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01.02.2013 - lavori pubblici

LEGGE 221-2012 – CONTRATTI DI RETE AMMESSI AGLI APPALTI PUBBLICI – ULTERIORI NOVITA’ PER I LAVORI PUBBLICI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 è stato pubblicata la legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Decreto crescita 2).
Nell’ambito di tale provvedimento, si segnalano alcune disposizione di interesse per il settore:

1) REVISIONE TRIENNALE DELL’ATTESTATO SOA

– art. 33 quinquies

E’ stata disposta  la proroga della previsione introdotta dal decreto legge n. 73/2012, convertito con la legge n. 119/2012, che prevedeva l’incremento della tolleranza nella revisione triennale dell’attestazione SOA dal 25% al 50%. Considerato che la perdurante situazione di crisi ha determinato una significativa contrazione dei fatturati delle imprese impegnate nel settore delle costruzioni, si è ritenuto necessario protrarre tale misura, in scadenza il 31 dicembre 2012, fino al 31 dicembre 2013, al fine di consentire alle imprese interessate di mantenere la possibilità di partecipare alle gare d’appalto per gli stessi importi di qualificazione e le stesse categorie in cui sono attualmente attestate.

2) SVINCOLO DELLE GARANZIE DI BUONA ESECUZIONE

– art. 33 quater

E’ stata modificata la norma di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici, prevedendo che lo svincolo della garanzia di buona esecuzione, avvenga in ragione dell’avanzamento dei lavori fino ad un massimo dell’80% dell’importo garantito, invece che nel limite del 75%. Di conseguenza, la stazione appaltante potrà trattenere l’importo residuo fino al collaudo nella misura massima del 20% e non del 25%. Si prevede, inoltre, per i settori speciali per i quali non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 113, che, in caso di opere per le quali sia prevista la messa in esercizio prima del collaudo, si abbia, a seguito dell’esercizio protratto per un anno, lo svincolo automatico della garanzia di buona esecuzione per la parte corrispondente a dette opere, mantenendo ferma la quota del 20% dell’importo garantito fino al collaudo dell’opera o fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto per il collaudo. Infine, la norma chiarisce che la nuova disciplina dello svincolo della cauzione nella misura massima dell’80%, trova applicazione per i contratti affidati tramite procedure il cui bando sia pubblicato dopo l’entrata in vigore della legge o la cui lettera di invito sia inviata dopo detta data.

