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23.07.2013 - lavoro

INPS OCCUPAZIONE DEI GIOVANI E DELLE DONNE – DECRETO INTERMINISTERIALE 5 OTTOBRE 2012 – MODALITÀ DI FRUIZIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AUTORIZZATI – MESSAGGIO N. 8820/2013

L’Inps, con messaggio n. 8820 del 30 maggio 2013, che si riproduce in calce alla presente nota, ha comunicato le modalità di fruizione, da parte dei datori di lavoro autorizzati, dell’incentivo previsto, in via straordinaria, dal Decreto Legge 5 ottobre 2012, per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di giovani di età fino a 29 anni e di donne, a prescindere dall’età anagrafica
A tal proposito si riassumo i principali aspetti degli incentivi in parola (cfr. Not. n. 11/2012):
– il Decreto Interministeriale 5 ottobre 2012, avente ad oggetto l’incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di giovani di età fino a 29 anni e di donne, a prescindere dall’età anagrafica;
Si ricorda che il Decreto Interministeriale 5 ottobre 2012 – nel limite di spesa di € 196.108.953,00, per l’anno 2012, e di € 36.000.000,00, per l’anno 2013, a valere sul “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell’occupazione giovanile e delle donne” – prevede a favore dei datori di lavoro:
a) un incentivo del valore di € 12.000, per ogni trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne in contratto a tempo indeterminato, ovvero, per ogni stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, avvenuta a partire dal 17 ottobre 2012 e sino al 31 marzo 2013.
L’incentivo viene concesso per i contratti stipulati con giovani di età fino a ventinove anni o con donne, a prescindere dall’età anagrafica, sino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro;
b) un incentivo del valore di € 3.000, per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne, con orario normale di lavoro, di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ed incremento della base occupazionale, di durata non inferiore a dodici mesi, avvenuta dal 17 ottobre 2012 e sino al 31 marzo 2013.

Anche tale incentivo viene riconosciuto per i contratti stipulati con giovani di età fino a ventinove anni o con donne, a prescindere dall’età anagrafica, sino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.
L’incentivo è elevato a € 4.000, se la durata del contratto a tempo determinato supera i diciotto mesi e ad € 6.000, per i contratti a tempo determinato aventi durata superiore a ventiquattro mesi.
Gli incentivi sono erogati dall’Inps nel rispetto delle previsioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
La circolare n. 122 del 17 ottobre 2012, con la quale l’Inps ha illustrato la disciplina dettata dal menzionato decreto e definito le modalità di invio delle istanze riguardanti l’incentivo dallo stesso previsto.
Nello specifico, l’Istituto fa presente che l’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico di presentazione delle istanze, in relazione alle risorse finanziarie complessivamente stanziate (€ 232.108.953,00) dal citato decreto interministeriale, e verrà comunicata all’interno della piattaforma “Di.Res.Co.”, mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato.
Le istanze per le quali non sarà segnalato l’esito di ammissione al beneficio si devono intendere non accolte, perché trasmesse dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate.
Ciò premesso, il messaggio in discorso ricorda che:
– ciascun datore di lavoro non può complessivamente fruire di più di dieci incentivi per le stabilizzazioni a tempo indeterminato e di più di dieci incentivi per le assunzioni a tempo determinato;
– nelle ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’incentivo spetta anche se si tratta di part-time. In questo caso, l’orario di lavoro deve essere pari o superiore alla metà dell’orario normale e (come chiarito dal Ministero del Lavoro) l’importo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto.

Per quanto in particolare concerne i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, l’Inps precisa che:
– i sistemi informativi centrali dell’Istituto attribuiranno, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013, alle posizioni contributive interessate il Codice Autorizzazione “2T”, che assume il significato di “Datore di lavoro ammesso all’incentivo straordinario, di cui al DM 5 ottobre 2012”;
– i datori di lavoro autorizzati dovranno verificare, accedendo al “Cassetto previdenziale”, che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l’attribuzione del Codice Autorizzazione “2T”.
Laddove tale Codice non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare – mediante la funzionalità “contatti” del menzionato Cassetto – una segnalazione alla competente Sede Inps.
Quest’ultima verificherà se la mancata assegnazione del Codice “2T” dipenda da una preesistente anomalia dell’inquadramento aziendale.
Qualora il beneficio spetti, la Sede dell’Istituto provvederà ad attribuire manualmente il Codice autorizzazione “2T” e a darne comunicazione al datore di lavoro; se, invece, ritiene che il beneficio non possa essere riconosciuto, la predetta Sede informerà anche la Direzione Centrale Entrate dell’Inps;
– i datori di lavoro autorizzati potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013, esponendo l’importo a credito secondo le modalità evidenziate al punto 2.1 del messaggio in commento.
Al punto 2.1., il messaggio in esame precisa altresì le modalità cui dovranno attenersi i datori di lavoro per la restituzione delle somme indebitamente conguagliate, nelle ipotesi di fruizione di benefici non spettanti.
Da ultimo, l’Inps rimarca che, in attuazione del principio dell’autocertificazione, gli incentivi sono stati riconosciuti e resi fruibili sulla base di quanto dichiarato dal datore del lavoro nei moduli di istanza.
Le Sedi dell’Istituto effettueranno successive verifiche circa la veridicità delle attestazioni rese e l’effettivo possesso dei requisiti di accesso al beneficio in questione.
L’Inps sottolinea che eventuali somme indebitamente percepite dai datori di lavoro formeranno oggetto di iniziative di recupero e consentiranno di accogliere altre istanze, in relazione alle risorse che dovessero rendersi nuovamente disponibili.

