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13.02.2013 - lavoro

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2012/2013 – ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

Entro il 18 febbraio 2013 devono essere effettuate le operazioni connesse all’autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all’anno 2012 (regolazione del premio) ed all’anno 2013 (anticipo rata premio). In particolare le imprese dovranno:

– entro il 18 febbraio (essendo il giorno 16 sabato) provvedere al pagamento del premio (quale risultato della somma degli importi dovuti a titolo di regolazione e di rata del premio);

– entro il 18 marzo 2013 (essendo il giorno 16 sabato) inviare esclusivamente in via telematica le dichiarazioni delle retribuzioni

Dichiarazione Retribuzioni Anno 2012

1) Presentazione della dichiarazione anno 2012
La presentazione della dichiarazione, entro il 18 marzo 2013, avviene esclusivamente in via telematica, fermo restando il termine del 18 febbraio 2013 per il versamento del premio.
A tal proposito si rammenta che, a partire dall’anno 2012, il modulo cartaceo (mod. 1031) deve essere utilizzato esclusivamente per effettuare la denuncia delle retribuzioni in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, da presentare entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata.
Per la trasmissione in via telematica, le imprese interessate potranno accedere a tale funzione dal sito internet dell’Inail all’indirizzowww.inail.it. Utilizzando il servizio “Invio dichiarazione salari” oppure tramite il servizio ALPI online che permette la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni calcolando il premio dovuto. Per poter utilizzare tale modalità di invio, è necessario avvalersi del codice PIN aziendale e del codice ditta già in possesso delle imprese. In caso di smarrimento del codice PIN è possibile richiederne il duplicato alla locale sede dell’Istituto.

2) Modalità di redazione della dichiarazione
La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell’anno 2012 dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.
Tale modalità non presenta novità di particolare rilievo rispetto ai modelli cartaceo (mod. 1031) degli anni scorsi. Si ricorda che nel riquadro “RETRIBUZIONI COMPLESSIVE” non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di riallineamento con esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane. Vanno invece indicate, tra le altre, le retribuzioni erogate ai dipendenti con esenzioni inferiori al 100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni dei soci, associati in partecipazione di aziende non artigiane.

3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente
Per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola l’imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l’anno 2012 è fissato nell’importo annuo di euro 28.813,20. Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.

4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza
Nel caso in cui non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori più sotto indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell’anno 2012 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all’art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, agli associati in partecipazione che prestano opera manuale o di sovrintendenza al lavoro manuale subordinato altrui, per l’anno 2012 è così fissata:

 

Retribuzione convenzionale 1° gennaio – 31 dicembre 2012
giornaliera euro 51,72
mensile euro 1.292,90
annuale euro 15.514,80

 

5) Parasubordinati
Per i rapporti parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l’obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori.
Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000, frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di parasubordinazione. I valori in parola sono così determinati:

 

  1° gennaio – 31 dicembre 2012
minimale annuo euro 15.514,80
mensile euro 1.292,90
massimale annuo euro 28.813,20
mensile euro 2.401,10

 

6) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale
La determinazione dell’imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale – qualora stipulato, nell’ambito del settore edile, nel rispetto delle norme contrattuali (cfr. Not. n.1/2011) – comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l’applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

a) Calcolo della retribuzione tabellare
Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).

b) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione tabellare oraria, si procede al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti part-time per l’anno 2012, in euro 6,86 al fine di individuare quello di maggior importo.

c) Retribuzione da denunciare
Determinato l’importo orario cui si dovrà fare riferimento, lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time (e dunque per le ore lavorate nonché per le ore retribuite in forza di legge o contratto, come, ad esempio per assenze per malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie, festività….; non vanno computate invece le ore non retribuite come ad esempio, per assenza per permesso non retribuito, aspettativa, Cig…) ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

7) Riduzione contributiva dell’11,50% – Adempimenti delle imprese
L’Inail con nota dello scorso 15 gennaio 2013 ha confermato che anche per l’anno 2012 trova applicazione la riduzione dell’11,50% del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile in possesso di determinati requisiti, introdotta dall’art. 29 della Legge n. 341/1995. Dunque la riduzione in parola riguarderà soltanto il premio infortuni e silicosi relativo all’anno 2012 (regolazione 2012) e non trova applicazione sui premi relativi alla rata 2013.
Si rammenta che tale riduzione compete solo per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e ne possono fruire solo i datori di lavoro che:

– non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza;
– sono in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc;
– applicano la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;
– non abbiano riportato provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazione in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all`allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n. 2/2008).

Sul modello di dichiarazione delle retribuzioni, l’ammontare delle retribuzioni che possono beneficiare della riduzione dell’11,50% deve essere riportato nella apposita sezione (campo 17) indicando il numero “1” nella casella corrispondente (campo 18) che contraddistingue il tipo di sconto per il settore edile.
Ciò premesso l’Inail ha sottolineato che i datori di lavoro dovranno presentare un apposito modello di autocertificazione predisposto dall’Inail per l’assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge 248/2006, alla Sede Inail competente, entro il 18 febbraio 2013. Tale modello è disponibile sul sito dell’Inail seguendo il percorso: Assicurazione – Modulistica – Download modelli – Autoliquidazione. Inoltre è pubblicato anche sul sito internet del Collegio in calce alla presente nota informativa.
Inoltre, si rammenta che la Legge n. 296/2006 subordina il godimento di benefici contributivi, tra cui la riduzione dell’11,50%, al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24.10.2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, la autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.

