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21.12.2012 - sicurezza

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI – ACCORDO STATO REGIONI 21 DICEMBRE 2011

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI – ACCORDO STATO REGIONI 21 DICEMBRE 2011

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/08, tutti i lavoratori dell’impresa devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
In particolare la formazione e l’addestramento specifico, devono avvenire in occasione di:
– costituzione del rapporto di lavoro;
– trasferimento o cambio di mansione;
– introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi.
La formazione e l’addestramento devono essere ripetuti periodicamente; l’addestramento deve essere effettuato da persone esperte e sul luogo di lavoro.
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile e deve consentire ai lavoratori di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei partecipanti.
E’ altresì opportuno che tutte le attività di informazione, formazione e addestramento vengano espressamente documentate con attestati di partecipazione, verbali, ecc.

Lavoratore
Con l’Accordo 21 dicembre 2011 la Conferenza Stato Regioni ha definito durata, contenuti minimi e modalità della formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Tutti i lavoratori devono essere formati con un corso di durata pari a complessive 16 ore, di cui 4 di formazione generale e 12 di formazione specifica, per le attività a rischio “alto”, a cui appartiene il settore edile.
Nel caso di primo ingresso nel settore la formazione effettuata nell’ambito del progetto “16 ore MICS” è considerata corrispondente a quanto previsto nell’Accordo.
Per tutti i lavoratori è altresì previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore.
In funzione della formazione pregressa (documentata) l’Accordo prevede modalità e tempistiche di aggiornamento diversificate (cfr. scheda n. 1).
Si sottolinea peraltro che il prossimo 11 gennaio scade il termine per l’aggiornamento di 6 ore dei lavoratori che sono stati formati prima dell’11/1/2007.

Preposto
I preposti devono ricevere una formazione specifica e adeguata, con aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e salute.
Tale formazione deve comprendere:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
L’Accordo 21/12/2011, pur non essendo vincolante, propone per il preposto di nuova assunzione un percorso formativo di 24 ore (16 ore come lavoratore + 8 ore aggiuntive come preposto).
Dalla data di conclusione del corso decorre l’aggiornamento quinquennale pari a 6 ore.
Anche in questo caso l’Accordo propone percorsi differenziati per i preposti già in servizio, in funzione dell’attività formativa pregressa e documentata (cfr. schede n. 2A, 2B).
Si sottolinea peraltro che il prossimo 11 gennaio scade il termine per l’aggiornamento di 6 ore dei preposti che sono stati formati prima dell’11/1/2007.
Altresì il 11/7/2013 scade il termine per la formazione particolare aggiuntiva (8 ore) per i preposti già in servizio all’11/1/2012.

Dirigente
Anche per i dirigenti è prevista, così come per i preposti, una formazione specifica e adeguata, con aggiornamenti periodici, in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e salute.
Tale formazione deve comprendere:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
L’Accordo 21/12/2011, ancorché non vincolante, propone anche per i dirigenti un modello di formazione.
Per il dirigente neo assunto è prevista una formazione di 16 ore complessive, con un aggiornamento quinquennale di 6 ore.
L’Accordo propone altresì diverse modalità di aggiornamento per i dirigenti già in servizio (cfr. scheda n. 3).

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
L’RSPP è obbligatorio in tutte le imprese in cui sono presenti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, indipendentemente dal loro numero e dalla loro qualifica.
Può svolgere le funzioni di RSPP:
– il datore di lavoro (nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti) che ha frequentato lo specifico corso di formazione dalla durata minima di 48 ore (per attività a rischio “alto”, tipiche del settore delle costruzioni) con aggiornamento quinquennale di 14 ore.
L’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 stabilisce le modalità di aggiornamento per i datori di lavoro che già svolgono le funzioni di RSPP, in funzione della specifica formazione pregressa (cfr. scheda n. 4).
– una persona diversa dal datore di lavoro, dipendente o esterno all’azienda, con capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi relativi alle attività dell’azienda stessa, almeno in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e di attestato di frequenza ad uno specifico corso di formazione (organizzato su tre moduli) per un monte ore complessivo, per il settore delle costruzioni, pari a 112 ore, con aggiornamento quinquennale di 60 ore.

Addetto alla gestione dell’emergenza
I lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza (prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio e primo soccorso) previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08 devono essere in numero sufficiente (in linea di principio si suggerisce almeno uno in ogni cantiere) e ricevere una specifica formazione in materia di:

Primo soccorso (DM 15 luglio 2003 n. 388)
Per le aziende del settore delle costruzioni è previsto un corso di formazione della durata complessiva di 16 ore, con aggiornamento triennale di 6 ore sulla parte di intervento pratico.
La formazione deve essere svolta da personale medico.

Prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
In attesa dei Decreti previsti dall’art. 46 del D.Lgs. 81/08 continua ad applicarsi il Decreto 10 marzo 1998 che, in funzione delle caratteristiche dell’attività lavorativa, prevede tre classi di rischio:
A – rischio incendio elevato (es. cantieri ove si impiegano esplosivi o cantieri in sotterraneo per costruzione/manutenzione di gallerie, pozzi o simili di lunghezza superiore a 50 metri)
B – rischio di incendio medio (es. cantieri con sostanze infiammabili o con uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto)
C – rischio di incendio basso (tutte le altre attività).
I contenuti minimi della formazione per gli addetti sono:
Classe A – 16 ore;
Classe B – 8 ore;
Classe C – 4 ore.
Per alcune attività tipiche della classe A gli addetti devono conseguire un ulteriore attestato di idoneità tecnica ai sensi della Legge 609/96.
Si segnala peraltro che il Decreto 10/3/98 non prevede attività di aggiornamento. Al riguardo si suggerisce di provvedere comunque ad aggiornamenti periodici della formazione sopra indicata.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il RLS, eletto o designato, deve partecipare ad un corso di formazione della durata pari a 32 ore. E’ previsto un aggiornamento annuale di 4 ore per imprese da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore oltre 50 lavoratori.
Per le imprese che ususfruiscono dell’attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) non è previsto tale adempimento.

Lavoratore addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi
Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati e trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una specifica formazione di carattere teorico-pratico.
I corsi di formazione per preposti e lavoratori hanno una durata di 28 ore, con aggiornamento di 4 ore, di cui 3 di contenuti tecnico pratici, ogni 4 anni.

Lavoratore che utilizza sistemi di accesso e posizionamento tramite funi
I lavoratori che utilizzano tali dispositivi devono partecipare ad uno specifico corso di formazione di durata pari a 32 ore con un aggiornamento quinquennale di 8 ore, di cui almeno 4 di contenuti tecnico pratici.
I preposti con funzioni di sorveglianza devono frequentare un modulo aggiuntivo di 8 ore con aggiornamento quinquennale di 4 ore.

Lavoratore addetto alla rimozione e smaltimento dell’amianto
In linea di principio solo le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (cat. 10A e 10B) possono esercitare queste attività; tutti gli addetti devono aver frequentato uno specifico corso di formazione professionale, ai sensi della Legge 257/92 e del Decreto 08/08/94, la cui durata è pari a:
– 50 ore per il livello gestionale (destinato a chi dirige sul posto le operazioni di rimozione e smaltimento);
– 30 ore per il livello operativo (destinato ai lavoratori addetti).

Lavoratore in ambienti confinati o sospetti di inquinamento
Il DPR 177/11 richiede che i lavoratori impegnati in ambienti sospetti di inquinamento (ad es. pozzi, fognature, gallerie, ecc.) e confinati (es. vasche, canalizzazioni, serbatoi, silos, ecc.) devono essere espressamente informati e formati sui fattori di rischio propri di tali attività.
Tale formazione, da effettuarsi anche nei confronti del Datore di lavoro, qualora impiegato in attività lavorative soggette, dovrà prevedere una verifica di apprendimento ed un aggiornamento nel tempo.
I contenuti e le modalità di tale formazione saranno individuati in sede di Conferenza Stato Regioni.
Operatore di macchine complesse nel settore delle fondazioni
L’art. 77 del Contratto Collettivo Nazionale dell’Edilizia prevede che i lavoratori che utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazione nel sottosuolo devono essere in possesso di un “patentino” rilasciato dalle Scuole Edili, a seguito di un percorso di formazione.
I corsi di formazione, distinti tra perforatori di grande diametro e di piccolo diametro, prevedono percorsi differenziati di durata complessiva pari a 40 ore (24 ore di teoria e 16 ore di pratica) per addetti con almeno tre anni di esperienza.

Lavoratore incaricato dell’uso di attrezzature di lavoro con specifiche abilitazioni
L’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione dei lavoratori e stabilisce i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per gli operatori incaricati dell’uso.
L’Accordo entra in vigore il 12 marzo 2013.
Le attività per le quali è prevista una specifica abilitazione sono:
– Piattaforme di lavoro mobili elevabili
– Gru a torre, mobili, per autocarro
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
– Trattori agricoli o forestali
– Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
– Pompa per calcestruzzo.
I corsi, specifici per ogni attrezzatura, sono di durata compresa tra 10 e 34 ore (comprensivi di parte teoria e parte pratica) con verifiche di apprendimento intermedie e prova pratica di verifica finale.
Il corso di aggiornamento, quinquennale, ha durata di 4 ore (di cui almeno 3 di parte pratica).
Si segnala infine che l’art. 97, comma 3 ter del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell’impresa affidataria devono essere in possesso di “adeguata formazione” per lo svolgimento dei compiti loro affidati in materia di verifica e coordinamento delle misure di sicurezza nel cantiere.
Al riguardo si ricorda che la Scuola Edile di Brescia ( tel. 030 2007193 – Fax 030 2091737 – email info@scuolaedilebresciana.it) è a disposizione delle imprese per organizzare tutta la formazione sopra elencata.


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