Inps

Roma, 30 maggio 2013

Messaggio n. 8820

Oggetto: Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 – Modalità di fruizione dei benefici da parte dei datori di lavoro autorizzati. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Premessa.
Con la circolare n. 122 del 17 ottobre 2012 sono state illustrate la disciplina e le modalità di invio delle istanze riguardanti l’incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età, ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012).
Con il presente messaggio si illustrano le modalità di fruizione dell’incentivo da parte dei datori di lavoro autorizzati.

1. Ammissione ai benefici.
Sono stati ammessi a fruire dell’incentivo i datori di lavoro che hanno inoltrato l’istanza e le corrispondenti dichiarazioni di responsabilità mediante il modulo “DON-GIOV” dell’applicazione “Di.Res.Co.”
L’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico di presentazione delle istanze, in relazione alla risorsa complessivamente stanziata dal decreto ministeriale citato, pari a € 232.108.953.
L’ammissione verrà comunicata all’interno della piattaforma “Di.Res.Co.” mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato.
Le istanze per le quali non viene comunicato l’esito di ammissione si devono intendere non accolte, perché inviate dopo l’esaurimento della risorsa stanziata.
Si ricorda che ciascun datore di lavoro non può complessivamente fruire di più di 10 incentivi per le stabilizzazioni a tempo indeterminato e di più di 10 incentivi per le assunzioni a tempo determinato.
In caso di rapporto a tempo indeterminato l’incentivo spetta anche se si tratta si part- time; in tal caso l’orario deve essere pari o superiore alla metà dell’orario normale e – come ha chiarito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – l’importo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto.

2. Individuazione delle aziende ammesse al beneficio e modalità di fruizione dei benefici.

2.1 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.
I sistemi informativi centrali attribuiranno alle posizioni contributive interessate il Codice Autorizzazione “2T”, che assume il significato di “Datore di lavoro ammesso all’incentivo straordinario, di cui al DM 5 ottobre 2012”.
Il codice di autorizzazione 2T verrà attribuito per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013.
I datori di lavoro autorizzati dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale – che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l’attribuzione del Codice Autorizzazione 2T. Qualora il Codice non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede, mediante la funzionalità “contatti” del Cassetto. La Sede verificherà se la mancata attribuzione del Codice 2T dipenda da una preesistente anomalia dell’inquadramento aziendale; qualora il beneficio spetti, la Sede attribuirà manualmente il Codice autorizzazione 2T per i periodi di giugno, luglio e agosto 2013 e ne darà comunicazione al datore di lavoro; qualora la Sede ritenga che il beneficio non spetti informerà anche la direzione centrale entrate, mediante l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it
I datori di lavoro autorizzati, che operano con il sistema Uniemens, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013, esponendo l’importo a credito secondo le seguenti modalità:
valorizzeranno nell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, il nuovo codice causale “L430”, avente il significato di “Incentivo straordinario per l’assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e dell’art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n. 214”; indicheranno nell’elemento <SommaACredito> l’importo del beneficio spettante.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia effettuato più assunzioni agevolate, indicherà la somma degli importi spettanti per i lavoratori in carico alla stessa posizione contributiva.
In osservanza di quanto precisato nel paragrafo “1”, in fine, nell’ipotesi in cui siano state effettuate assunzioni a tempo parziale sarà cura del datore di lavoro ridurre proporzionalmente l’importo del bonus spettante.
Nell’eventualità in cui dovesse fruire di benefici non spettanti, il datore di lavoro dovrà restituire le somme indebitamente conguagliate secondo le seguenti modalità:
valorizzerà nell’elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il nuovo codice causale “M430 “ avente il significato di “Restituzione Incentivo straordinario per l’assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e dell’art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n. 214”; indicherà nell’elemento <SommaADebito> l’importo da restituire.

2.2. Datori di lavoro che operano con il sistema DMAG
Per i datori di lavoro che operano con il sistema DMAG, l’incentivo spettante sarà reso disponibile sulla posizione contributiva del datore di lavoro alla prima emissione utile.
I datori di lavoro aventi diritto potranno successivamente richiedere l’importo loro dovuto, sia a titolo di rimborso che a titolo di compensazione sui contributi a debito, eventualmente relativi anche ai trimestri successivi; a tal fine il datore di lavoro ammesso all’incentivo straordinario dovrà presentare istanza telematica, specificando se chiede il rimborso o la compensazione e – nel campo “ note” – che si tratta di incentivo per giovani e donne.

3. Controlli
In attuazione del principio di autocertificazione questo Istituto ha riconosciuto e reso fruibili gli incentivi, sulla base di quanto dichiarato dal datore del lavoro con i moduli di istanza.
Le Sedi effettueranno successivi controlli circa la veridicità delle attestazioni rese e l’effettivo possesso dei requisiti di accesso al beneficio.
Al riguardo si fa riserva di fornire specifiche indicazioni.
Eventuali somme indebitamente percepite dai datori di lavoro saranno oggetto di iniziative di recupero e consentiranno di accogliere altre istanze, in relazione alle risorse che dovessero rendersi nuovamente disponibili.

4. Comunicazioni
Per eventuali comunicazioni riguardanti questo incentivo le Sedi e i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno preferibilmente avvalersi della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Incentivo assunzione donne e giovani – DM 05.10.2012”.
Le Sedi potranno inviare segnalazioni e richieste di chiarimenti alla Direzione centrale entrate avvalendosi dell’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it.

5. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli incentivi straordinari ai datori di lavoro, per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età, a carico dello Stato, evidenziati nelle denunce con il codice “L430”, si istituisce il conto GAW 32/131, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive.

Gli importi degli incentivi eventualmente restituiti dai datori di lavoro, perché indebitamente conguagliati, ed evidenziati nel flusso UniEmenscon il codice “M430”, saranno imputati al conto GAW 24/131, anch’esso di nuova istituzione.
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti dalla Direzione generale.


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