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22.11.2012 - lavoro

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – LEGGE N. 92/2012 – MINISTERO DEL LAVORO – LAVORO A TEMPO DETERMINATO. PROSECUZIONE DEL RAPPORTO OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE – COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO -. DECRETO 10 OTTOBRE 2012

Il Ministero del Lavoro, con Decreto 10 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012, ha definito le modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine contrattuale, in attuazione di quanto disposto dalla recente Riforma del mercato del lavoro – Legge n. 92/2012 – (Cfr. suppl. n. 2 al Not 7/2012).

Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 9, lettera f), della Legge n. 92/2012, ha previsto, nel caso in cui il rapporto di lavoro continui oltre la scadenza del termine inizialmente fissato, l’onere per il datore di lavoro di comunicare preventivamente al Centro per l’impiego – entro la scadenza del termine stesso – sia la continuazione del rapporto sia la durata della prosecuzione, rinviando ad un decreto ministeriale la determinazione delle modalità per svolgere l’adempimento di cui trattasi.

Il decreto in parola, ha ora definito le modalità di comunicazione mediante il rinvio al Decreto ministeriale 30 ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie. Pertanto, anche per l’ipotesi della prosecuzione del termine, dovrà essere utilizzata la procedura relativa alle comunicazioni obbligatorie on-line che si effettuano in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro (Cfr.Not. n. 2/2008).

Il Decreto ministeriale 10 ottobre 2012 entra in vigore a partire dal 25 novembre 2012. Nel fare riserva di tornare sull’argomento qualora pervengano da parte del Dicastero ulteriori precisazioni o istruzioni in materia, si sottolinea che i termini massimi di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza sono di trenta giorni, se il rapporto è durato meno di sei mesi, e cinquanta giorni, se il rapporto ha avuto una durata pari o superiore a sei mesi. Superati tali termini, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.


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