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25.06.2012 - trasporti

AUTOTRASPORTO – ADOZIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

AUTOTRASPORTO – ADOZIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Con DM 24 ottobre 2011 (pubblicato sulla GU n. 78 del 2/4/2012) il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha istituito un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese che effettuano trasporto su strada sia in conto proprio che in conto terzi quantificato in base al numero e alla gravità delle infrazioni commesse con veicoli in disponibilità delle imprese stesse alle disposizioni di cui ai regolamenti comunitari n. 561/2006 e n. 3821/85.

Comunicazione dei dati relativi alle infrazioni commesse su strada
In pratica, secondo quanto prevede il DM, a seguito della contestazione delle infrazioni, gli organi accertatori che hanno emesso il verbale dovranno altresì procedere, alla comunicazione telematica dei relativi dati al Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture presso il quale viene istituito al tal fine un apposito elenco.
Tale comunicazione dovrà essere, tuttavia, effettuata solo quando la contestazione dell’infrazione sia stata definita o perchè è stata pagata la connessa sanzione o perchè sono stati conclusi gli eventuali ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero sono scaduti i termini per la proposizione degli stessi.

Le infrazioni rilevanti ai fini del sistema di classificazione del rischio
L’elenco delle infrazioni per le quali si attiva il meccanismo di comunicazione dati sopra descritto sono quelle elencate nell’ Allegato III del D. Lgs. 144/2008 e riguardano, in linea generale, la violazione delle norme sui tempi di guida e riposo dei conducenti e il mancato o erroneo utilizzo dello strumento di controllo di bordo (cronotachigrafo).

Attribuzione del punteggio e modalità di calcolo
Con cadenza annuale poi il Dipartimento per i trasporti del Ministero, sulla base delle informazioni relative alle infrazioni commesse e comunicate dagli organi accertatori procederà ad assegnare nonchè aggiornare, per ciascuna impresa di trasporto inclusa nell’elenco un punteggio che verrà calcolato sula base della Tabella di cui all’Allegato 1 del DM tenuto conto della gravità delle infrazioni e del parco veicolare di cui l’impresa risulti intestataria.

Indicatore di rischio delle imprese
Una volta attribuiti i punteggi viene automaticamente generato il cd. “indicatore di rischio” dell’impresa calcolato in base al numero e alla gravità delle infrazioni commesse con i veicoli in disponibilità delle singole imprese.
Le imprese di autotrasporto che superano l’indicatore di rischio stabilito sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.


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