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27.09.2013 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – LEGGE N. 223/1991 – CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA – CIGS – IMPRESE AMMESSE AL CONCORDATO PREVENTIVO – INTERPELLO N. 23/2013

Si informa che con Interpello n. 23/2013 del 22 luglio 2013, che si riproduce in calce alla presente, il Ministero del Lavoro ha precisato che nelle ipotesi di ammissione al concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, è ancora possibile concedere alla azienda interessata il trattamento straordinario di integrazione salariale. Tale ipotesi è stata introdotta dall’art. 3, comma 1, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel testo modificato dall’art. 46-bis, comma 1, lettera h), del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
In via preliminare, il Dicastero rimarca che, secondo l’art. 3, comma 1, primo periodo, della Legge n. 223/1991, nel testo novellato dalla norma sopra richiamata, il trattamento straordinario di integrazione salariale viene concesso ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, “quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del Lavoro”.
Sulla base di quanto previsto da tale disposizione, con Decreto Ministeriale 4 dicembre 2012 sono stati individuati i parametri oggettivi di valutazione delle istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale presentate dal curatore, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario, con riferimento alle procedure concorsuali suindicate.
Peraltro, osserva il Ministero del Lavoro, nella seconda parte dello stesso art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, viene stabilito che il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere riconosciuto anche “nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni”, ferma restando la relativa omologazione.
Al riguardo, il Ministero ricorda di avere già chiarito, con nota prot. n. 14/0013876 del 26 maggio 2010, che sebbene la norma preveda la concessione della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria solo allorquando l’azienda sia ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni, deve ritenersi che tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, consentano l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in quanto sottoposte al controllo da parte della Autorità giudiziaria.
Di contro, le condizioni di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale non sono presenti nella fattispecie disciplinata dall’art. 67, comma 3, lettera d), della Legge fallimentare, dove il piano di risanamento della situazione debitoria della impresa viene attestato esclusivamente da un professionista, senza che intervenga un controllo da parte di un soggetto pubblico terzo.
Tutto ciò premesso, il Ministero esprime l’avviso che il Decreto 4 dicembre 2012 sia volto ad indicare soltanto quali siano i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze in relazione alle procedure concorsuali ivi contemplate (dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), e non invece ad individuare le fattispecie rientranti nel campo di applicazione della norma.
Ne consegue che il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere riconosciuto, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese sottoposte alla procedura di concordato preventivo, sia essa caratterizzata o meno dalla cessione dei beni. Da ultimo, il Ministero del Lavoro pone in rilievo che, l’art. 2, comma 70, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede l’abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell’intero art. 3 della Legge n. 223/1991. Pertanto, con decorrenza dalla predetta data, l’intervento straordinario di integrazione salariale a favore delle imprese assoggettate a procedure concorsuali non potrà più essere autorizzato.

Ministero del Lavoro

Roma, 22 luglio 2013

Interpello n. 23

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 3, comma 1, L. n. 223/1991 – CIGS e concordato preventivo con o senza cessione di beni.
La FIM-CISL ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lett. h) D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
In particolare, l’istante chiede se ai sensi della nuova disposizione normativa, nell’ipotesi di ammissione a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, risulti ancora possibile concedere all’azienda interessata il trattamento CIGS.
Al riguardo, acquisto il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare occorre anzitutto sottolineare che, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, la CIGS viene concessa ai lavoratori di imprese rientranti nel campo di applicazione della citata Legge nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria laddove “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
Il 4 dicembre 2012 il Ministero ha provveduto ad emanare apposito Decreto proprio al fine di individuare i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze di CIGS presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario, facendo riferimento alle procedure concorsuali sopra richiamate (D.M. n. 70750).
Ai fini della soluzione del quesito, occorre tuttavia soffermarsi sulla lettura della seconda parte della disposizione, in virtù della quale il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto anche “nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni”, ferma restando la relativa omologazione.
Come chiarito da questo Ministero con nota, prot. n. 14/13876 del 26/05/2010, sebbene la norma contempli la concessione della CIGS solo nell’ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni, deve ritenersi che tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, consentano l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in quanto sottoposte al controllo dell’autorità giudiziaria. Risulta esclusa, invece, la procedura prevista dall’art. 67, comma 3, lett. d), L.F., in considerazione del piano di risanamento della situazione debitoria aziendale attestato esclusivamente da un professionista e non da un soggetto pubblico terzo.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene dunque che il Decreto del 4 dicembre 2012 è volto ad indicare esclusivamente quali siano i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze in relazione alle procedure concorsuali ivi contemplate (dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria – cfr. artt. 2-3) e non invece ad individuare le fattispecie rientranti nel campo di applicazione della norma.
Pertanto, il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.
Si evidenzia inoltre che, in forza dell’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 in esame si considera abrogato, determinando evidentemente l’inapplicabilità stessa del D.M. Ne consegue che da tale data non sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta disposizione normativa.


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