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23.07.2013 - tecnica

DALL’ACE ALL’APE: IL D.L. 63/2013

DALL’ACE ALL’APE: il D.L. 63/2013

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in vigore dal 6 giugno 2013, che ha introdotto importanti novità in materia di prestazione energetica degli edifici.

Il decreto in parola apporta modifiche ed integrazioni al testo del D.Lgs. 192/2005, già oggetto di vari aggiornamenti. L’Italia, infatti, aveva recepito la Direttiva 2002/91/CE con il D. Lgs. 192/2005, successivamente modificato con il D.Lgs. 311/2006, anche se il quadro normativo è stato quasi completamente definito solo a metà del 2009, quando sono stati emanati i due decreti attuativi riguardanti i limiti di fabbisogno di energia, i criteri di calcolo e le linee guida nazionali per la certificazione energetica.

Il DL 63/2013 annuncia la riedizione delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, introdotte con il DM 26 giugno 2009 quale strumento attuativo per i tecnici certificatori.
L’adeguamento dovrà definire le caratteristiche dell’Attestato di prestazione energetica che sostituirà l’ACE e contenere, inoltre, metodologie di calcolo semplificate finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini nel caso di piccoli edifici, con caratteristiche prestazionali energetiche di modesta qualità.

Si riepilogano di seguito gli aspetti di interesse per il settore.

Attestato di prestazione energetica
Il decreto modifica la denominazione e le caratteristiche del certificato energetico: da “attestato di certificazione energetica” si passa all’ “attestato di prestazione energetica”. L’attestato di prestazione energetica (APE) sostituirà l’attestato di certificazione energetica (ACE) quando ne verrà predisposto lo schema a cura del Ministro dello Sviluppo Economico, tuttavia l’ACE non sarà del tutto eliminato in quanto potrà continuare ad essere predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica.

L’APE avrà una validità temporale di 10 anni e comunque perderà vigore per effetto di qualsiasi intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’immobile.
Il decreto stabilisce che i requisiti minimi di prestazione energetica, fissati in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni.
Soggetti abilitati al rilascio e adempimenti
L’attestato di prestazione energetica sarà rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a “ristrutturazioni importanti” devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori e, nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore. Il decreto definisce “ristrutturazione importante di un edificio esistente” i lavori che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono.
A titolo esemplificativo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture.

Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica.

L’inosservanza di tali obblighi comporta per il costruttore o il proprietario una sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro nel caso di vendita e ristrutturazioni importanti. Nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Per gli edifici utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2, ove l’edificio non ne fosse già dotato, è fatto obbligo al proprietario, o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’attestato di prestazione energetica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra è abbassata a 250 m2.
Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari.
Edifici ad energia quasi zero
Vengono definiti gli “edifici a energia quasi zero” e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite l’attuazione di un “Piano nazionale” che comprenda l’indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2018, nonché informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Per “edificio ad energia quasi zero” si intende un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema, confine che include tutte le aree di pertinenza dell’edificio, sia all’interno che all’esterno dello stesso, dove l’energia è consumata o prodotta.
A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Obbligo di dichiarare la classe energetica negli annunci immobiliari
Viene confermato l’obbligo, previsto già dal D. Lgs. 28/2011, di riportare negli annunci di offerta di vendita o di locazione, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
La violazione di tale obbligo è punita con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Infine, il decreto specifica i contenuti della relazione tecnica di progetto e gli adempimenti amministrativi e correlati  a carico di progettista e direttore dei lavori, nonché gli strumenti finanziari.

Il Periodo transitorio
Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare 25 giugno 2013 ha chiarito che fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’APE dovrà essere redatto secondo la metodologia di calcolo di cui al Dpr 59/2009.
La Circolare chiarisce che dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4 del DL 63/2013 sarà abrogato il DPR 59/2009, come previsto dall’articolo 13 dello stesso DL 63/2013.


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