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19.07.2012 - urbanistica

LE SANZIONI PENALI IN MATERIA EDILIZIA SONO CORRELATE ALLA CONSISTENZA DELL’ INTERVENTO

LE SANZIONI PENALi IN MATERIA EDILIZIA SONO CORRELATE ALLA CONSISTENZA DELL’INTERVENTO 
(Cds, III Sezione penale, sentenza n. 19440 del 23 maggio 2012)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ricordando la differenza fra interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione (la ristrutturazione edilizia ricomprende gli interventi di demolizione e ricostruzione nei quali la volumetria e sagoma debbono rimanere identiche), sottolinea che la disciplina sanzionatoria in materia edilizia penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento.
A tal proposito si riporta di seguito un estratto della sentenza in parola.
SENTENZA
CONSIDERATO IN DIRITTO

“[…] 2.2 L’art. 10, 1° comma – lett. C), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia “che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici”.
L’art. 22, 3° comma – lett. a), dello stesso T.U., come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, comunque, che – a scelta dell’interessato – possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume.
Le “modifiche del volume” previste dall’art. 10 possono consistere, però, in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti (tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria) poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell’edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra “ristrutturazione edilizia” e “nuova costruzione”.
L’art. 3, 1° comma – lett. d), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, ha esteso, inoltre, la nozione di “ristrutturazione edilizia” ricomprendendovi pure gli interventi ricostruttivi “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
Volumetria e sagoma, dunque, debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione.
Nella vicenda in esame, al contrario, il risultato finale dell’attività demolitorio-ricostruttiva non si prospetta coincidente, nella volumetria e nella sagoma, con il manufatto precedente, sicché l’intervento eseguito è stato esattamente qualificato come “nuova costruzione”, assoggettata esclusivamente al permesso di costruire (vedi Cass., Sez. III, 18 marzo, 2004, Calzoni. Vedi pure, in tal senso, C. Stato: Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3229; Sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3006; Sez. II, 1 marzo 2006, n. 2687/04). 2.3 Non risulta esperito, inoltre, un procedimento di DIA puntualmente correlato, prima del loro inizio, all’esecuzione dei lavori in oggetto e, nei casi previsti dal 3° comma dell’art. 22 del T.U. n. 380/2001 – in cui la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire – la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integra il reato di cui al successivo art. 44 (vedi Cass.: Sez. III, 9 marzo 2006, n. 8303; Sez. III, 26 gennaio 2004, n. 2579, Tollon; Sez. V, 26 aprile 2005, Giordano).
Tale principio é stato espressamente dichiarato dal D.Lgs. 27-12-2002, n. 301, attraverso l’introduzione del comma 2-bis all’art. 44 del T.U. n. 380/2001, secondo il quale “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa”.
Va affermato, conseguentemente, che – in materia edilizia – la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento. […]”


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