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21.05.2013 - lavori pubblici

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – OBBLIGO PER OGNI ENTE DI PUBBLICARE ON-LINE OGNI INFORMAZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI

Il 5 aprile u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, contenente nuove norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento dà attuazione ai commi 35 e 36 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione), che ha delegato il Governo all’adozione di un decreto di legislativo di riordino della disciplina concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Tale obiettivo viene realizzato mediante l’introduzione, nei siti web istituzionali, di una nuova sezione, da denominarsi “amministrazione trasparente”, nella quale le amministrazioni pubbliche saranno tenute alla pubblicazione di documenti e dati, concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa, in modalità tali da garantire l’ accessibilità totale delle informazioni.

Le nuove norme provvedono a  riordinare la vigente normativa in materia di trasparenza, specificando gli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, le prestazioni offerte ed i servizi erogati; s’introducono, inoltre, alcuni obblighi concernenti alcuni settori “speciali”, quali, in particolare, il settore della programmazione di opere pubbliche e degli affidamenti pubblici di lavori servizi e forniture.

Si ricorda inoltre che il provvedimento in esame ha introdotto alcune novità in materia di governo del territorio e strumenti di trasformazione urbanistica, già commentate nell’allegata nota Ance del 10 Aprile 2013 (Allegato).

La tempestività ed il rispetto degli oneri di pubblicazione sono devolute ad un responsabile per la trasparenza che provvede a segnalare casi di inadempimento, sanzionati a livello di responsabilità dirigenziale.

Per quanto concerne specificatamente il settore dei contratti pubblici, l’articolo 37 prevede l’obbligo, per ciascuna amministrazione, di pubblicare “on-line” le informazioni relative alle procedure per l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, in relazione, in particolare, ad avvisi e bandi di gara, avvisi di preinformazione, avvisi sui risultati delle procedure di affidamento, nonché sull’esecuzione di opere.

Tale obbligo trova applicazione nei i settori ordinari e speciali, sia sopra che sotto soglia comunitaria.

Viene altresì specificato che, nelle procedure negoziate senza bando, l’amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione “on line” della determina a contrarre.

Si segnala anche l’art. 23 che, al comma 1 lett. b), impone di pubblicare con cadenza semestrale i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

L’allegato A del decreto, peraltro, individua i modelli standard per la pubblicazione “on line” dei dati obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Nell’allegato viene quindi chiarito che i bandi di gara ed i contratti pubblici costituiscono il contenuto minimo della pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni, nella sezione “amministrazione trasparente”.

Infine, sempre in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, il decreto fa salve le disposizioni di cui al comma 32 dell’articolo 1 della citata legge anticorruzione, che impone l’obbligo di pubblicare sui siti web istituzionali alcune tipologie di informazione, in relazione a procedure di scelta dei contraenti per l’affidamento di lavori servizi e forniture.

Quanto al contenuto dell’obbligo informativo, la disposizione fa riferimento al nominativo della struttura proponente l’affidamento l’oggetto del bando di gara, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione tempi di completamento dell’opera, del servizio o fornitura, nonché  l’importo delle somme liquidate (ossia già corrisposte all’appaltatore) nel corso dei lavori.  Inoltre, tali informazioni entro il 31 gennaio di ogni anno, dovranno essere pubblicate in tabelle riassuntive, relative all’anno precedente, liberamente scaricabili.

I dati dovranno poi  essere  trasmessi dall’amministrazione all’Autorità di Vigilanza che li pubblicherà sul proprio sito istituzionale, catalogati su base regionale in base alla tipologia di stazione appaltante.

L’eventuale omissione o inadempimento nella trasmissione dei dati nelle modalità previste, è colpita da sanzione amministrativa con provvedimento dell’Autorità di vigilanza ex art 6 comma 11 del codice dei contratti pubblici. E’ poi previsto che la stessa AVCP provveda, all’invio entro il 30 aprile di ogni anno all’invio alla Corte dei conti dell’elenco delle Amministrazioni inadempienti.

Inoltre, l’articolo 38 prevede, anche obblighi di pubblicità in capo alle amministrazioni concernenti i documenti di programmazione delle opere pubbliche, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 128 del Codice Appalti, comprese le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari ed agli indicatori di realizzazione delle opere completate. Le informazioni sui costi dovranno essere pubblicate in conformità ad uno schema tipo predisposto dall’AVCP che ne pubblicherà la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Le nuove disposizioni abrogano espressamente, a far data dal 20 aprile 2013, l’articolo 18 del D.L. n. 83/2012 (il c.d. decreto “Crescita”, convertito in Legge n. 134/2012).

Tale norma disponeva che, dal 1 gennaio 2013, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 12 della Legge n. 241/1990, la concessione di erogazioni di denaro pubblico di qualunque genere, inclusi quelli derivanti dall’attribuzione di corrispettivi alle imprese, fosse soggetta alla pubblicità sulla rete internet.

In particolare, la norma ricomprendeva tra i vantaggi economici, di valore superiore a 1000 euro, la cui pubblicazione on line costituiva condizione legale di efficacia del titolo legittimante detta erogazione, anche l’attribuzione di corrispettivi.

Pertanto, dal momento che il titolo legittimante l’attribuzione del corrispettivo in un appalto pubblico è costituito, sostanzialmente, dal contratto stesso, la mancata pubblicazione “on line” di tale atto (o di altro atto idoneo a garantire la certezza dell’affidamento dei lavori) si poneva come un elemento preclusivo al pagamento, da parte delle stazioni appaltanti, dei corrispettivi di appalto maturati dalle imprese esecutrici.

Il contenuto dell’articolo 18 del decreto Crescita epurato, tuttavia dal riferimento all’attribuzione di corrispettivi ad imprese e privati, è stato trasposto, negli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, che, pertanto, alla luce di tale modifica, non dovrebbero comportare difficoltà applicative per il settore dei lavori pubblici.

L’articolo 18, sebbene abrogato dal 20 aprile 2013, potrebbe conservare un suo ambito di applicazione limitato, quantomeno, ai contratti di lavori, servizi e forniture stipulati nell’arco temporale intercorrente dal primo gennaio ed il 20 aprile 2013.

Con l’emanazione del D.Lgs. n. 33/2013, gli oneri di pubblicazione “on line” non sembrano più porsi quali condizioni di efficacia del pagamento dei lavori, dovendo procedersi, per quanto concerne le somme erogate, unicamente a forme di pubblicità “ex post”.


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