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19.07.2012 - urbanistica

DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO PER INOSSERVANZA DEI TERMINI DI INIZIO LAVORI E DI FINE DEI LAVORI

DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO PER INOSSERVANZA DEI TERMINI DI INIZIO LAVORI E DI FINE DEI LAVORI
(CdS, Sezione IV, sentenza n. 2915 del 18/05/2012)

Si riporta un estratto della sentenza n. 2915 del 18/05/2012 con la quale il giudice si esprime riguardo ai termini della decadenza di una concessione edilizia.
SENTENZA
“…In aderenza all’orientamento che appare prevalente nella materia da ultimo, ritiene che debba farsi riferimento…alla lettera della legge, la quale fa dipendere la decadenza, non da un atto amministrativo, costitutivo o dichiarativo, ma dal semplice fatto dell’inutile decorso del tempo.
Diversamente opinando, infatti, si farebbe dipendere la decadenza non solo da un comportamento dei titolari della concessione ma anche della Pubblica Amministrazione, ai fini dell’accertamento con apposito atto amministrativo dell’intervenuta decadenza della concessione edilizia per l’inutile scadenza del termine di inizio lavori, con probabili disparità di trattamento tra situazioni che nella sostanza si presentano identiche sul punto che interessa.
La decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio dei lavori, pertanto, opera di diritto, con la conseguenza che il provvedimento, ove adottato, ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi “ex se” con l’inutile decorso del termine.
Segue da ciò che:
a) l’eventuale provvedimento di decadenza è sufficientemente motivato con richiamo al termine ultimo previsto per l’inizio dei lavori, senza che sia necessaria una comparazione tra l’interesse del privato e quello pubblico, essendo quest’ultimo “ope legis” prevalente sul primo;
b) non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, essendo la decadenza un effetto “ipso iure” del mancato inizio dei lavori e non residuando all’Amministrazione alcun margine per valutazioni di ordine discrezionale.
 La decadenza della concessione edilizia si determina, pertanto, anche in assenza di un’espressa dichiarazione da parte dell’Amministrazione competente…”


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