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23.07.2013 - urbanistica

D.L. 69/2013 C.D. ”DECRETO DEL FARE”, NOVITÀ IN MATERIA DI EDILIZIA E BENI CULTURALI

D.L. 69/2013 C.D. ”DECRETO DEL FARE”,  NOVITÀ IN MATERIA DI EDILIZIA E BENI CULTURALI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno 2013, supplemento ordinario n.50/L, il Decreto Legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto “del Fare”) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
Quanto disposto dal provvedimento, se non diversamente specificato, è in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e perciò dal 22 giugno 2013, e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 22 agosto 2013.

Questi gli aspetti di interesse in materia di edilizia e di beni culturali.

1) ART.30 – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA

Le disposizioni contenute nell’articolo 30 del Decreto in parola entreranno in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di Conversione del Decreto stesso.  Tali disposizioni introducono alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia (D.P.R. 380/2001).

• Interventi di ristrutturazione edilizia
a) (Art. 3 lett. d) Per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, non è vincolante il rispetto della sagoma dell’edificio preesistente purchè non si tratti di edifici sottoposti a vincoli storico-culturali o paesaggistici (Decreto legislativo 22-1-2004, n. 42);

b) (Art. 3 lett. d) anno parte degli interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

• Interventi di manutenzione straordinaria, rapporto tecnico-impresa
(Art. 6 co. 4) per gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall’Art. 3 co. 1 lett. b (<<..le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.>>), il tecnico abilitato può avere rapporti di dipendenza con l’impresa o con il committente.
• Prescrizioni per i centri storici ed i nuclei di antica formazione
I lavori non possono avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività) comportanti modifiche della sagoma rispetto preesistente o già assentito:
– (Art. 23-bis co. 4) all’interno delle zone omogenee A di cui al Decreto Ministeriale 2/4/1968, n. 1444 (cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi quali centri storici o nuclei di antica formazione);
– nelle zone equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;

• Certificato di agibilità parziale
(Art. 24 co. 4-bis) il certificato di agibilità può essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio siano state realizzate e collaudate, e le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione siano state completate;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale sopra descritti, il termine entro il quale l’opera deve essere completata è prorogato, entro la sua scadenza, di tre anni, per una sola volta.

Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale, l’interessato non deve presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità (inclusi accatastamento e conformità impianti).

• Proroga efficacia temporale e decadenza Permesso di Costruire, DIA e SCIA
(Art.15) Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni (passando perciò da 1 a 3 anni) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori soggetti a permesso di costruire, a DIA o a SCIA, come indicato nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente al 22 giugno 2013.

• Parcheggi pertinenziali
La normativa in tema di libera commerciabilità dei parcheggi pertinenziali realizzati su aree private si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità.

La norma sembrerebbe fare riferimento ai casi in cui il proprietario del bene a cui favore è stato originariamente costituito il vincolo, sia proprietario anche di altra unità immobiliare, ubicata nel medesimo comune e  intenda traslare il vincolo di destinazione a favore di quest’ultima unità immobiliare senza procedere all’alienazione del parcheggio.

2) ART.39 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Le indicazioni del decreto in parola in materia di beni culturali portano ad una responsabilizzazione dell’amministrazione competente in materia di compatibilità paesaggistica e ad un tentativo di accelerare i tempi di resa del parere del Soprintendente in alcune procedure.

Si riportano di seguito le principali modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. 42/2004.

• Autorizzazione paesaggistica
(Art. 146 co. 9) Il soprintendente ha 45 giorni per emettere parere obbligatorio e vincolante sull’istanza di autorizzazione paesaggistica.
Decorso inutilmente tale termine senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente non può, come avveniva fino ad ora, indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto, ma deve provvedere sulla domanda di autorizzazione.

• Autorizzazione paesaggistica predisposta a seguito di una dichiarazione di notevole interesse pubblico
(Art. 146 co. 5, secondo periodo) Il parere obbligatorio, ma non vincolante, del sopraintendente sulle istanza di autorizzazione paesaggistica, predisposte a seguito di una dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’immobile o dell’area, deve essere reso entro 45 giorni (fino ad ora 90 giorni).
Decorso inutilmente tale termine senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, il parere non si considera favorevole, ma è l’amministrazione competente (il comune) che deve provvedere sulla domanda di autorizzazione.


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