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17.12.2013 - lavoro

INAIL – OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ

INAIL – OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ
Le modalità per l’applicazione delle Tariffe ed il pagamento dei premi assicurativi INAIL, approvate con D.M. 12 dicembre 2000, prevedono, oltre all’oscillazione per andamento infortunistico, un’ulteriore oscillazione in riduzione, in favore delle aziende in attività da più di un biennio e che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e delle specifiche normative di settore.
A tal proposito si rammenta che il Decreto Interministeriale 3 dicembre 2010, riformulando l’art. 24 delle “Modalità tariffarie”, concernente la riduzione del tasso medio di tariffa, dopo il primo biennio di attività, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha fornito ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa in materia.
Si ricorda che tale decreto ha stabilito:
– una diversa articolazione degli sconti che l’Inail può applicare nei confronti delle aziende in possesso dei prescritti requisiti;
– il differimento del termine ultimo di presentazione dell’istanza al 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
In particolare, l’art. 1 prevede che, trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività assicurata, in relazione agli interventi effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, e delle specifiche normative di settore, i datori di lavoro, che siano in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, possono beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, determinata, secondo la dimensione aziendale espressa in “lavoratori-anno” del periodo, nelle percentuali in appresso riportate.

Lavoratori-anno         Riduzione
Fino a 10                           30%
Da 11 a 50                         23%
Da 51 a 100                       18%
Da 101 a 200                    15%
Da 201 a 500                    12%
Oltre 500                             7%

 

Per ottenere il riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa, le aziende interessate devono inoltrare un’apposita istanza alla competente Sede Inail (fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti dall’Istituto), entro il 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
Il relativo provvedimento motivato viene emesso a seguito dell’attuazione, da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della vigente disciplina. Tale provvedimento viene comunicato dall’Inail al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro centoventi giorni dalla data dell’istanza.
La riduzione eventualmente riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di inoltro dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno.
Ove risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei prescritti requisiti, l’Inail procede all’annullamento della riduzione concessa ed alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, con applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative.
In merito al suddetto decreto, l’Inail ha diramato la circolare n. 17 del 25 febbraio 2011.
Tutto ciò premesso, si informa che, in riferimento al nuovo testo dell’art. 24 delle “Modalità tariffarie”, l’Istituto, con istruzioni operative del 20 ottobre 2011, ha reso noto di aver provveduto ad una complessiva rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono l’accesso all’agevolazione tariffaria in discorso, dei criteri in base ai quali può essere riconosciuto il beneficio e, di conseguenza, dei contenuti della modulistica in uso.
Secondo quanto evidenziato dall’Istituto, le principali novità riguardano:
– un maggiore automatismo nella concessione dello sconto del tasso medio di tariffa da parte delle Unità territoriali dell’Inail. In particolare, sono stati soppressi i campi a testo libero e la necessità di allegare una specifica documentazione in fase di richiesta, con la sola eccezione della Sezione “Altro”, che resta a testo libero ed è soggetta a verifica della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP). Per gli altri interventi l’Inail procederà esclusivamente ad una verifica successiva, anche “a campione”;
– la previsione secondo la quale, ai fini dell’accesso alla agevolazione tariffaria, è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno due diverse Sezioni, ad eccezione di quelli della Sezione A (“Interventi particolarmente rilevanti”), dove è sufficiente selezionare un solo intervento. Infatti, l’“intervento particolarmente rilevante” ha un punteggio pari a 100, che già di per sé consente l’accesso in automatico allo sconto.
Con nota 20 ottobre 2011 l’Inail ha precisato che gli interventi particolarmente rilevanti, di cui alla sezione A, hanno valenza pluriennale, fermo restando l’obbligo di presentazione dell’istanza ogni anno;
– l’aggiornamento della tipologia degli interventi in relazione alle innovazioni introdotte dalle norme in tema di prevenzione. In questo ambito sono stati valorizzati interventi concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato (ad esempio: lavoro a termine; part-time; somministrazione di lavoro; lavoro intermittente; lavoro ripartito; lavoro a progetto), la filiera degli appalti e subappalti, i lavoratori stranieri e gli interventi che abbiano valenza pluriennale (fermo restando l’obbligo di presentazione dell’istanza ogni anno).
L’Inail rimarca inoltre di aver dato ampio spazio, fra gli “interventi particolarmente rilevanti”, alla Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI), ai Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGLS), alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro. Sono stati pertanto modificati i relativi allegati.
Da ultimo, l’Istituto fa presente che, entro la fine dell’anno, il nuovo modulo di domanda sarà disponibile nella sezione “Punto cliente” del sito internet www.inail.it per le istanze inoltrate per via telematica.
Si informa infine che sul sito dell’Inail e in calce sul sito del Collegio, è reperibile la nuova versione del modulo di domanda OT24 MAT, la “Guida alla Compilazione” del medesimo, gli Allegati I (Questionario per la valutazione della Responsabilità Sociale delle Imprese) e II (Questionario per le aziende che adottano Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro), nonché il “Questionario di autovalutazione delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro” (comunque reperibili sul sito internet dell’Inail, all’indirizzo sopra indicato).
Si fa riserva di tornare sull’argomento per gli opportuni aggiornamenti, in vista della scadenza del 28 febbraio 2014.


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