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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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28.06.2013 - lavoro

INPS – SGRAVIO CONTRIBUTIVO ANNI 2010 E 2011 – RIDETERMINAZIONE PERCENTUALE – RECUPERO

Con messaggio n. 10357/2013 l’Inps ha reso noto che sono state riviste, innalzandole, le misure dello sgravio contributivo previsto, rispettivamente, per gli anni 2010 e 2011 sulle erogazioni disciplinate dai contratti collettivi di secondo livello (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 4/2012).
A seguito di tale rideterminazione, lo sgravio contributivo è concesso entro i seguenti tetti:
– per l’anno 2010, nella misura del 2,50%
– per l’anno 2011, nella misura del 2,60%.
In entrambe le annualità, lo sgravio era stato concesso entro il tetto del 2,25%. Ora dunque si verifica un incremento dello 0,25% per il 2010 e dello 0,35% per il 2011.
In conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per le citate annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante in sede di conguaglio contributivo, secondo le modalità di seguito descritte.
Le percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50% per il 2010 e 2,60% per il 2011), ovvero lo abbia superato.
Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.

Modalità operative
Alle aziende già autorizzate allo sgravio in esame negli anni in parola, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”.
I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, dovranno avvalersi dei codici causale e delle modalità già indicati nei messaggi n. 12125/2012 (recupero sgravio anno 2010) e n. 17017/2012 (recupero sgravio anno 2011). Dunque per la contrattazione territoriale:

Anno 2010
– “L966” Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del datore di lavoro;
– “L967” Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del lavoratore.

Anno 2011
– “L976” Sgr. territoriale ex. DM 24-01-2012   quota a favore del D.L.;
– “L977” Sgr. territoriale ex DM 24-01-2012  quota a favore del lavoratore.

All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al  lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio, e dunque entro il mese di settembre 2013.
Da ultimo si segnala che le imprese per poter fruire della agevolazione in parola devono essere in regola con le condizioni previste in materia di regolarità contributiva (cfr. Not. n. 5/2008).


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