3) CONTRATTI DI RETE

– art. 36

Il comma 4 apporta alcune modifiche alla disciplina delle c.d. “reti di imprese” previste dall’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito con la legge n. 33/2009. Si prevede, infatti, che la possibilità che il contratto di rete abbia un fondo patrimoniale ed un organo decisionale, non implica che lo stesso acquisisca soggettività giuridica, a meno che il medesimo contratto non sia iscritto nel registro delle imprese. In sostanza, quindi, l’acquisizione della soggettività giuridica avviene su base volontaria. Qualora la rete di imprese acquisisca soggettività giuridica, l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, mentre, se non viene acquisita tale soggettività, l’organo agisce in rappresentanza delle imprese componenti la rete.
La norma chiarisce che, se è prevista la costituzione di un fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede e che, con l’iscrizione nel registro delle imprese, la rete acquista soggettività giuridica.
Il comma 5 bis della disposizione in esame apporta di conseguenza una modifica all’art. 34 del codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 163/2006,  riguardante i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di gara. Si introduce, infatti, una nuova lettera e-bis), che include tra i soggetti ammessi alle procedure anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, estendendo alle stesse la disciplina di cui all’art. 37, relativa ai raggruppamenti temporanei. Nell’ambito dell’art. 37 è poi inserito un comma 15 bis, con il quale si specifica che le disposizioni in esso contenute trovino applicazione “in quanto compatibili” anche con riferimento alla partecipazione alle gare delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete.
L’inserimento tra i soggetti ammessi a partecipare alle gare anche con riferimento alle reti di imprese costituisce un’importante innovazione che potrà, per il settore dei lavori pubblici, incentivare il ricorso a detto strumento. Tuttavia, la normativa richiede un rilevante sforzo interpretativo per comprenderne appieno la portata. Si tratta, infatti, di chiarire se la rete di imprese possa partecipare in quanto tale e in tal caso, presumibilmente, ove la stessa abbia acquisito soggettività giuridica ai sensi del comma 4 quater, ultima parte, dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009, ossia qualora la rete sia dotata di un fondo comune. In alternativa, la disposizione potrebbe avere il significato di richiedere la costituzione di un’associazione temporanea tra le imprese aderenti alla rete (così come potrebbe far ritenere il termine “aggregazioni tra le imprese”, utilizzato dal legislatore), ma in tal caso la norma avrebbe scarsa portata innovativa, essendo già ammissibile che imprese aderenti alla rete costituiscano tra loro un’associazione temporanea volta alla partecipazione alla singola gara, ai sensi dell’art. 34, lettera d).
Per quanto attiene poi all’applicazione della disciplina concernente le associazione temporanee d’impresa, attraverso il rinvio all’art. 37, occorre effettuare un’attenta valutazione di compatibilità delle disposizioni della norma richiamata alle aggregazioni tra imprese aderenti alla rete. Non vi è dubbio, infatti, che trovino applicazione le regole relative alla qualificazione cumulativa tipica delle ATI, mancando anche nel caso del contratto di rete una qualificazione autonoma in capo alla rete stessa. Si possono tuttavia, sin da ora, prospettare una serie di problemi applicativi, quali ad esempio il profilo della responsabilità, che potrebbe variare a seconda della presenza o meno del fondo patrimoniale, e della necessità di individuare un’impresa mandataria, che potrebbe variare invece a seconda della presenza o meno di un organo comune.

4) ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI

– art. 33 ter

La norma prevede che sia istituita, presso l’Autorità di vigilanza, l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici hanno infatti, secondo tale disposizione, l’obbligo di iscriversi all’anagrafe che viene istituita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, prevista dall’art. 6 bis del codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti hanno, altresì, l’obbligo di aggiornare i propri dati identificativi. In caso di mancata iscrizione o mancato aggiornamento dei dati , tali inadempimenti comportano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

5) OBBLIGO DI REDAZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO IN FORMA ELETTRONICA

– art. 6, comma 3

La disposizione modifica l’art. 11, comma 13 del codice dei contratti pubblici, nel senso che il contratto di appalto deve essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante o mediante scrittura privata. Si tratta di una modifica volta ad introdurre l’utilizzo di documenti in formato digitale.

6) APPALTI OLTRE I 500 MILIONI: PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

– art. 33

La norma introduce una disposizione volta a favorire il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di grandi infrastrutture. Si prevede, infatti, che, in via sperimentale, per opere di importo superiore a 500 milioni di euro:

a) la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015
b) per le quali non siano previsti contributi a fondo perduto,
c) per le quali sia accertata la non sostenibilità del piano economico-finanziario

è riconosciuto al titolare del contratto di partenariato un credito di imposta a valere sull’Ires e sull’Irap generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera stessa. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario e comunque entro il limite massimo del 50% del costo dell’investimento.

