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27.09.2013 - lavoro

INPS – LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DALLE LISTE DI MOBILITÀ – CONTRIBUZIONE APPLICABILE – MESSAGGIO N. 11761/2013

Si informa che con messaggio n. 11761 del 22 luglio 2013, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha fornito precisazioni in merito alla contribuzione applicabile ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità (cfr. Not. 8-9/2012), al termine del periodo agevolato di cui all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, c.d. “Testo Unico dell’Apprendistato”.
In primo luogo, nel richiamare le istruzioni impartite con circolare n. 128 del 2 novembre 2012 (cfr. Not. n. 12/2012 e Not. n. 2/2013), l’Istituto ricorda che, ai sensi della menzionata norma, per i suindicati soggetti si applica il regime contributivo agevolato previsto dall’art. 25, co. 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e, ove spettante, quello disciplinato dall’art. 8, co. 4, della medesima legge.
In questi casi, quindi, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari, per la durata di diciotto mesi dalla data di assunzione, al 10%.
Con riguardo agli aspetti contributivi, l’Inps evidenzia che, per i rapporti di lavoro in discorso, limitatamente al periodo di vigenza dell’agevolazione, l’aliquota complessiva da versare si attesta nella misura del 15,84% (10% a carico dell’azienda + 5,84% a carico dell’apprendista). Al termine dei diciotto mesi previsti dalla norma, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena; la quota a carico del lavoratore, invece, rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato.
Ciò premesso, l’Istituto osserva che, pur con le particolarità stabilite dalla legge, il rapporto di lavoro di cui trattasi, fino alla scadenza contrattualmente definita in relazione alla diversa tipologia, mantiene la natura di rapporto di apprendistato. Di conseguenza, anche le forme assicurative rimangono quelle espressamente individuate per detta tipologia dall’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 167/2011, cioè: invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS); assegno per il nucleo familiare (CUAF); malattia; maternità; assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
Peraltro, sottolinea l’Inps, le rispettive misure sono quelle ordinariamente previste in relazione al settore di classificazione (Industria, Artigianato, Agricoltura, Credito/Assicurazioni, Commercio/Terziario) e alle caratteristiche aziendali, con applicazione delle eventuali riduzioni di legge (ad esempio, CUAF).
Inoltre, per i lavoratori in oggetto continuano ad operare le misure compensative in favore della previdenza complementare e/o del Fondo di Tesoreria, secondo il disposto dell’art. 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dell’art. 8 del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Da ultimo, al punto 2. del messaggio in commento, l’Inps illustra le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, dal diciannovesimo mese in poi.

Inps
Roma, 22 luglio 2013
Messaggio n. 11761

Oggetto: lavatori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità. Precisazioni in merito alla contribuzione applicabile al temine del periodo agevolato di 18 mesi previsto dalla legge 223/1991.

Premessa.
Come noto, l’articolo 7, c. 4 del D.lgs. 167/2011 (TU dell’apprendistato), ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso, è consentito derogare sia ai limiti anagrafici previsti in genere per l’instaurazione dei rapporti di apprendistato, sia alla normativa in materia di licenziamento, trovando applicazione, per detti lavoratori, la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966.
Riguardo all’applicabilità di questo particolare istituto, il Ministero del Lavoro ha precisato[1] che il ricorso a detta tipologia era possibile già all’atto di entrata in vigore del citato TU[2] negli ambiti in cui la nuova regolamentazione fosse operativa[3] e che, in caso contrario, per i lavoratori in mobilità poteva trovare applicazione la previgente disciplina, “ferme restando le disposizioni in materia licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966 e il regime contributivo di cui alla legge 223/1991”.

1. Contribuzione.
Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, il citato articolo 7, c. 4, stabilisce che, per detti soggetti, opera il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, c.9, della legge n. 223/1991 e, ove spettante, l’incentivo di cui all’articolo 8, c.4, della medesima legge.
Con circolare n. 128/2012, è stato chiarito che, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questilavoratori è pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente).
Al termine del periodo agevolato previsto dalla norma, mentre il carico contributivo del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena.
Riguardo alla sua portata, si precisa quanto segue.
Pur con le particolarità previste dalla legge e sopra descritte, non pare possano esserci dubbi in merito alla natura del rapporto che, quindi, fino alla scadenza contrattualmente definita in relazione alla diversa tipologia, rimane quello di apprendistato.
Conseguentemente, anche le forme assicurative rimangono quelle espressamente stabilite per detta tipologia dall’articolo 2, c. 2 del TU e, cioè:
IVS; Cuaf; Malattia; Maternità; ASpI.
Riguardo alle rispettive misure, si precisa che le stesse saranno quelle ordinariamente previste in relazione al settore di classificazione (Industria – Artigianato – Agricoltura – Credito/Assicurazioni – Commercio/Terziario) e alle caratteristiche aziendali, con applicazione delle eventuali riduzioni di legge (es. Cuaf). Inoltre, per detti lavoratori continueranno a operare le misure compensative in favore della Previdenza complementare e/o del Fondo di Tesoreria, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del DLgs. 252/05 e dall’articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.A titolo esemplificativo, per un apprendista assunto dalle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 da parte di una impresa commerciale con Cuaf ridotta, le misure contributive successive al 18° mese di attività e fino alla scadenza del contratto di apprendistato saranno le seguenti:

Assicurazioni   Misure %   Note

IVS                       29,65       23,81 DL

+5,84 lav.

Cuaf                      0,43

Maternità            0,24

Malattia               2,44

ASpI                     1,61

Totale               34,37

2. Modalità operative.
Per la compilazione del flusso Uniemens si confermano le disposizioni dettate al punto 7 della circolare n. 128/2012.
In particolare, i lavoratori assunti con contatto di apprendistato dalle liste di mobilità, dal 19° mese in poi, devono essere identificati nell’elemento <Qualifica1> con il codice “5” e nell’elemento <TipoContribuzione> con il codice “J5”.

Note:
[1] Cfr. circolare n. 29/2011.
[2] Il D.lgs. 167/2011 è entrato in vigore il 25/10/2011.
[3] Laddove, cioè, sia la singola Regione che la contrattazione collettiva di riferimento, ovvero eventuali accordi interconfederali, hanno recepito la riforma e, di conseguenza, disciplinato i profili di rispettiva competenza.


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