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25.06.2012 - trasporti

AUTOTRASPORTO – ULTERIORI CHIARIMENTI SUL RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO

AUTOTRASPORTO – ULTERIORI CHIARIMENTI SUL RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO

L’Agenzia delle Dogane, con nota del 20 aprile 2012, ha fornito delucidazioni relativamente all’agevolazione sul gasolio usato come carburante a favore degli esercenti attività di autotrasporto, in particolare con riguardo all’imputazione dei litri consumati ai distinti periodi di imposta (dichiarazione annuale o trimestrale), considerando le diverse modalità di fatturazione degli acquisti.
Con riferimento alla determinazione dei litri consumati, l’Agenzia specifica che per litri consumati devono intendersi quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. Di conseguenza, per la dichiarazione dei consumi effettuati nel 2011, il momento della fornitura del gasolio è parametro per imputarne il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento di accisa; invece, per la dichiarazione trimestrale (a partire dall’anno 2012), la data dell’operazione di rifornimento costituirà il criterio per imputarne i consumi al trimestre solare di pertinenza.
Riguardo alla fatturazione differita per l’acquisto di gasolio, effettuata da parte del gestore dell’impianto, si evidenzia che la data di rifornimento del prodotto è comunque desumibile dalle indicazioni contenute nelle bolle di consegna o documenti equipollenti, emessi dal gestore medesimo, anche con sistemi automatizzati, che devono riportare, tra l’altro, i dati identificativi dell’acquirente, la quantità e qualità del prodotto rifornito e il corrispettivo pagato.
Pertanto, nel caso la fattura venga emessa in un periodo successivo al trimestre di riferimento, i quantitativi di gasolio dovranno essere imputati comunque al trimestre in cui è avvenuto il rifornimento, ovvero essere ricompresi nel totale dei litri consumati.
Le forniture saranno attestate dalle bolle di consegna o documenti analoghi rilasciati dal gestore dell’impianto, fermo restando tuttavia l’obbligo di integrazione della dichiarazione da parte dell’esercente l’attività di autotrasporto con le fatture.
Tale comunicazione deve avvenire prima della decorrenza del termine di presentazione dell’istanza di rimborso relativa al trimestre solare successivo.
Nel caso in cui gli autoveicoli si riforniscano presso depositi o distributori privati di carburante ad imposta assolta, dei quali siano titolari gli esercenti attività di autotrasporto, la nota precisa che valgono le stesse regole per la determinazione dei litri consumati e che la data di ricezione del prodotto, soprattutto nei casi di emissione di fattura differita, potrà essere attestata dal DAS (documento di accompagnamento dei beni soggetti ad accisa).
L’Agenzia, inoltre, specifica che il gasolio utilizzato da determinati veicoli (di tonnellaggio pari o superiore a 7,5) che durante il viaggio completano il ciclo produttivo di materiali, come betoniere e mezzi assimilabili, furgoni frigoriferi, va computato comunque tra i litri consumati ammessi all’agevolazione.
Infine, la nota riporta delle “istruzioni” per la compilazione di specifiche parti dell’istanza di rimborso (chilometraggio-km percorsi) e richiama le date per la presentazione delle successive domande per ottenimento dell’agevolazione.


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