In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

– è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL ma deve trasmettere all’Inail la sopra richiamata dichiarazione;

– non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: oltre ad inviare all’Inail il modello di dichiarazione, l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 entro il 18 febbraio 2013;

– è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: oltre ad inviare all’Inail il modello di dichiarazione, l’impresa, deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 entro il 18 febbraio 2013.

8) Riduzione per imprese artigiane
Con determinazione del Presidente dell’Inail n. 60 del 14.9.2012 è stata fissata nella misura del 6,95% la riduzione per le imprese artigiane per l’anno 2012 da applicare alla sola regolazione 2012 (in recepimento di qunato previsto dal Decreto Ministeriale del 31.10.2012). La riduzione spetta sulla sola regolazione 2012.
L’Istituto con nota dello scorso 15 gennaio 2013 ha chiarito che possono fruire dell’agevolazione le imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2010-2011 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella precedente dichiarazione delle retribuzioni 2011, inviata l’anno scorso (16 marzo 2012).
Si rammenta inoltre che per l’applicazione della riduzione per la prossima autoliquidazione 2013/2014, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio in occasione dell’invio della corrente Autoliquidazione 2012/2013.
Infatti, la domanda – per fruire della riduzione nella prossima Autoliquidazione 2013/2014 – si considera presentata se l’impresa artigiana seleziona “SI” nel campo “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2013 telematica (da presentarsi entro il 18 marzo 2013 e relativa all’Autoliquidazione 2012/2013). Così facendo nella prossima autoliquidazione l’impresa potrà applicare la riduzione per la regolazione 2013.

Autoliquidazione Premi 2012 – 2013
Entro la sopra richiamata data del 18 febbraio 2013 le imprese dovranno provvedere all’operazione di autoconguaglio dei premi relativamente al saldo per l’anno 2012 ed all’anticipo per l’anno 2013. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.
Si ricorda che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell’anticipo 2013 sono quelle effettivamente denunciate per l’anno 2012 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati, in via telematica, entro il 18 febbraio 2013 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica disponibile sul sito dell’Inail nella sezione Autoliquidazione (ad esempio riduzione delle retribuzioni 2013 per effetto di dimissioni, licenziamenti, trasferimento di ramo di azienda ecc.).

a) Pagamento rateale sia del premio di saldo 2012 che di acconto 2013. Modalità per la richiesta di rateazione
Il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze: 18 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2013. Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente che l’Inail, con nota del 15 gennaio 2013, ha comunicato i coefficienti che devono essere applicati alle rate successive alla prima:

– 2^ rata, scadenza 16 maggio 2013:        0,00741288;
– 3^ rata, scadenza 16 agosto 2013:         0,01525178;
– 4^ rata, scadenza 16 novembre 2013:    0,02309068.

A decorrere dall’autoliquidazione 2007/2008 l’Istituto ha previsto nuove modalità per avvalersi della facoltà di rateizzare il premio stabilendo che la manifestazione di volontà di avvalersi della rateazione espressa una prima volta è valida anche per gli anni successivi.
A decorrere dall’autoliquidazione 2009/2010 l’Inail ha introdotto la possibilità di revocare direttamente sul modello di dichiarazione delle retribuzioni la precedente scelta di rateizzare il pagamento, barrando la casella NO (campo 89), eliminando così l’obbligo di inviare all’Inail una ulteriore e specifica comunicazione di revoca della precedente scelta circa la modalità di pagamento. Pertanto l’impresa che:
– intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione di una precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerata dall’obbligo di barrare l’apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;
– in una precedente autoliquidazione non ha scelto il pagamento rateale ma intenda avvalersi della rateazione in occasione della autoliquidazione 2012/2013, deve barrare l’apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni. Tale scelta di pagamento rateale, per quanto detto, varrà, salvo successiva revoca negli anni futuri, anche per le successive autoliquidazioni;
– intenda modificare la modalità di pagamento rateale espressa in una precedente autoliquidazione, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà di revocare la scelta precedentemente effettuata barrando la casella NO nel modello della dichiarazione delle retribuzioni.
Per quanto riguarda le modalità operative l’Istituto ha precisato che il codice di “agevolazione” 70, che individua la facoltà di pagare in quattro rate, verrà ogni anno automaticamente “ribaltato” sull’autoliquidazione dell’anno in corso.

b) Modalità di compilazione del mod. F24
Il versamento dove essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:

– nel campo codice Sede: 13200 per la sede Inail di Brescia; 13240 per la sede Inail di Palazzolo, 13232 per la sede Inail di Breno;
– nei campi posizione assicurativa e codice controllo: il codice ditta ed il relativo codice controllo. (Tali dati possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni);
– nel campo numero di riferimento: il numero 902013;
– nel campo causale: la lettera P;
– nel campo importi a debito versati: dovrà essere indicato l’importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 2012 e rata anticipo 2013.

Modello di autocertificazione per l’assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio


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