7) REQUISITO DELLA CIFRA DI AFFARI PER GARE DI IMPORTO SUPERIORE A 2,5 MILIONI

– art. 33 bis

La norma introduce una disposizione di tipo transitorio (comma 19 bis) nell’ambito dell’art. 357 del D.P.R. n. 207/2010, prevedendo, con riguardo al requisito della cifra di affari richiesto per le gare di importo superiore a 20.658.000,00 euro, che fino al 31 dicembre 2015 il relativo periodo di attività documentabile sia riferito non più ai cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando, ma ai cinque migliori anni sui dieci precedenti a detta pubblicazione.
Tale modifica, fortemente voluta dall’Ance, è stata introdotta, grazie anche all’azione associativa, proprio al fine di tutelare il tessuto produttivo, costituito da numerose imprese che operano nel settore edile, in ragione della grave e perdurante situazione di crisi. Si è in tal modo provveduto ad estendere, in analogia con quanto previsto per i requisiti di qualificazione SOA, il periodo in cui individuare il quinquennio con riferimento al quale deve essere data dimostrazione della congruità del fatturato in ragione dell’importo da eseguire. Infine, il termine previsto del 31 dicembre 2015 appare idoneo a superare l’attuale momento di contrazione della spesa pubblica ed a tutelare la media impresa, consentendole, per i prossimi tre anni, di continuare a partecipare alle gare di maggiore importo.

8) SERVIZI PUBBLICO LOCALI

– art. 34

La norma contiene disposizioni in materia di servizi pubblici locali(c. 20 e ss.), resesi necessarie a seguito della dichiarazione di illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale relativamente all’art. 4 del D.L. n. 138/2011, come modificato dai D.L. n. 1/2012 e n. 83/2012 (sent. C. Cost. n. 199/2012). In sintesi, la disposizione in esame prevede che, per l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, debba essere rispettata la disciplina europea e che tale affidamento debba essere preceduto da un’apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, nonché i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico affidati ed i compensi previsti. Per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge la relativa relazione giustificativa deve essere pubblicata entro il 31.12.2013. Per quegli affidamenti per i quali non sia prevista una data di scadenza, la stessa deve essere inserita nei contratti, pena la cessazione dell’affidamento per il 31.12.2013. Infine, per quanto concerne gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società quotate o a società da queste controllate, gli stessi cessano alla rispettiva data di scadenza; ove non sia prevista una data di scadenza, cessano il 31.12.2020.

9) UTILIZZO DI FONDI IMMOBILARI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI

– art. 11, comma 4

Con riferimento al Piano nazionale di edilizia scolastica previsto dal D.L. n. 5/2012, volto alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio scolastico esistente e di costruzione di nuovi edifici scolastici, si prevede la possibilità di utilizzare strumenti finanziari quali i fondi immobiliari territoriali. A tali fondi possono essere conferiti edifici scolastici da dismettere e aree per nuove costruzioni al fine di realizzare un patrimonio scolastico nuovo e maggiormente efficiente.
Nuova disciplina  sulla qualifica di restauratore di beni culturali (categoria SOA OS2A)
Il Parlamento ha approvato la nuova legge (al momento non ancora pubblicata sulla G.U.) “Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali” Il provvedimento rivede la disciplina del conseguimento, in via transitoria, delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore di beni culturali di cui all’art. 182, commi 1-1-quinquies, del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevedendo che tale qualifica venga attribuita, per i settori specificatamente indicati, a coloro i quali abbiano maturato un’adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
Tale qualifica è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012 e da concludersi entro il 30 giugno 2015, consistente nella valutazione dei titoli e delle attività, e nell’attribuzione dei relativi punteggi, secondo le indicazioni del suddetto D.lgs 42/2004.
Viene, inoltre, precisato che, ai fini della definizione – con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 – delle linee guida per l’espletamento della suddetta procedura di selezione pubblica, siano sentite le organizzazioni imprenditoriali, oltre che sindacali, più rappresentative.
Vengono, altresì, indicati i termini temporali entro cui devono essere acquisiti i requisiti richiesti con un’articolazione che tiene conto delle professionalità maturate negli ultimi dieci anni. In particolare, il punteggio previsto per i titoli di studio spetta per i titoli conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto per la posizione di inquadramento presso le amministrazioni pubbliche spetta per le posizioni formalizzate entro la data del 30 giugno 2012.
Viene, inoltre, chiarito che il punteggio, previsto nella Tabella 3 del provvedimento ed utile ai fini dell’acquisizione della qualifica di restauratore, spetta per i lavori presi in carico alla data di entrata in vigore della legge e conclusisi entro il 31 dicembre 2014


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