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28.03.2013 - lavoro

INPS – GESTIONE SEPARATA – INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITÀ NEI CASI DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO PREADOTTIVO – SPETTANZA – MESSAGGIO N. 1785/2013

L’Inps con messaggio n. 1785 del 30 gennaio 2013, avente ad oggetto la sentenza della Corte Costituzione n. 257 del 19 novembre 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – come integrato dal richiamo al Decreto Interministeriale 4 aprile 2002, n. 23484 – nella parte in cui, per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata istituita dall’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi, anziché di cinque mesi.
Alla luce della suddetta sentenza, il messaggio in parola comunica che alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità, sia in caso di adozione nazionale che internazionale, per un periodo di cinque mesi, fermi restando i limiti di età del minore, di cui all’art. 2, comma 2, del menzionato decreto interministeriale.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Interministeriale n. 23484/2002, in caso di adozione o affidamento, l’indennità di maternità spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età.
In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità spetta per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest’ultimo, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età.
Tenuto conto dell’obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l’INPS sottolinea che l’estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali le situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
L’Inps precisa che le istruzioni fornite con il messaggio in esame integrano i contenuti della circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 (cfr. Not. n. 3/2008).


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