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23.07.2013 - tributi

D.L. 69/2013 C.D. “DECRETO DEL FARE” – NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno 2013, supplemento ordinario n.50/L, il Decreto Legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto “del Fare”) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

Quanto disposto dal provvedimento è in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e perciò dal 22 giugno 2013, e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 22 agosto 2013.

Questi gli aspetti di immediato interesse in tema fiscale.

Eliminazione dell’IVA dalla responsabilità solidale fiscale
L’art.50 interviene sulla disciplina della responsabilità solidale fiscale contenuta nell’art.35, co.28-28ter, del DL 223/2006 (legge 248/2006), eliminando l’IVA dall’ambito applicativo della disposizione.
Rispetto alle prime bozze del provvedimento, quindi, la modifica intervenuta è circoscritta alla sola Imposta sul Valore Aggiunto, accogliendo le istanze dell’ANCE che aveva evidenziato i problemi applicativi della responsabilità solidale fiscale soprattutto in merito alla verifica sulla regolarità dei versamenti IVA.
Rimangono, invece, in vigore tutte le disposizioni relative all’operatività della responsabilità (e della sanzione in capo al committente) per il versamento delle ritenute Irpef sul reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto[1].
L’ANCE non mancherà di intervenire in sede di conversione in legge del provvedimento, per evidenziare l’inutilità della disposizione anche con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, che si traduce nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo il committente o l’appaltatore alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale dell’appaltatore/subappaltatore.
Pertanto, con riferimento alle ritenute, vengono confermate:
■ l’operatività della responsabilità solidale nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e il regime sanzionatorio (sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 5.000 e 200.000 euro) in capo al committente, qualora siano riscontrate inadempienze in capo all’appaltatore o al subappaltatore,
■  la possibilità, per il committente e per l’appaltatore, di evitare, rispettivamente, la sanzione e la responsabilità solidale, in caso di acquisizione, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione (autodichiarazione o asseverazione) attestante il corretto assolvimento degli adempimenti, già scaduti, connessi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti,
■ la limitazione della responsabilità solidale all’ammontare del corrispettivo dovuto,
■  l’esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche (di cui all’art.3, co.33, del D.Lgs. 163/2006).

Defiscalizzazione nuove infrastrutture strategiche
L’art.19, co.3, interviene sulla “defiscalizzazione” delle opere da realizzare in project financing, senza contributi pubblici (di cui all’art.33 del DL 179/2012 -legge 221/2012).
In particolare:
– viene abbassato, da 500 milioni a 200 milioni di euro, l’importo minimo delle opere realizzabili in “project financing” con il meccanismo della defiscalizzazione,
-viene limitato il meccanismo alle “nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale”, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016.
Pertanto, sempre in via sperimentale, la realizzazione, con contratti di partenariato pubblico-privato, di infrastrutture strategiche di importo superiore ai 200 milioni di euro che non prevedono contributi pubblici a fondo perduto, permette al titolare del contratto di fruire di un credito di imposta IRES e IRAP e dell’esenzione dal pagamento del canone di concessione, nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario.
Resta fermo che:
■• il credito d’imposta, riconosciuto ai soggetti titolari dei relativi contratti di partenariato pubblico/privato (comprese le società di progetto), spetta nella misura massima pari al 50% del costo dell’investimento connesso alla realizzazione delle infrastrutture, •
■ sono ammesse al beneficio le opere di importo superiore a 200 milioni di euro, per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia accertata (dal CIPE) la non sostenibilità del piano economico/finanziario,
■• l’agevolazione consiste in un credito d’imposta a valere sull’IRES/IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera.

Il CIPE, con proprie delibere, individuerà l’elenco delle opere che possono accedere alla “defiscalizzazione”, definendone, in particolare per ciascuna di esse, l’importo dell’agevolazione in funzione del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario. Si evidenzia, inoltre, che tali agevolazioni sono riconosciute in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Viene specificato, infine, che tali misure sono alternative a quelle previste dall’art.18 della legge 183/2011, che prevede la “defiscalizzazione” (IRES, IRAP ed IVA) per le nuove infrastrutture (senza limiti di importo) da realizzare con contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed in sostituzione parziale od integrale degli stessi[2].
Seppur vada valutato positivamente l’abbassamento della soglia del valore minimo delle opere (da 500 milioni a 200 milioni di euro) che possono accedere ai benefici fiscali, si evidenzia che l’ambito applicativo della disposizione resta comunque limitato alle nuove infrastrutture strategiche.

Misure sulla riscossione dei debiti tributari
L’art.52 modifica la disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a favore delle imprese in situazione di grave disagio economico.
In particolare, sono previsti:
■ la possibilità di ampliare sino a 120 rate mensili il periodo di rateizzazione concesso da Equitalia per il pagamento dei debiti fiscali, ai soggetti in “comprovata e grave situazione di difficoltà economica”, intendendosi per tale una situazione per la quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: accertata impossibilità di assolvere al pagamento del debito secondo la rateizzazione ordinaria e possibilità di assolvere al pagamento del debito con una rateizzazione più lunga (sino a 120 rate).
In sostanza, in questi casi, il lasso temporale ammesso per la rateizzazione del debito si allunga da 6 a 10 anni. Stesso ampliamento viene concesso anche nel caso di rinnovo della dilazione, in caso di accertata persistenza della grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica, tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario,
■ l’incremento del numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell’accordo di rateizzazione, che, da 2 rate consecutive, passano a 8 rate anche non consecutive.
Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno stabilite le modalità attuative di tali modifiche e i meccanismi di monitoraggio degli effetti da queste prodotti,
■ l’aumento, da 20.000 a 120.000 euro, dell’ammontare minimo del debito per il quale si può procedere con l’espropriazione degli immobili, con esclusione in ogni caso dell’abitazione principale del contribuente (ad eccezione delle abitazioni “di lusso” come definite dal D.M. 2 agosto 1969 e, comunque di quelle classificate nelle categorie catastali A/8 “ville” e A/9 “castelli e palazzi di pregio artistico e storico”).

Note:
[1] Cfr. Responsabilità solidale fiscale: aggiornamento delle “Linee guida” ANCE -ID n.10901 del 10 aprile 2013.

[2] Cfr. Agevolazioni fiscali per la realizzazione di opere pubbliche -ID n.9531 del 11 gennaio 2013.

 


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