle ministeriali;
-l’art. 27 che definisce il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Osservazioni

Per ciò che concerne gli appalti pubblici, si sottolinea che l’Ance è tuttora coinvolta, unitamente alle altre parti sociali, nella predisposizione delle tabelle ministeriali di cui agli articoli del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).
Si tratterà poi di recepire l’Avviso Comune delle parti sociali in tema di congruità del costo della manodopera, secondo le tabelle elaborate dalle parti stesse.
In tal senso, sta proseguendo il periodo di sperimentazione della congruità dell’incidenza del costo della manodopera sul valore dell’opera da parte delle Casse Edili deputate al rilascio del Durc.
Al termine della sperimentazione, il sistema dovrà andare a regime per tutti gli appalti pubblici e privati, e la congruità dell’incidenza del costo della manodopera diverrà elemento imprescindibile per la regolarità contributiva delle imprese al momento del rilascio del Durc a fine lavori.

Ulteriori disposizioni

Nel capo IV del titolo IV del Provvedimento, relativo allo sviluppo infrastrutturale, sono presenti alcune disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici. Fra le più significative, si segnalano:

– l’introduzione dell’art. 169-bis, in materia di infrastrutture strategiche, che disciplina la procedura unica per l’approvazione del progetto preliminare;
– l’introduzione di alcune misure dirette a favorire il coinvolgimento dei capitali privati nelle operazioni di concessioni e project financing, quali:  la cessione di beni immobili a titolo di prezzo per raggiungere l’equilibrio economico finanziario della concessione; la gestione in via anticipata di opere direttamente connesse a quelle oggetto di concessione; l’allungamento della durata a 50 anni per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo  di euro; la possibilità per le società di assicurazioni di investire in azioni o obbligazioni emesse da società esercenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture;
– l’abrogazione dell’art. 81, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, relativo al costo del personale;
– la specificazione, in merito alle modifiche apportate dal D.L. n. 70/2011 all’art. 132 ed all’art. 169 del Codice dei contratti, in tema di limitazioni delle somme utilizzabili per varianti, secondo cui le modifiche stesse si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. Sviluppo; viene, inoltre, previsto che ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 132, comma 3, e dell’articolo 169 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data;
– all’art. 140 del Codice dei contratti, l’aggiunta della liquidazione coatta e del concordato preventivo, nonchè del recesso per informazione antimafia interdittiva, alle fattispecie o ai casi in presenza dei quali le stazioni appaltanti possono interpellare il secondo classificato in graduatoria;
– l’introduzione, nell’art. 2 del già citato Codice, della previsione già contenuta nella legge n. 180/2011 come norma di principio, secondo cui le stazioni appaltanti debbano, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali, e l’ulteriore previsione secondo cui la realizzazione di grandi infrastrutture debba garantire il coinvolgimento delle piccole e medie imprese;
– l’introduzione, nell’art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006, della previsione secondo cui per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all`art. 55 comma 6, è obbligatoria una consultazione preliminare, in cui sia garantito il contraddittorio tra le parti.


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